Resistenza a pubblico ufficiale: quando l’opposizione all’identificazione diventa reato
La Suprema Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul reato di resistenza a pubblico ufficiale, fornendo importanti chiarimenti sulla distinzione tra le diverse fasi di un controllo di polizia e sulla legittimità degli atti compiuti dagli agenti.
Il caso in esame
La vicenda trae origine dal fermo di un soggetto sospettato di un tentato furto. Durante le operazioni di controllo, l’individuo ha posto in essere una condotta oppositiva volta a impedire la propria identificazione da parte delle forze dell’ordine. Dopo la condanna in primo e secondo grado, la difesa ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che l’atto d’ufficio fosse da considerarsi errato o già esaurito.
Resistenza a pubblico ufficiale e atti d’ufficio
Il cuore della controversia riguarda la natura dell’atto compiuto dai verbalizzanti. Secondo la difesa, gli agenti avevano già riconosciuto il soggetto, rendendo superflua l’identificazione. Tuttavia, la giurisprudenza è chiara: il mero riconoscimento visivo non coincide con la procedura formale di identificazione. Quest’ultima è un atto d’ufficio complesso e necessario per l’accertamento dei reati e la corretta attribuzione delle responsabilità penali.
Il diniego delle attenuanti generiche
Un altro punto focale del ricorso riguardava la mancata concessione delle attenuanti generiche. La Corte d’Appello aveva negato tale beneficio basandosi sul profilo criminale del ricorrente. La Cassazione ha confermato questa impostazione, sottolineando che lo status di pluripregiudicato e la presenza di precedenti condanne per reati di minaccia sono elementi ostativi insuperabili per la concessione di sconti di pena.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla manifesta infondatezza dei motivi di ricorso. I giudici hanno rilevato che la condotta oppositiva è stata realizzata nell’ambito di un complessivo controllo in atto, teso all’accertamento di un reato segnalato. Non vi è stata alcuna violazione di legge, poiché l’identificazione è un’attività ancora in corso nel momento in cui viene esercitata la resistenza. Inoltre, la risposta fornita dai giudici di merito sulla capacità a delinquere del soggetto è stata ritenuta puntuale e coerente con le risultanze processuali, rendendo il ricorso inammissibile.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che opporsi fisicamente o con minacce alle procedure di identificazione integra pienamente il reato di resistenza a pubblico ufficiale. La distinzione tra riconoscimento e identificazione formale è fondamentale: finché la procedura non è conclusa secondo i protocolli di legge, ogni opposizione violenta è sanzionabile. La decisione sottolinea inoltre come il passato giudiziario dell’imputato pesi in modo determinante sulla determinazione della pena e sull’accesso a benefici di legge, confermando il rigore necessario nei confronti di soggetti con precedenti specifici.
Quando si configura il reato di resistenza a pubblico ufficiale?
Il reato scatta quando si usa violenza o minaccia per opporsi a un atto legittimo compiuto da un pubblico ufficiale, come ad esempio un controllo d’identità o un fermo per accertamenti.
L’identificazione è diversa dal semplice riconoscimento visivo?
Sì, l’identificazione è una procedura formale di polizia giudiziaria che non si esaurisce con il fatto che gli agenti conoscano già il volto del soggetto, ma richiede l’accertamento ufficiale delle generalità.
Perché i precedenti penali impediscono le attenuanti generiche?
Il giudice valuta la gravità del reato e la personalità del reo; la presenza di numerose condanne precedenti indica una spiccata capacità a delinquere che giustifica il diniego di sconti di pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49178 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49178 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MODENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati il ricorso di NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo con cui si deduce violazione dell’art. 337 cod. pen. nella par in cui la Corte di appello avrebbe errato nell’individuare l’atto dell’ufficio è manifest infondato oltre che riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata, tenuto conto che la decisione, oltre a non smentire la rilevanza dell’identificazione ancora in corso (in tal se valorizzata differenza esistente tra mero riconoscimento ed identificazione da parte d verbalizzanti, evenienze ritenute non sovrapponibili) dei due soggetti, tra cui il ricorrente, in occasione di un tentato furto, ha apprezzato la condotta oppositiva realizzata nell’ambito complessivo controllo in atto nel corso di indagini tese all’accertamento di detto segnalato re rilevato che anche con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche la Corte territoriale ha fornito puntuale risposta ritenendo determinanl:e la circostanza c ricorrente fosse soggetto pluripregiudicato e, altresì, gravato da precedente condanna per reato di minaccia;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/11/2023