Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49122 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49122 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2023 della Corte di appello di Napoli
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto in ordine all responsabilità dell’imputato e alla configurabilità del reato di cui all’art. 337 cod pen., in presenza della pregressa manifestazione di aggressività verso un agente di polizia penitenziaria e di perdurante condotte aggressive dell’imputato condotto presso l’infermeria;
Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal
giudice di merito che ha escluso che il ricorrente abbia reagito ad una condotta arbitraria che, come noto, costituisce il presupposto ineludibile della operatività della circostanza di cui all’art. 393-bis cod. pen. . Tale circostanza, secondo i principi dettati da questa Corte, può trovare applicazione solo in rapporto ad atti che obiettivamente, e non soltanto nell’opinione dell’agente, concretino una condotta arbitraria (Sez. 6, n. 46743 del 6/11/2013, Ezzamouri, Rv. 257513) e non sussistendo – tenuto conto che l’imputato aveva aggredito uno degli agenti, colpendolo con un bastone rudimentale – neppure gli estremi di un’attività illegittima nell’accompagnamento in infermeria per verificare le condizioni, anche psichiche, dell’imputato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 novembre 2023
Il Rr sidente