Resistenza a pubblico ufficiale: la Cassazione conferma la condanna
Il reato di resistenza a pubblico ufficiale si configura quando un soggetto usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale mentre compie un atto del proprio ufficio. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio, dichiarando inammissibile il ricorso di un detenuto che si era opposto con minacce all’accompagnamento presso la propria cella, causando anche lesioni all’agente. Analizziamo la decisione per comprendere meglio i contorni di questa fattispecie.
I Fatti del Caso
Un detenuto veniva condannato in primo grado e in appello per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e lesioni personali (art. 582 c.p.). L’imputato aveva proferito minacce nei confronti di un agente di polizia penitenziaria al fine di ostacolare e impedire l’atto d’ufficio consistente nel suo accompagnamento presso la cella. Durante l’episodio, l’agente riportava anche lesioni, come documentato da un referto medico.
L’imputato decideva quindi di presentare ricorso per Cassazione, contestando l’affermazione di responsabilità per entrambi i reati.
La Decisione della Cassazione sulla Resistenza a Pubblico Ufficiale
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi presentati manifestamente infondati. I giudici di legittimità hanno osservato come le corti di merito avessero correttamente e in modo esauriente ricostruito i fatti e applicato la legge.
La Corte ha sottolineato che, per integrare il reato di resistenza a pubblico ufficiale, è sufficiente la minaccia finalizzata a impedire o ostacolare l’atto d’ufficio. Nel caso di specie, le minacce pronunciate dal ricorrente erano chiaramente dirette a tale scopo, rendendo la sua condotta penalmente rilevante.
Inammissibilità per Manifesta Infondatezza
Il ricorso è stato respinto perché le censure sollevate non erano in grado di scalfire la logicità e la coerenza della motivazione delle sentenze di primo e secondo grado. La Corte ha evidenziato come le prove raccolte fossero inequivocabili:
1. Per la resistenza (art. 337 c.p.): le minacce erano state accertate e avevano l’evidente scopo di opporsi all’atto legittimo dell’agente.
2. Per le lesioni (art. 582 c.p.): la responsabilità era stata congruamente affermata sulla base delle dichiarazioni dell’agente penitenziario e del referto medico che attestava le lesioni subite.
Di conseguenza, la Cassazione ha ritenuto il ricorso un tentativo infondato di rimettere in discussione il merito della vicenda, già ampiamente vagliato nei precedenti gradi di giudizio.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha fondato la propria decisione di inammissibilità sulla base di una valutazione di palese infondatezza dei motivi di ricorso. I giudici hanno ritenuto che la decisione della Corte d’Appello fosse giuridicamente corretta e logicamente motivata. In particolare, è stato evidenziato che i giudici di merito avevano correttamente identificato la condotta minacciosa del ricorrente come elemento sufficiente a integrare il delitto di resistenza a pubblico ufficiale. Allo stesso modo, la responsabilità per il reato di lesioni personali era stata accertata in modo congruo, basandosi sulle dichiarazioni della parte offesa e sulle prove documentali (referto medico). La Corte ha dunque concluso che le censure proposte dal ricorrente non introducevano elementi di critica validi, ma si limitavano a contestare l’accertamento dei fatti, operazione non consentita in sede di legittimità.
Le Conclusioni
Con questa ordinanza, la Corte di Cassazione ribadisce che un ricorso è inammissibile quando i motivi sono manifestamente infondati e non mettono in discussione la coerenza logico-giuridica della sentenza impugnata. La decisione conferma che la minaccia, anche senza violenza fisica, è sufficiente a configurare il reato di resistenza a pubblico ufficiale. La conseguenza dell’inammissibilità è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a sanzione di un’impugnazione ritenuta pretestuosa.
Quali condotte integrano il reato di resistenza a pubblico ufficiale?
Secondo la Corte, il reato si configura con l’uso di minacce finalizzate a impedire o ostacolare un pubblico ufficiale nel compimento di un atto del proprio ufficio, come l’accompagnamento di un detenuto in cella.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi addotti sono stati ritenuti manifestamente infondati. Le decisioni dei giudici di merito erano state corrette ed esaurienti, e le prove (dichiarazioni e referto medico) supportavano pienamente le conclusioni raggiunte.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32831 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32831 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BRONI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G.N. 10791/24 COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente alla condanna del ricorrente per i reati di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen., è inammissibile in quanto avente ad oggetto censure manifestamente infondate;
Considerato, invero, che, quanto alla doglianza afferente all’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 337 cod. pen., i giudici di merito hanno correttamente ed esaustivamente ritenuto integrato tale reato, essendo stato accertato come il ricorrente avesse proferito minacce al fine di impedire ed ostacolare l’atto d’ufficio consistente nell’accompagnamento del ricorrente stesso presso la propria cella (cfr. sentenza impugnata p. 2 e sentenza di primo grado, p. 4);
Ritenuto che alla medesima conclusione si espone la censura con cui si contesta l’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 582 cod. pen., dal momento che i giudici di merito hanno congruamente ritenuto integrato il reato alla luce delle dichiarazioni dell’agente penitenziario nonché del referto medico in atti (cfr. sentenza di primo grado, p. 4);
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/07/2024