Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 20059 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 20059 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/04/2023 della Corte d’appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente all’aggravante dell’art. 61, comma 5, cod. pen. e l’annullamento con rinvio in riferimento al contributo causale delle lesioni di cui al capo b);
uditi gli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME che chiedono l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma confermava la condanna in primo grado di NOME COGNOME per resistenza a pubblico ufficiale aggravata, perché, in concorso con un numero indeterminato di altri soggetti, comunque superiore a dieci – nel corso di una manifestazione non autorizzata composta da alcune centinaia di persone, diretta minacciosamente verso INDIRIZZO Chigi, in cui i manifestanti si opponevano alle forze dell’ordine in tenuta antisommossa -, dapprima usava violenza o minaccia nei confronti degli agenti, lanciando verso di loro vari oggetti contundenti e gli stessi lacrimogeni in precedenza usati dalle forze dell’ordine; poi, usava violenza, in particolare, nei confronti di quattro agenti, mentre compivano atti d’ufficio.
In particolare, mentre i predetti ufficiali di polizia giudiziaria procedevano a fermo di altra persona, l’imputato si scagliava, unitamente ad un numero indeterminato di persone, comunque superiore a dieci, con i pugni e calci contro gli operanti, cagionando loro lesioni (capo a).
Confermava inoltre la condanna dell’imputato per lesioni aggravate perché, al fine di commettere il delitto di cui al capo a), cagionava lesioni a agli agenti COGNOME, COGNOME e COGNOME (capo b).
Ha presentato ricorso NOME COGNOME, per il tramite dei suoi difensori, AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME, articolando i seguenti cinque motivi.
2.1. Errata valutazione del concorso formale di reati in relazione al capo a) dell’imputazione.
Il giudice di primo grado, con sentenza totalmente confermata in sede di appello ha ravvisato un concorso formale di reati in ordine al capo a) dell’imputazione, in quanto COGNOME avrebbe usato violenza per opporsi a più pubblici ufficiali mentre compivano un atto d’ufficio.
Tuttavia, dalla lettura del capo a) non si evince alcun richiamo all’art. 81 cod. pen., a dimostrazione del fatto che la contestazione ha riguardato un fatto di resistenza globalmente considerato. Né si tratterebbe di mera dimenticanza, essendo invece l’art. 81 cod. pen. espressamente menzionato al capo b).
2.2. Errata valutazione del contributo concorsuale sia in relazione alle resistenze di cui al capo a) sia in relazione alle lesioni del capo b), con riflessi sul aggravanti ex art. 339, commi 2 e 3, cod. pen. contestate al capo a) e delle aggravanti di cui agli artt. 61, n. 2, cod. pen. e 112, comma 1, n. 1, cod. pen. contestate al capo b).
Sebbene non venne colpito personalmente gli agenti, la pronuncia ha ritenuto «indiscutibile» che l’imputato fosse concorso con altri soggetti non identificati, per aver rafforzato l’altrui azione offensiva aggravandone gli effetti, desumendo tale conclusione dal filmato, da cui emergerebbe il movimento delle forze dell’ordine in direzione diversa da quella in cui si trovava l’imputato.
Invero, dal filmato emerge piuttosto che i manifestanti indietreggiarono all’avanzare degli agenti di pubblica sicurezza senza porre in essere alcuna aggressione.
In particolare, il COGNOME fu spintonato da uno degli agenti operanti per essere poi immediatamente bloccato, come riconosciuto dalla stessa sentenza di appello.
Né sarebbe vero che il verbale di arresto non sia stato contestato dalla difesa dell’imputato, posto che nell’atto di appello si revocava in dubbio la ricostruzione corretta degli eventi per come ricavata dal video.
I Giudici sarebbero, quindi, incorsi anche in un travisamento della prova.
Inoltre, ammesso che, subito dopo l’arresto dell’imputato si siano realizzate le lesioni di cui al capo b) da parte dei manifestanti verso cui si dirigono alcuni agenti, non si comprende in che cosa consista il contributo causale dell’imputato, dal momento che gli agenti erano in numero sufficiente a far indietreggiare i manifestanti e che questi ultimi si agitavano per il fermo di altra persona (COGNOME) e non di COGNOME.
Difetterebbe, comunque, il dolo del concorso, emergendo dalle immagini che l’imputato era scattato verso le forze dell’ordine quando fu portato via il COGNOME, evidentemente spinto dall’istintivo desiderio di difenderlo (COGNOME era il compagno della madre). D’altronde, diversamente non si comprenderebbe perché COGNOME si sarebbe scagliato a mani nude contro una trentina di agenti in tenuta antisommossa, i quali, infatti, impiegarono pochi secondi per bloccarlo.
