Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 11366 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 11366 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/03/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nata il DATA_NASCITA a Vibonati avverso la sentenza del 16/05/2025 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Salerno
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore RAGIONE_SOCIALE‘imputata, AVV_NOTAIO che, riportandosi ai motivi, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 10 ottobre 2023 il Tribunale di Salerno ha ritenuto NOME COGNOME responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale aggravata, commesso in occasione RAGIONE_SOCIALE‘attività di sgombero posta in essere dagli operanti presso un condominio in Battipaglia per 17 alloggi popolari abusivamente occupati (Capo A), condannandola, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti all’aggravante contestata, alla pena di mesi otto di reclusione. Con il medesimo provvedimento è stato dichiarato estinto per prescrizione il restante capo di accusa relativo alle lesioni aggravate (Capo C).
Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d’Appello di Salerno nel confermare detta sentenza ha ripercorso nel merito le argomentazioni svolte dal giudice di primo grado, considerando non fondati i motivi volti ad escludere la responsabilità penale RAGIONE_SOCIALE‘imputata, là dove la Difesa considerava la condotta RAGIONE_SOCIALEa stessa riconducibile ad una mera resistenza passiva. La Corte riteneva che dalle emergenze in atti risultasse la sussistenza del delitto contestato, dal momento che l’elevato numero RAGIONE_SOCIALEe donne e la forte resistenza che gli agenti si trovarono a fronteggiare, costituivano elementi idonei a ostacolare l’attività RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE impegnate nelle operazioni di sgombero.
I Giudici RAGIONE_SOCIALE‘appello hanno, altresì, disatteso la censura volta ad escludere l’aggravante di cui all’art. 339, comma secondo, cod. pen., rilevando come dagli atti risultava la presenza, al momento del fatto, di un numero di concorrenti superiore a dieci.
Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte ne reputava congrua l’entità. In particolare, riteneva di non potere effettuare il giudizio di bilanciamento RAGIONE_SOCIALE circostanze oltre la equivalenza, in ragione RAGIONE_SOCIALEa gravità RAGIONE_SOCIALEe condotte poste in essere e RAGIONE_SOCIALEe conseguenze verificatesi.
Il difensore RAGIONE_SOCIALE‘imputata ha presentato ricorso per cassazione avverso detta sentenza e ne ha chiesto l’annullamento, lamentando – con un unico motivo articolato in tre diverse censure – il vizio di motivazione con riguardo:
2.1. alla ritenuta responsabilità RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, non essendo stata adeguatamente valutata la condotta concretamente posta in essere dalla stessa. In particolare la Corte non ha considerato l’effettivo apporto causale RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, limitandosi ad una generica affermazione di partecipazione ad un’azione collettiva, senza confrontarsi, peraltro, con le ulteriori risultanze probatorie da cui emergeva una mera resistenza passiva;
2.2. alla mancata esclusione RAGIONE_SOCIALEa circostanza aggravante di cui all’art. 393, comma secondo, cod. pen., che avrebbe peraltro condotto alla declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. Invero, la Corte ha fatto riferimento soltanto al numero di soggetti coinvolti senza considerare la loro collocazione in punti diversi RAGIONE_SOCIALE‘immobile, né ha verificato la concreta sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma;
2.3. alla determinazione RAGIONE_SOCIALEa pena in senso più favorevole, con particolare riguardo alla mancata applicazione RAGIONE_SOCIALEe attenuanti generiche in misura prevalente sulla contestata aggravante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito enunciate.
I motivi di ricorso RAGIONE_SOCIALE‘imputata, in punto di pretesa mancanza o illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, circa la ricostruzione probatoria dei fatti e il giudizio di attribuzione RAGIONE_SOCIALEa responsabilità per il reato ascrittole, si palesano infonda e per taluni versi aspecifici, siccome meramente riproduttivi RAGIONE_SOCIALEe doglianze già svolte in sede di gravame e motivatamente disattese dalla Corte d’appello.
In particolare, non colgono nel segno le preliminari censure mosse alla decisione impugnata per una pretesa irrilevanza RAGIONE_SOCIALE‘identificazione di concrete condotte di violenza o minaccia ovvero RAGIONE_SOCIALEo specifico contributo concorsuale di COGNOME, avendo la Corte territoriale – ad avviso RAGIONE_SOCIALEa ricorrente – considerato sufficiente l’accertamento di una mera presenza “cumulativa” del gruppo di donne in loco, pure in assenza di un contributo individuale alla realizzazione del reato, così anticipando la soglia di rilievo penale RAGIONE_SOCIALEe condotte contestate.
La Corte d’appello ha, in realtà, descritto analiticamente le condotte criminose di volta in volta poste in essere dalle imputate, riunite in gruppo, e dalla ricorrente particolare, che aveva partecipato a costituire “una barriera umana” all’altezza RAGIONE_SOCIALEa seconda rampa di scale, nonché le esplicite condotte materiali attribuite alla stessa e alle complici – quali agitarsi freneticamente, utilizzare i piedi per bloccare la caten tirata per altro verso dai RAGIONE_SOCIALE, percuotere le mani degli agenti -, ricondott correttamente alla fattispecie del concorso materiale in ragione di comportamenti causalmente riconducibili alla consumazione RAGIONE_SOCIALEa resistenza.
