Resistenza a pubblico ufficiale: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha fornito un’importante precisazione sui limiti del ricorso per un’imputazione di resistenza a pubblico ufficiale. La decisione sottolinea un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio dove poter ridiscutere i fatti, ma un organo di legittimità che valuta la corretta applicazione della legge.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo da parte della Corte d’Appello di Napoli per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 337 del codice penale. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso in Cassazione. La sua difesa si basava su un’unica argomentazione: una ricostruzione alternativa dei fatti che, a suo dire, avrebbe dovuto escludere la configurabilità del reato contestato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il tentativo del ricorrente di proporre una propria versione dei fatti si scontrava con quanto già accertato e motivato dalla Corte di merito. Il ricorso, infatti, non evidenziava vizi di legittimità (cioè errori nell’applicazione delle norme di diritto o vizi procedurali), ma mirava a ottenere un nuovo esame del merito della vicenda. Questo tipo di richiesta esula dalle competenze della Corte di Cassazione.
Le Motivazioni dell’Inammissibilità per resistenza a pubblico ufficiale
Le motivazioni alla base della decisione sono nette e lineari. La Corte di Cassazione ha osservato che la versione dei fatti proposta dal ricorrente era stata ‘puntualmente smentita’ dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva fondato la propria decisione su basi probatorie solide e coerenti, in particolare sulla deposizione dell’agente di polizia coinvolto e su altre emergenze investigative. Tali prove, nel loro complesso, hanno fornito un supporto ‘univoco’ all’impostazione accusatoria, rendendo la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito logica e ben argomentata.
Di conseguenza, poiché il ricorso si limitava a contrapporre una soggettiva interpretazione dei fatti a quella, motivata, della sentenza impugnata, è stato ritenuto inammissibile. L’inammissibilità del ricorso, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, comporta automaticamente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, quantificata in questo caso in tremila euro.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio cardine del processo penale: il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Non è possibile utilizzare il ricorso in Cassazione per tentare di ottenere una terza valutazione degli stessi elementi di prova già vagliati nei primi due gradi di giudizio. Se la decisione della Corte d’Appello è logicamente motivata e fondata su prove concrete, un ricorso che si limiti a contestare la ricostruzione dei fatti senza sollevare reali questioni di diritto è destinato all’inammissibilità, con le relative conseguenze economiche per chi lo propone.
È possibile presentare ricorso in Cassazione solo per contestare la ricostruzione dei fatti accertata dalla Corte d’Appello?
No, sulla base di questa ordinanza, un ricorso è inammissibile se si limita a proporre una diversa versione dei fatti già valutata e motivata dai giudici di merito. La Corte di Cassazione non riesamina le prove, ma valuta la corretta applicazione della legge.
Quali sono le conseguenze se un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale e confermato in questo caso, la persona che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Su quali prove si è basata la condanna per resistenza a pubblico ufficiale nel caso di specie?
La condanna si è basata su un quadro probatorio complessivo e coerente, che includeva le dichiarazioni rese in dibattimento dall’agente di polizia e altre emergenze investigative che hanno supportato in modo univoco l’accusa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2840 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2840 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a CASERTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l’unica censura prospettata, diretta contestare la configurabilità della resistenza ex art 337 cp ascritta al ricorrente, si lega ad ricostruzione del fatto ( giustificata dalle dichiarazioni dell’agente COGNOME rese in dibattim puntualmente smentita dalla Corte del.merito facendo correttamente riferimento al complessivo portato della relativa deposizione che univocamente, alla stessa stregua di quanto cristallizzato dalle altre emergenze di indagine acquisite, hanno dato supporto all’impostazione accusatoria;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 co proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 7 novembre 2025.