Né il dolo dell’imputato può essere desunto da altre immagini del filmato che lo ritraggono mentre partecipava personalmente ad episodi di violenza, tali episodi non essendo stati contestati.
A monte, dalle immagini emerge come COGNOME fosse solo nella sua condotta sicché non si comprende in che cosa consista il contributo atipico alla resistenza.
Di conseguenza, nemmeno sussistono i presupposti dell’aggravante di cui all’art. 339, comma 3, cod. pen., in ordine alla quale la Corte d’appello non motiva.
2.3. Errata applicazione della legge penale e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione dell’art. 62, n. 6, cod. pen.
Secondo la Corte d’appello, agli atti risulterebbe che l’assegno offerto per il risarcimento del danno tornò indietro, di talché non sarebbe stato possibile apprezzare la congruità e l’adeguatezza dell’offerta.
Tuttavia, non è vero che il plico contenente l’offerta tornò indietro, come dimostrato dall’estratto del sito di RAGIONE_SOCIALE, che attesta come le raccomandate con ricevuta di ritorno fossero state regolarmente consegnate.
Agli atti, si trova pure la prova del deposito di offerta risarcitoria d 22/11/2021, inviata per PEC nella stessa data, e la ricevuta dalla PEC del Tribunale di Roma.
I quattro plichi furono quindi consegnati, come d’altronde ammesso dalla sentenza di primo grado, che tuttavia omise il nominativo di uno degli agenti (COGNOME).
2.4. Errata applicazione della legge penale e vizio di motivazione in rapporto alla sussistenza delle aggravanti di cui agli artt. 61, n. 5, e 576, comma 1, n. 5bis, cod. pen.
La Corte di appello ha risposto alle deduzioni difensive, in modo apodittico, che le aggravanti sussistono perché i filmati mostrano il fronteggiarsi continua di gruppi diversi con le forze dell’ordine.
Tuttavia, al di là di quanto già rilevato, secondo l’insegnamento di legittimità, la circostanza aggravante prevista dall’art. 61, n. 5, cod. pen. è configurabile solo quando ricorrano condizioni oggettive idonee ad abbattere o affievolire le capacità reattive della vittima, ciò che non risulta dalla visione del filmato.
La Corte d’appello omette poi qualunque motivazione sull’eccepita insussistenza dell’aggravante prevista dall’art. 576, comma 1, n. 5-bis, cod. pen. in ordine all’invocato assorbimento delle lesioni nel reato di resistenza.
2.5. Violazione della legge penale sostanziale e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e all’aumento operato per la continuazione tra i singoli episodi di resistenza e le lesioni.
In appello si era dedotto il buon comportamento processuale dell’imputato (che interrogatorio e partecipò al processo presenziando tutte le udienze) che peraltro ha risarcito il danno, oltre alla giovane età e al particolare momento storico in cui ebbe luogo la condotta delittuosa.
Si era inoltre dedotta l’eccessività dell’aumento di pena operata per la continuazione tra i diversi capi di imputazione.
Tuttavia, la Corte d’appello non ha motivato su alcuno dei due profili.
Il ricorrente ha presentato altresì due motivi nuovi, per il tramite dell’AVV_NOTAIO, successivamente nominato suo difensore in sostituzione dell’AVV_NOTAIO.
3.1. Errata applicazione degli artt. 337, 339, commi 1, 2 e 3, 61, n. 5, cod. pen., per avere, con motivazione apparente e con travisamenti probatori, affermato la responsabilità dell’imputato in relazione a condotta diversa da quella contestatagli.
La condotta attribuita all’imputato diverge totalmente da quella ascrittagli nel capo di imputazione.
La contestazione del capo a) dell’imputazione riferisce la minaccia e la violenza verso degli operanti esclusivamente al lancio nei confronti dei predetti di oggetti contundenti vari e degli stessi lacrimogeni utilizzati dalle forze dell’ordine
Tuttavia, già la sentenza di primo grado parlava dello spintonamento dell’operante – invece non contestato -, aggiungendo che «l’attività del pubblico ufficiale è stata comunque disturbata perché alcuni degli agenti hanno dovuto interrompere l’atto che stavano compiendo per fronteggiare l’aggressione»: ove, per ammissione della sentenza stessa, il «disturbo» non integra né violenza né minaccia.