Ha infine correttamente configurato la contestata fattispecie di resistenza a carico RAGIONE_SOCIALEe imputate che avevano preso parte attiva e in gruppo alle omogenee e tipiche azioni di contrasto, impeditive RAGIONE_SOCIALE‘ordinario svolgimento RAGIONE_SOCIALEe attività degli agent operanti inviati sul posto. E ciò a prescindere dall’individuazione di specifici contribu individuali caratterizzati da atti di esplicita violenza fisica o minaccia verbale ad ope RAGIONE_SOCIALEe singole partecipi – pure talora ravvisati e posti in evidenza -. Era infatti propri presenza RAGIONE_SOCIALE‘intero gruppo di donne ad esercitare, con la loro pressione fisica e verbale, una forma di intimidazione e coazione talora diretta (incatenamenti alla ringhiera, spargimento di sostanze oleose sulle scale) ma più spesso indiretta, idonea comunque a comprimere la libertà d’azione dei pubblici ufficiali, comportando gravi difficoltà al compito degli operanti.
Una lettura, questa, dei fatti perfettamente coerente con il principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità per cui, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘integrazione del delitto di minac o di resistenza a pubblico ufficiale, di cui agli artt. 336 e 337 cod. pen., non necessaria una minaccia diretta o personale, essendo invece sufficiente l’uso di qualsiasi coazione, anche morale, ovvero una minaccia anche indiretta, purché sussista la idoneità a coartare la libertà di azione del pubblico ufficiale, sì che la pubbli funzione ne risulti impedita o ostacolata (Sez. 6, n. 49468 del 18/11/2015, COGNOME, Rv. 266241; Sez. 6, n. 7482 del 03/12/2007, dep. 2008, COGNOME Prima, Rv. 239014; Sez. 1, n. 5757 del 21/11/1986, dep. 1987, Carella, Rv. 175921).
D’altra parte, si ricordi anche che la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo, in quanto l’attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione RAGIONE_SOCIALE‘altrui proposito criminoso, talché assume carattere decisivo l’unitarietà del “fatto collettivo” realizzato che si verifica quando le condot dei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate – come nel caso di specie – in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui (Sez. 2, n. 18745 del 15/01/2013, COGNOME, Rv. 255260).
Quanto alla ricostruzione probatoria RAGIONE_SOCIALE‘episodio, entrambi i giudici di merito hanno condiviso la narrazione RAGIONE_SOCIALEa vicenda con un comune apparato argomentativo, caratterizzato da linearità espositiva e congruità logica. Il quadro probatorio attinent alla genesi, ai fini e al concreto operare del gruppo e alla consumazione del delitto di
resistenza aggravata per quanto concerne la ricorrente, risulta saldamente ancorato a un ampio ed esauriente coacervo di elementi di prova, quali i filmati e le dichiarazioni di funzionari e agenti di polizia.
Sicché ne deriva la infondatezza RAGIONE_SOCIALEe doglianze in punto di responsabilità, posto che l’intero tessuto argomentativo RAGIONE_SOCIALEe sentenze di merito muove attorno alla ricostruzione dei fatti offerta dagli elementi probatori valutati nel loro complesso ed appare perciò insindacabile in sede di legittimità.
E’ generica la doglianza relativa alla pretesa insussistenza RAGIONE_SOCIALE‘aggravante di cui all’art. 339, secondo comma, cod. pen. Al rilievo puntuale RAGIONE_SOCIALEa Corte secondo cui non è possibile escludere il delitto di resistenza con riferimento alle donne che erano sedute sui gradini più alti, in quanto tutte indistintamente erano incatenate alla ringhiera tutte si agitavano e dimenavano profferendo urla all’indirizzo degli agenti, valendo tali considerazioni fattuali e logiche anche con riferimento alla ritenuta sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘aggravante, la censura si limita a ribadire che le imputate erano collocate in gruppi e punti diversi. La sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘aggravante comporta – come osservato dalla Corte – che non è maturata la prescrizione del reato.
Nello stesso tempo, aspecifiche e quindi inammissibili si palesano le doglianze RAGIONE_SOCIALEa ricorrente in punto di concreta dosimetria RAGIONE_SOCIALEa pena, con riferimento ai criteri d bilanciamento RAGIONE_SOCIALEe attenuanti generiche, effettuato in termini di equivalenza con la ritenuta aggravante. La concreta entità RAGIONE_SOCIALEa pena inflitta è stata giudicata dalla Corte d’appello congrua e adeguata alla modalità RAGIONE_SOCIALEe condotte accertate che hanno condotto a uno spiegamento ingente di uomini e mezzi RAGIONE_SOCIALEe forze RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa protezione civile, nonché al fatto che molti degli agenti dovettero far ricorso alle cure dei sanitari (il reato di lesioni di cui al capo C è stato dichiarato estinto per interven prescrizione). Sicché, la censura si palesa inammissibile a fronte RAGIONE_SOCIALEe motivate ragioni che i giudici di merito hanno concordemente addotto a sostegno RAGIONE_SOCIALEe relative statuizioni, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE‘effettivo disvalore del fatto criminoso e RAGIONE_SOCIALEa personalit RAGIONE_SOCIALE‘imputata, ritenuta giustificatamente e insindacabilmente immeritevole di un ancora più mite trattamento sanzionatorio.
Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna RAGIONE_SOCIALEa ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Così deciso il 18 marzo 2026