Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48981 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48981 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.COGNOME COGNOME ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Roma che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di detenzione con finalità di cessione di oltre 900 grammi di cocaina, trasportata sull’autovettura, nonché del reato di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni personali ai danni di taluni degli operatori che avevano tentato di trattenerlo onde eseguire un controllo di P.G.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla all’affermazione di penale responsabilità per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni colpose lamentando, in relazione al primo un errore di fatto in quanto l’imputato non aveva la consapevolezza di essere stato fermato da agenti di PG i quali erano in borghese, escludendo altresì la volontarietà delle lesioni personali provocate agli agenti.
Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto in fatto, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, COGNOME) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente.
Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non si risulta altresì manifestamente illogico o contraddittorio, laddove ha evidenziato una serie di indici da cui desumere la consapevolezza dell’imputato di essere stato fermato da agenti di PG (intimazione dell’alt, esposizione di paletta di segnalazione, apparente acquiescenza del prevenuto che manifestava inizialmente la intenzione di arrestarsi, ripetuto speronamento dell’autovettura civetta e di quella di altri utenti della strada per sottrarsi al fermo, possess di una rilevante partita di stupefacente che rendeva evidente il timore del prevenuto di essere arrestato), nonché l’accettazione del rischio che, con la propria condotta violenta e ostruzionistica l’imputato avrebbe potuto provocare lesioni personali agli operanti da cui risultava desunta la ricorrenza del dolo, quantomeno in termini di dolo eventuale.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 Novembre 2023 ‘
Il Consigliere estensore
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