Peraltro, la pronuncia del Tribunale – integralmente confermata dalla Corte d’appello – dava atto (p. 17) che «COGNOME fu immediatamente bloccato dalle forze dell’ordine», il che impedisce di attribuire a COGNOME spintonamenti, lancio di corpi contundenti e/o lacrimogeni.
Nell’integrare la motivazione del Giudice di primo grado, la Corte di appello afferma che «l’imputato non si è limitato a correre verso le forze dell’ordine (comportamento questo che è certamente interpretabile come gesto ostile) ma ha violentemente spintonato uno degli agenti della Polizia di Stato».
In disparte la considerazione che nemmeno il «correre verso le forze dell’ordine» è in grado di integrare violenza o minaccia, anche tale fatto non è stato contestato tuttavia all’imputato COGNOME. Così come neppure il «violento spintonamento» è stato contestato al capo a), tanto è vero che risulta contestato al capo b) dell’imputazione.
Dal che la contraddizione tra motivazione e dispositivo con cui si condanna il ricorrente.
Inoltre, la sentenza impugnata aggiunge elementi di novità al fatto accertato in primo grado. I Giudici dell’appello ritengono infatti che si sarebbe trattato di un gesto «di per sè idoneo ad essere qualificato come atto violento volto ad ostacolare o impedire l’atto delle forze dell’ordine», senza spiegare come e rispetto a che cosa lo spintonamento – accadimento ineludibile nei contesti come quello di cui si tratta – si sia frapposto all’operato delle forze dell’ordine, vieppiù considerato che il COGNOME fu «immediatamente bloccato».
Ciò dimostrerebbe che nessun atto delle forze dell’ordine fu mai ostacolato per l’incompatibilità tra i due gesti o quanto meno per la modestia di un contatto che certamente non può integrare una condotta di violenza.
3.2. Violazione degli artt. 582, 585, 576, comma 1 e 5-bis, 61, n. 2 e 5, cod. pen., per aver, con motivazione inesistente, affermato la partecipazione materiale psichica dell’imputato alla produzione degli eventi lesivi.
In particolare, la sentenza di primo grado, rispetto alla contestazione per cui COGNOME, COGNOME e COGNOME sarebbero stati feriti con spintonamenti, calci e pugni, ritiene invece che il COGNOME avesse apportato invece un contributo morale alla realizzazione del fatto da parte altrui, rafforzando l’altrui proposito criminoso, trascurando tuttavia che a tal fine non è sufficiente partecipare alla manifestazione e voler evitare l’azione di contrasto delle forze dell’ordine, tanto più che gli autor delle lesioni sono rimasti ignoti.
Tale nodo non è stato sciolto dalla Corte di appello, che ha contraddittoriamente accertato una sola condotta di presunto spintonamento consumata nei confronti di un solo operante, senza dimostrare perché essa si sarebbe tradotta in un contributo morale alle realizzazione delle lesioni da parte di soggetti rimasti ignoti, e dedicando al capo b) pochi cenni quando, dopo aver affermato, a proposito della resistenza, che le forze dell’ordine sarebbero andate in «una direzione diversa da quella in cui si trovava il COGNOME», ha ritenuto anche qui senza dimostrarlo – «indiscutibile, in siffatto contesto, che il COGNOME , in concorso con altri soggetti rimasti non identificati, procurato le lesion agli agenti operanti che si sono trovati a dover fronteggiare questo gruppo di soggetti violenti che si opponevano al tentativo di contenimento posto in essere dalle forze di polizia». Peraltro, l’imputato – come riconosciuto in entrambe le sentenze di merito – fu «immediatamente bloccato», il che rendeva impossibile anche la realizzazione della condotta di lesioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è complessivamente infondato e va, quindi, rigettato.
2.1. Quanto al ricorso principale, infondato è il primo motivo con cui si contesta l’applicazione del concorso formale di reati in relazione alle condotte di resistenza (capo a).
In disparte la considerazione che la difesa non contesta alcun effetto sfavorevole in termini di aumento nella determinazione della pena – che peraltro non risulta operato dalla sentenza di primo grado, integralmente confermata in appello -, sicché il motivo sarebbe sotto questo aspetto anche generico, i Giudici
di merito (vd. p. 22 sentenza Tribunale) si sono correttamente ed espressamente conformati all’insegnamento di questa Corte, secondo cui, in tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra un concorso formale di reati, a norma dell’art. 81, comma 1, cod. pen., la condotta di chi, nel medesimo contesto fattuale, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio (Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018, COGNOME, Rv. 273771), sicché le deduzioni difensive risultano destituite di fondamento e le circostanze aggravanti di cui all’art. 339, commi 2 e 3, cod. pen. correttamente applicate.
