Resistenza a pubblico ufficiale: la fuga in auto è sempre reato?
La condotta di chi si dà alla fuga in auto per sottrarsi a un controllo di polizia integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale? La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, è tornata sul tema, chiarendo i confini tra la semplice fuga non punibile e una condotta che, per le sue modalità, diventa penalmente rilevante. La decisione sottolinea come la violenza o minaccia, elementi costitutivi del reato, non debbano necessariamente essere dirette contro la persona del pubblico ufficiale, ma possano manifestarsi attraverso la creazione di una situazione di grave pericolo per la collettività.
I Fatti di Causa
Il caso esaminato riguardava un automobilista che, per evitare un controllo delle forze dell’ordine, aveva iniziato una fuga spericolata alla guida della sua autovettura. La sua condotta era stata caratterizzata da una velocità elevatissima, manovre a “zigzag” tra le corsie, sorpassi pericolosi in spazi ristretti e, infine, l’imbocco di una strada tangenziale contromano. Tale comportamento aveva messo a serio repentaglio l’incolumità degli altri utenti della strada.
L’Iter Giudiziario e i Motivi del Ricorso
Condannato in primo grado e in appello per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 337 del codice penale, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione. I motivi del ricorso si basavano su tre punti principali:
1. La violazione di legge e il vizio di motivazione, sostenendo che la sua condotta non integrasse gli estremi del reato contestato.
2. La richiesta di esclusione dell’aggravante della recidiva.
3. Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in misura prevalente sulla recidiva, anziché solo equivalente.
La Decisione della Cassazione sulla resistenza a pubblico ufficiale
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo tutti i motivi manifestamente infondati e confermando, di fatto, la decisione della Corte d’Appello.
Le Motivazioni
La Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza d’appello logica e coerente. I giudici hanno chiarito che la condotta dell’imputato non si era limitata a una semplice fuga, ma si era tradotta in un comportamento di guida attivo e altamente pericoloso. Questa serie di manovre (velocità elevata, zigzag, guida contromano) integrava pienamente gli estremi del delitto di resistenza. La violenza o minaccia richiesta dall’art. 337 c.p. non deve per forza concretizzarsi in un’aggressione fisica agli agenti, ma può consistere anche nel porre in essere una condotta idonea a ostacolare l’atto d’ufficio attraverso un pericolo per la pubblica incolumità. Fuggire in quel modo, infatti, mette a repentaglio la sicurezza di terzi e degli stessi agenti inseguitori, costringendoli a desistere o a esporsi a loro volta a un grave rischio.
Inoltre, la Corte ha giudicato inammissibili anche gli altri motivi relativi alla recidiva e alle attenuanti generiche, poiché le doglianze erano state formulate in modo del tutto generico, senza indicare elementi specifici che potessero dimostrare un’erronea valutazione da parte dei giudici di merito. Al contrario, la Corte d’Appello aveva adeguatamente motivato la propria decisione di non concedere un trattamento sanzionatorio più favorevole, evidenziando la gravità della situazione di pericolo creata e i precedenti penali a carico del ricorrente.
Le Conclusioni
Questa ordinanza consolida un principio fondamentale in materia di resistenza a pubblico ufficiale: la fuga non è di per sé reato, ma lo diventa quando le sue modalità sono talmente pericolose da costituire una forma di violenza “indiretta”. L’automobilista che, per scappare, guida in modo spericolato, non sta solo eludendo un controllo, ma sta attivamente opponendo resistenza all’operato delle forze dell’ordine attraverso la creazione di un rischio concreto e grave. La decisione serve anche a ricordare che i ricorsi in Cassazione devono essere specifici e puntuali, non potendosi limitare a una generica contestazione delle valutazioni di merito compiute nei gradi precedenti di giudizio.
La semplice fuga in auto da un controllo di polizia costituisce reato di resistenza a pubblico ufficiale?
No, la mera fuga non è sufficiente. Tuttavia, diventa reato quando le modalità della fuga, come guidare ad altissima velocità, zigzagare tra le auto, effettuare sorpassi pericolosi o andare contromano, creano un concreto pericolo per la pubblica incolumità.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché i motivi erano manifestamente infondati. La condotta di guida dell’imputato integrava palesemente il reato di resistenza, e le lamentele relative alla recidiva e alle attenuanti generiche erano state presentate in modo troppo generico, senza argomentazioni specifiche.
Cosa si intende per violenza o minaccia nel reato di resistenza?
Non è necessario un attacco fisico diretto agli agenti. La violenza o la minaccia possono consistere anche in una condotta che crea un grave pericolo per l’incolumità pubblica, come una fuga spericolata in auto, poiché tale comportamento è idoneo a intimidire i pubblici ufficiali o a costringerli a desistere dal compiere il loro dovere per non mettere a rischio sé stessi o altri.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6173 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6173 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FOGGIA il 05/04/1995
avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e Ja sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME Giovanni;
udita. la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso – con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla conferma in appello della condanna dell’imputato per il delitto di cui all’art. 337 cod. pen. – deve essere dichiarat inammissibile in quanto i motivi dedotti risultano manifestamente infondati. Invero, la Corte di appello ha, con motivazione non illogica, ritenuto la sussistenza del reato contestato, dal momento che, contrariamente a quanto sostenuto dall’imputato, la condotta posta in essere (aver tentato di sottrarsi al controllo, dandosi alla fuga alla guida di autovettura che conduceva a elevatissima velocità, “zigzagando” tra le corsie di marcia, sorpassando pericolosamente altri veicoli in spazi ristretti e infine imboccando contro mano una strada tangenziale) integra pienamente gli estremi del delitto di resistenza (ex multis, v. Sez. 2, n. 44850 del 17/10/2019, Rv. 277765 – 01). Inammissibili sono anche gli ulteriori motivi, relativi alla mancata esclusione della recidiva e al riconoscimento delle attenuanti generiche solo in termini di equivalenza rispetto alla stessa. Invero, per un verso le doglianze risultano del tutto generiche, non essendo stati indicati gli elementi dai quali dovrebbe inferirsi l’erronea valutazione dei Giudici di merito, e per altro verso adeguata è la motivazione della sentenza impugnata che ha evidenziato come ad una rivisitazione in melius del trattamento sanzionatorio ostano la gravità della situazione di pericolo cagionato e i precedenti penali a carico del ricorrente.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma giudicata congrua – di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/01/2025