Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42113 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42113 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASERTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 20032/2023
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha parzialmente riformato la sentenza del GUP presso il Tribunale di Pisa di condanna per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, di false dichiarazioni o attest sulle qualità personali proprie o di altri e di lesione personale aggravata, riducendo la p irrogata ad anni uno di reclusione.
Rilevato che il primo motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta violazione di leg vizio di motivazione quanto all’erronea ritenuta sussistenza del reato di cui all’art. cod.pen. – è aspecifico in quanto il ricorrente ha reiterato le stesse argomentazioni sottoposte alla Corte di merito che, dal canto suo, ha reso una motivazione immune da vizi logici laddove ha evidenziato che l’offensività della condotta non è esclusa dalla circostanza ch gli operanti conoscessero l’imputato;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta violazione di legg vizio di motivazione quanto al difetto dell’elemento psicologico dei reati di resistenza a pubb ufficiale e lesione personale – è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norm dell’art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello svilup argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l’indagine di legittimità sul discorso giustific della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un lo apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione all acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che l motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 3-4) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Rilevato che il terzo motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta vizio di motiva quanto agli aumenti operati per la continuazione – è manifestamente infondato; che i giudici d merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il re più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, R 282269); che l’obbligo è stato precisato nel senso che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e deve e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previs cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; che tale
onere argomentativo è stato, pertanto, implicitamente assolto con il giudizio di congruità del pena inflitta in primo grado (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata), giud che il ricorrente finisce per non contestare specificamente;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2023.