2.2. Nel secondo motivo di ricorso – reiterativo delle deduzioni in appello – si eccepisce il travisamento delle prove rappresentate dal filmato che riprese i movimenti del ricorrente, nell’intento di denunciare l’erronea valutazione del contributo concorsuale offerto dall’imputato alla realizzazione delle condotte contestate in entrambi i capi di imputazione.
Il ricorrente trascura tuttavia che, vieppiù in presenza di una doppia valutazione conforme, come nel caso di specie, tale sollecitazione si traduce in un’inammissibile richiesta al giudice di legittimità affinché questi valuti le prove in modo diverso da quanto ritenuto nei due giudizi di merito: in assenza, peraltro, di vizi della motivazione.
La Corte d’appello ha infatti ricostruito le condotte dell’imputato in modo analitico e dunque completo, desumendole dal verbale di arresto e precisando che questo trova il riscontro di filmati i quali confermano come, di fronte all’ordine di COGNOME, di non arretrare, la folla sarebbe rimasta tutt’altro che pacifica.
In particolare, ha ritenuto accertata la condotta del COGNOME, che diede calci e pugni agli agenti, obiettando come la ricostruzione difensiva (secondo cui l’imputato avrebbe levato le braccia in segno di resipiscenza) si fondi su fotogrammi statici che non colgono la dinamica del fatto quale invece emerge dalla visione del filmato.
I Giudici di merito reputano indiscutibile pure che l’imputato avesse, in concorso con altri soggetti non identificati, procurato lesioni agli agenti operanti ed esclude espressamente che l’atto di resistenza avesse costituito un fatto isolato.
Da ciò desumono, quindi, in modo coerente e non contraddittorio, che le circostanze aggravanti siano state correttamente ritenute dal giudice di primo grado, dai filmati essendo emerso come non si fosse trattato di un episodio isolato bensì del fronteggiarsi continuo di gruppi diversi con le forze dell’ordine, che cercavano di contenere i tentativi dei manifestanti di superare il cordone creato dalla polizia, allo scopo di avvicinarsi alla sede del Governo.
Il secondo motivo di ricorso è, dunque infondato.
2.3. Inammissibile è il terzo motivo, con cui si deduce errore di diritto in relazione alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen., deduzione cui la Corte d’appello ha obiettato l’intempestività del risarcimento (che non è intervenuto prima del dibattimento).
Né è sufficiente allegare copia della spedizione e degli assegni offerti.
Infatti, secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte, affinché operi l’attenuante del risarcimento del danno di cui all’art. 62, comma 1, n. 6, prima parte, cod. pen. la riparazione del danno mediante le restituzioni o il risarcimento, deve essere anche integrale (e volontaria, seppur non necessariamente spontanea) (Sez. 2, n. 46758 del 24/11/2021, S., Rv. 282321).
Ma nel ricorso non si allega né che il risarcimento fu accettato dalle persone offese – scrive anzi la Corte di appello che fu il difensore ad affermare che i plichi tornarono indietro – né, di conseguenza, che fu satisfattivo.
2.4. Infondato è il quarto motivo con cui il ricorrente si duole dell’applicazione delle aggravanti di cui art. 61, n. 5, cod. pen. e 576, comma 1, n. 5-bis, cod. pen.
Quanto alla c.d. minorata difesa, va precisato che il riconoscimento dell’aggravante presuppone una valutazione concreta e non astratta (come precisato in Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, COGNOME, Rv. 282095), sicché nemmeno lo schieramento delle forze dell’ordine in tenuta antisommossa è sufficiente ad escluderne la configurabilità, ove i Giudici di merito abbiano ravvisato – come, evidentemente, nel caso di specie – una sproporzione numerica e sul piano dell’attitudine, per le forze dell’ordine, oppositiva alla violenza.
Ciò premesso, il ricorrente reitera in questa sede le osservazioni già svolte in appello sul contegno «pacifico» dei manifestanti.
A tale rilievo la Corte di appello ha replicato come i filmati rassegnino, per contro, il fronteggiarsi continuo di gruppi diversi con le forze dell’ordine che cercano di contenere i tentativi dei manifestanti di superare il cordone della polizia per avvicinarsi alla sede del Governo.
Ha così svolto una valutazione di fatto non sindacabile in questa sede, risultando la motivazione sintetica, ma pur sempre compiuta e non manifestamente illogica.
Quanto poi all’aggravante dall’art. 576, comma 1, n. 5-bis, cod. pen., è vero che la sentenza impugnata non replica quanto al dedotto – in appello sull’assorbimento di tale circostanza nel reato di resistenza a pubblico ufficiale.
