Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41383 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 41383 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME, nato a Piedimonte Matese il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; Procuratore dichiararsi lette le conclusioni del difensore, AVV_NOTAIO, che l’accoglimento del ricorso. ha chiesto
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RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, a segui gravame interposto dall’imputato NOME COGNOME avverso la sentenza emessa 26 aprile 2017 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in riforma della decisi ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo c)(art. aprile 1975 n. 110) perché estinto per intervenuta prescrizione, rideterminand pena inflitta all’imputato in relazione alla affermata responsabilità in ordine di cui ai capi a)(art. 337 cod. pen.) e b) (artt.582,585 in relazione all’a 1 e 61 n. 2 cod. pen.).
2.Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che c atto del difensore deduce:
2.1. Con il primo motivo vizio cumulativo della motivazione in ordine al ritenuta responsabilità per i reati ascritti avendo la Corte solo apparent considerato le doglianze difensive. Il vizio dedotto involge innanzitutto la cred delle dichiarazioni della persona offesa COGNOME COGNOME COGNOME complessivo compen che le contrasta. A tal riguardo si richiamano le dichiarazioni del teste S quelle del COGNOME evidentemente in contrasto e tali da significare l’inver delle dichiarazioni del primo: mentre lo COGNOME dichiarava di aver chiamat soccorso il collega COGNOME COGNOME COGNOME quel frangente l’imputato, prima di scender treno, si girava verso di lui tirandogli dei fendenti alla gamba, tra la t polpaccio; il secondo dice di aver visto il Collega COGNOME e l’imputato spinto di essere tornato nella cabina dopo che l’imputato era sceso dal treno.
Ancora, nulla è detto in sentenza del valore probatorio della deposizione d teste della difesa NOME COGNOMECOGNOME che ha negato l’evento ascritto al ricor
Infine, costituisce una semplice congettura far discendere dalle dichiaraz della COGNOME COGNOME paura del ricorrente di essere arrestato la responsabili stesso in ordine a quanto ascrittogli.
2.2. Con il secondo motivo violazione di legge e vizio della motivazione ordine alla ritenuta recidiva relativamente al reato di cui al capo a) in ma della relativa contestazione e comunque per la sua insussistenza, dovendosi qui procedere alla declaratoria della intervenuta prescrizione. Si deduce, in violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla commisurazione de pena in relazione al reato di cui al capo a) che si sarebbe dovuta determina minimo edittale. Ancora, si deduce violazione di legge e vizio della motivazion relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche secondo la l massima estensione COGNOME erronea base della mancata ammissione degli addebiti
Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell’ar comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020 succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione o il Procuratore generale ed il difensore hanno depositato conclusioni scritte, c in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è inammissibile in quanto generica censura in fatto all ricostruzione probatoria, operata senza incorrere in vizi logici e giuridici, se un doppio conforme accertamento basato sulle dichiarazioni della parte offesa, cui è specificamente vagliata l’attendibilità, correttamente ritenute risco dalle testimonianze del COGNOME e del COGNOME e, persino, dalle stesse dichiara della fidanzata dell’imputato (v. pg. 6 della sentenza impugnata). In partico manifestamente infondata è la censura COGNOME mancata considerazione della testimonianza della teste della difesa COGNOME in quanto l’atto di appello aveva contestato le ragioni per le quali la sua versione è stata ritenuta inatte dal primo giudice (v. pag.10 e sg della prima sentenza), così non essendovi obbli – secondo costante orientamento di legittimità – del Giudice di appello di affron la specifica questione.
3. Il secondo motivo è inammissibile:
quanto alla mancata contestazione della recidiva in relazione al reato di al capo A), trattandosi di una censura non devoluta in appello e perta inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.;
quanto alla insussistenza della recidiva è manifestamente infondato i ragione della considerazione dei precedenti per reati violenti e la correlata va della ricaduta nel reato;
-quanto alle attenuanti generiche è generico COGNOME alla ritenuta assenz elementi positivi da valutare a riguardo.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equ determinare in euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. i(?
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE del ammende.
Così deciso il 20/09/2023.