Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5541 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 5541  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a FIRENZE il DATA_NASCITA NOME nato a DOLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi di NOME COGNOME e NOME NOME dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
I motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. e sul contributo materiale e psicologico non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto d fatto sulla scorta di un’alternativa valutazione delle risultanze di prova derivan dalle dichiarazioni rese dai verbalizzanti e dalla ricostruzione di un’azione colletti e preordinata (concludente, in tal senso, la presenza di un furgoncino, di scorta al corteo, all’interno del quale erano contenuti caschi, fumogeni e altro) alla quale due ricorrenti contribuivano direttamente il NOME, imbracciando uno scudo e scagliandosi contro gli operanti; la NOME sferrando un calcio all’indirizzo deg agenti: una condotta sinergica a quella di chi, per la buona riuscita del corteo e aggirare gli agenti, lanciava pietre e altri corpi contundenti contro gli agenti, sfondarne il muro creato per il contenimento nella manifestazione nel luogo assegnato, azioni degli imputati chiaramente preordinate alla buona riuscita dell’operazione e che vi si inserivano, con consapevolezza del convergere, verso un obiettivo unico e comune, del risultato. Con argomentazioni congruenti ai fatti, come decríttí, è stata correttamente sussistente l’aggravante di cui all’art. 339 cod. pen..
Le descritte modalità della condotta e dell’aggravante di cui all’art.339 cod. pen., per le concrete modalità del contributo partecipativo e delle finalità, son state ritenute ostative all’applicazione della circostanza di cui all’art. 114 cod. pen..
Le modalità della condotta, protrattasi nel tempo ín danno di più verbalizzanti, sono state correttamente ritenute ostative alla formulazione di un giudizio di minore gravità, ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità di cui all 131-bis cod. pen..
La pena è stata determinata in misura poco superiore al minimo edittale con applicazione delle generiche equivalenti alle aggravanti e applicazione di una pena frutto del ragionevole bilanciamento tra la gravità del fatto, la personalità de imputati, in particolare la NOME, e, quanto al NOME, con l’applicazione della pena di mesi uno per la continuazione con il reato di cui all’art. 5 I. 110 del 201 aumento che, ancorché non motivata, è determinato in misura minima sulla pena del reato più grave (mesi undici di reclusione; mesi un per la continuazione, pena ridotta er il rito).
I motivi di ricorso su detti punti risultano, pertanto, generici.
7/1,
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso 11 19/01/2024