Va però considerato che la giurisprudenza di legittimità più recente è orientata in modo compatto nel ritenere l’aggravante di cui all’art. 576, comma 1, n. 5-bis, cod. pen., configurabile in relazione al delitto di lesioni personali volontarie anche quando lo stesso concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale (tra le tante, Sez. 6, n. 19262 del 20/04/2022, COGNOME Delgado, Rv. 283159; Sez. 6, n. 2608
del 17/12/2021, COGNOME dep. COGNOME 2022, COGNOME COGNOME, COGNOME Rv. 282423; COGNOME Sez. 6, COGNOME n. 57234 del 09/11/2017, COGNOME, Rv. 272203), in tal senso argomentando, tra l’altro, che l’aggravante in esame introduce un elemento specializzante, riferito alle condotte poste in essere contro una particolare categoria di pubblici ufficiali («un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza»), il cui disvalore non è assorbito da quello della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 337 cod. pen. che fa genericamente riferimento al «pubblico ufficiale» e all’«incaricato di pubblico servizio».
Ne deriva l’inammissibilità, per difetto di interesse, della deduzione relativa alla mancata risposta ad una deduzione manifestamente infondata (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281).
2.5. Venendo al quinto ed ultimo motivo e premesso che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis cod. pen.) non è obbligatorio, bensì subordinato al discrezionale apprezzamento degli elementi di cui all’art. 133 cod. pen., questo Giudice non può certo sostituire la propria valutazione a quella della Corte d’appello quando afferma che il primo Giudice le ha correttamente negate a fronte della pessima personalità dell’imputato che, nonostante la giovane età, risulta compiutamente formata in termini pericolosamente antisociali, per come si desume dai precedenti penali, specifici e recenti, per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e tentato omicidio: precedenti da cui si desume una personalità stabilmente incline alla violenza.
Analoghi rilievi valgono infine quanto alla determinazione della pena, avendo la Corte d’appello dichiarato, seppur senza fare specifico richiamo alla continuazione, di condividere anche sul punto le valutazioni del primo giudice, ed evidenziato come le specifiche modalità del fatto e la partecipazione dell’imputato a tutte le fasi più violente della vicenda, compreso l’assalto alla sede della RAGIONE_SOCIALE, unitamente ai precedenti penali, denotino l’elevata pericolosità del soggetto, peraltro fornito di notevole intensità di dolo, che pare aver elevato la violenza a stile di vita.
Il motivo risulta, dunque, inammissibile.
3. Inammissibili sono anche i motivi aggiunti.
Va innanzitutto ricordato che i motivi “nuovi” presentati a sostegno dell’impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, solo i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati già enunciati nei motivi originariamente proposti a norma dell’art. 581, comma primo, lett. a), cod. proc. pen. (ex multis, Sez. 3, n. 18293 del 20/11/2013, dep. 2014, G., Rv. 259740, che precisa come l’ammissibilità di censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l’impugnazione determinerebbe una irragionevole estensione dei tempi
di definizione del processo oltre allo scardinamento del sistema dei termini per impugnare). Il che non è accaduto per nessuno dei due motivi presentati.
3.1. Anche a ritenere diversamente, d’altronde, con entrambi i motivi rispettivamente dedicati alle ipotesi di cui ai capi a) e b) – si deduce in sostanza i difetto di correlazione tra accusa e sentenza che, integrando una nullità a regime intermedio, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, non è però deducibile per la prima volta in sede di legittimità (Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, COGNOME, Rv. 269886; Sez. 5, Sentenza n. 9281 del 08/01/2009, Parente, Rv. 243161; Sez. 5, n. 44008, del 28/09/2005, COGNOME, Rv. 232805) e che comunque – a monte – non sussiste.
La sua prospettazione discende, infatti e piuttosto, da un’artificiosa parcellizzazione della motivazione dei Giudici di merito, i quali hanno, in coerenza con la peculiarità di questa fenomenologia reato (segnata dall’avvicendarsi concitato e sovente indistinguibile di violenze), correttamente apprezzato le condotte dell’imputato nella loro complessità. Né risulta alcuna compressione del diritto di difesa dell’imputato per il fatto che la responsabilità per le lesio ipotizzata nel capo di imputazione come realizzate personalmente, sia stata invece attribuita in forma di contributo morale, a titolo di concorso nel fatto altrui (ar 110 cod. pen.), come dimostra il fatto che il COGNOME ha avuto modo di difendersi in entrambi i gradi del giudizio di merito.
Il ricorso deve essere, dunque, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 18/04/2024