Resistenza a pubblico ufficiale: i limiti del ricorso in Cassazione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti del giudizio di legittimità, in particolare per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. La Corte ha ribadito un principio fondamentale del nostro ordinamento: il suo compito non è quello di riesaminare i fatti come un terzo grado di giudizio, ma di assicurare la corretta applicazione della legge. Questa decisione sottolinea la netta distinzione tra un vizio di motivazione e la semplice proposizione di una lettura alternativa delle prove, considerata inammissibile.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un uomo, condannato nei primi due gradi di giudizio per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 337 del codice penale. L’imputato si è rivolto alla Corte di Cassazione lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione nella sentenza della Corte d’Appello. A suo dire, i giudici di merito avrebbero affermato la sua responsabilità penale basandosi su una valutazione errata delle prove raccolte durante il processo.
L’analisi della Cassazione e i limiti del giudizio di legittimità
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo una spiegazione chiara e didattica del proprio ruolo. I giudici hanno evidenziato che le critiche mosse dal ricorrente non configuravano un ‘travisamento della prova’, ovvero un errore macroscopico e decisivo nella lettura di un atto processuale. Piuttosto, la difesa si limitava a proporre una ‘lettura alternativa’ delle risultanze istruttorie, cercando di sostituire la propria valutazione a quella, logica e coerente, operata dai giudici di merito.
Questo approccio, secondo la Corte, trasforma il ricorso in un tentativo di ottenere un nuovo giudizio sui fatti, compito che esula completamente dalle competenze della Cassazione. Il giudizio di legittimità, infatti, è un controllo sulla corretta applicazione delle norme giuridiche e sulla logicità della motivazione, non una terza istanza per rivedere il merito della vicenda.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha fondato la sua decisione su un orientamento consolidato, richiamando una pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza n. 6402 del 1997). Secondo questo principio, è precluso alla Corte di Cassazione effettuare una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito. La valutazione delle prove è riservata in via esclusiva al giudice che ha gestito il processo nelle fasi precedenti. Presentare una diversa valutazione delle risultanze processuali, ritenuta dal ricorrente più adeguata, non integra un vizio di legittimità che possa essere fatto valere in Cassazione.
Di conseguenza, il ricorso è stato giudicato inammissibile. Tale declaratoria comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione priva dei presupposti di legge.
Conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito importante per chi intende impugnare una sentenza di condanna davanti alla Corte di Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di primo e secondo grado. È necessario, invece, dimostrare un’effettiva violazione di legge o un vizio logico grave e manifesto nella motivazione della sentenza, come un travisamento evidente di una prova specifica. In assenza di tali elementi, il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile, con ulteriori conseguenze economiche per il ricorrente. La decisione riafferma la centralità e l’autonomia del giudice di merito nella valutazione del materiale probatorio.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio di merito. Il suo ruolo è limitato al controllo della legittimità, cioè verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria. Non può effettuare una nuova e diversa valutazione delle prove.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che il ricorso non può essere esaminato nel merito perché privo dei requisiti previsti dalla legge. Nel caso specifico, il motivo era inammissibile perché, invece di denunciare una violazione di legge, proponeva una semplice lettura alternativa dei fatti, cosa non consentita in sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la conferma definitiva della sentenza impugnata. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con la condanna al pagamento di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43968 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43968 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VIETRI SUL MARE il 26/11/1972
avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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OSSERVA
Ritenuto che, con unico motivo, NOME COGNOME deduce la violazione dell’art. 337 cod. pen. e il vizio di motivazione con riferimento all’affermazione della propria penale responsabilità per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale;
Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto la censura si risolve non già nella deduzione di un travisamento di una prova, bensì nella prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze istruttorie rispetto a quella operata nelle sentenze di merito e, dunque, in una censura di generale travisamento del fatto;
Ritenuto, che esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, COGNOME, Rv. 207944);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31 ottobre 2024.