Resistenza a Pubblico Ufficiale: la Cassazione e la Prescrizione in caso di Recidiva
L’ordinanza in esame offre importanti chiarimenti sul reato di resistenza a pubblico ufficiale, analizzando in particolare il calcolo della prescrizione in presenza di recidiva e i limiti per l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato, confermando la condanna dei gradi precedenti.
I Fatti del Caso: Violenza contro gli Operanti
Il caso trae origine da un episodio di violenza nei confronti di due pubblici ufficiali. L’imputato non si era limitato a danneggiare il veicolo di servizio, ma aveva agito con violenza fisica e minacce dirette agli agenti, ostacolando così la loro attività istituzionale. A seguito di questi eventi, era stato condannato sia in primo grado che in appello per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basandolo su tre motivi principali:
1. Intervenuta prescrizione: Secondo la difesa, il reato si sarebbe estinto per il decorso del tempo.
2. Assenza dell’elemento soggettivo: Si sosteneva la mancanza della consapevolezza e volontà di commettere il reato.
3. Mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p.: La difesa chiedeva il riconoscimento della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto.
La Decisione della Cassazione sulla Resistenza a Pubblico Ufficiale
La Suprema Corte ha rigettato integralmente il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Gli Ermellini hanno smontato punto per punto le argomentazioni difensive, ritenendole manifestamente infondate e, in alcuni casi, generiche.
Inammissibilità per Manifesta Infondatezza
La Corte ha evidenziato come i motivi del ricorso fossero privi di fondamento giuridico. La questione della prescrizione era basata su un calcolo errato, mentre le altre doglianze non tenevano conto delle chiare motivazioni già espresse dai giudici di merito.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha fornito una motivazione dettagliata per ciascun punto del ricorso.
Per quanto riguarda la prescrizione, i giudici hanno chiarito che, a causa della recidiva contestata all’imputato, il termine di prescrizione doveva essere aumentato di due terzi, posticipando la data di estinzione del reato a una data ben successiva a quella del giudizio. La Corte ha precisato che, anche considerando la data di commissione del reato, questo si sarebbe prescritto solo nel novembre 2029.
Sul secondo motivo, relativo all’elemento soggettivo, la Corte lo ha liquidato come generico e infondato. La sentenza impugnata aveva già spiegato in modo esauriente come l’imputato avesse agito con la piena consapevolezza di usare violenza per ostacolare l’operato dei pubblici ufficiali.
Infine, è stata respinta anche la richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p. I giudici di merito avevano correttamente evidenziato la particolare gravità della condotta, caratterizzata dall’uso di violenza fisica, oltre che di minacce, nei confronti di ben due agenti. Tale modalità d’azione è stata ritenuta incompatibile con il concetto di “particolare tenuità del fatto”.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce principi consolidati in materia di resistenza a pubblico ufficiale. In primo luogo, conferma che la recidiva ha un impatto significativo sull’estensione dei termini di prescrizione. In secondo luogo, sottolinea come la gravità delle modalità della condotta, specialmente l’uso di violenza fisica contro più agenti, precluda l’accesso a benefici come la non punibilità per particolare tenuità del fatto. La decisione si traduce nella condanna definitiva dell’imputato, che dovrà inoltre sostenere le spese processuali e versare una somma alla Cassa delle ammende.
La recidiva allunga i tempi di prescrizione per il reato di resistenza a pubblico ufficiale?
Sì, l’ordinanza chiarisce che a causa della recidiva contestata, il termine di prescrizione ordinario viene aumentato, in questo caso specifico di due terzi, posticipando così l’estinzione del reato.
L’uso di violenza fisica contro due agenti può essere considerato un fatto di ‘particolare tenuità’ non punibile?
No. La Corte ha stabilito che l’utilizzo di minacce e, soprattutto, di violenza fisica contro due pubblici ufficiali rappresenta una condotta di particolare gravità, incompatibile con la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
Per quale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati sono stati ritenuti manifestamente infondati e generici. In particolare, il calcolo della prescrizione era errato, e gli altri motivi non affrontavano adeguatamente le solide argomentazioni già presenti nella sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6930 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6930 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 25/12/1963
avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
é
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo con cui si deduce l’intervenuta prescrizione intermedia per il delitto residuo di cui all’art. 337 cod. pen. è manifestamente infondato tenuto conto che, i ragione della recidiva contestata., i termini non risultano perenti visto che la sentenza di pri grado è stata emessa il 23 marzo 2016 e, al decorso degli otto anni e quattro mesi (cinque anni più due terzi ex art. 157, secondo comma, cod. pen.), il 23 luglio 2024, a fronte di citazione in appello disposta in data precedente alla luce della decisione di secondo grado intervenuta il 9 maggio 2024; che, invero, il reato non risulta prescritto neppure se si prendesse in esame la data di commissione del reato (9 gennaio 2016), visto che lo stesso, dovendosi aumentare il periodo di otto anni e quattro mesi di ulteriori due terzi (tredici anni, dieci mesi e venti gi sarebbe perento il 29 novembre 2029;
rilevato che il secondo motivo con cui si deduce l’assenza dell’elemento soggettivo è generico e manifestamente infondato, tenuto conto che la decisione spiega come il ricorrente non si fosse limitato a danneggiare l’auto ma avesse consapevolmente usato violenza nei confronti degli operanti ostacolando l’attività istituzionale che ponevano in essere;
rilevato che analogo limite incontra il terzo motivo in ordine alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., avendo i Giudici di merito rappresent le ragioni che facevano ritenere i fatti contestati di particolare gravità con pertinente riferim alle modalità della condotta posta in essere nei confronti di due pubblici ufficiali con l’util non solo di minacce, ma anche con violenza fisica;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/01/2025.