Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35613 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35613 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il.
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME NOME;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Rilevato che i motivi dedotti nel ricorso in relazione alla condanna per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni sono inammissibili perché meramente reiterativi dell’atto di appello e comunque, nel complesso, manifestamente infondati.
Ritenuto che il primo e il quarto motivo di ricorso prospettano deduzioni generiche che ipotizzano, in modo assertivo, una differente ricostruzione dei fatti accertati dalle sentenze di merito, nonché prive delle ragioni di diritto che possano sorreggere la denuncia di violazione di legge. Al riguardo, la sentenza impugnata ha – in modo non illogico e dunque insindacabile dinanzi a questa Corte – chiarito come la condotta dell’imputato si sia articolata, dapprima nella resistenza direttamente posta in essere nei confronti di un operante e, quindi, nel concorso – quantomeno a titolo di rafforzamento dell’altrui proposito criminoso (sul punto, da ultimo, cfr. Sez. 6, n. 13160 del 05/03/2020, Mierabile, Rv. 279030 – 01)) – nell’analoga azione posta in essere dal complice nei confronti di un diverso agente di Polizia: e ciò alla luce del fatto che il ricorrente attendeva che l’ignoto complice “ultimasse la sua azione delittuosa per poi darsi nuovamente alla fuga con lui”.
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa chiede l’assorbimento dl reato di lesioni nella fattispecie di resistenza a pubblico ufficiale, non si confronta adeguatamente con la motivazione del provvedimento impugnato, il quale dà conto degli elementi di fatto e di diritto ostativi alla richiesta difensiva. Sul punto, infatti, il giudice di merito ha correttamente valorizzato i certificati medici in atti, dai quali si desume un uso della forza da parte del ricorrente – che ha cagionato agli operanti lesioni guaribili in dieci giorni – non idoneo ad essere assorbito nella condotta di resistenza (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata). Tale conclusione è conforme al principio in base al quale «il delitto di resistenza a pubblico ufficiale assorbe soltanto quel minimo di violenza che si concretizza nella
resistenza opposta al pubblico ufficiale che sta compiendo un atto del proprio ufficio, non anche degli ulteriori atti violenti che, esorbitando da tali limiti, cagionino al medesimo lesioni personali, nel qual caso è configurabile il reato di lesioni personali aggravato dall’essere stato commesso in danno di un pubblico ufficiale, che può concorrere con il primo» (da ultimo, Sez. 5, n. 3117 del 29/11/2023 – dep. 24/01/2024, D., Rv. 285846 – 02).
Ritenuto che il terzo e il quinto motivo di ricorso, con cui si invocano, rispettivamente, la disapplicazione della recidiva e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza rispetto alle aggravanti, risultano anch’essi privi di pregio in quanto la sentenza impugnata ha fatto buon governo dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità in materia di recidiva e di bilanciamento tra attenuanti e aggravanti, evidenziando che la pena irrogata risulta adeguata alla obiettiva gravità dei fatti; e ciò alla luce della motivazione adottata dal primo Giudice (testualmente richiamata dalla Corte di appello) che ha valorizzato i precedenti penali a carico, l’ultimo dei quali recente, che evidenziano come l’episodio ora giudicato risulta “significativo sotto il profilo della maggiore pericolosità del reo” e che – anche in questo caso in modo non illogico – ha ritenuto che l’ammissione degli addebiti – indice di resipiscenza – giustificasse il riconoscimento delle attenuanti generiche, da valutarsi equivalenti alla recidiva reiterata e infraquinquennale (essendo comunque vietato il giudizio di prevalenza, per effetto dell’art. 69 comma 4 cod. pen.) e alle due circostanze aggravanti riconosciute.
Rilevato che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 09/09/2024