Resistenza a Pubblico Ufficiale: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito i confini invalicabili del giudizio di legittimità, specialmente in casi di resistenza a pubblico ufficiale. Questa decisione offre importanti spunti di riflessione sui motivi per cui un ricorso può essere dichiarato inammissibile e sulle conseguenze dei precedenti penali nella valutazione della condotta dell’imputato. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia per comprendere meglio i principi applicati.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. A seguito della conferma della condanna da parte della Corte d’Appello, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, contestando la valutazione della sua responsabilità penale. In particolare, la difesa ha sollevato censure sia sull’elemento oggettivo del reato sia su quello soggettivo, tentando di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti operato dai giudici di merito. Inoltre, è stata contestata la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
L’Analisi della Corte di Cassazione sul Ricorso
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Le ragioni di questa decisione si fondano su due pilastri fondamentali: la natura del giudizio di Cassazione e la valutazione dell’abitualità della condotta dell’imputato.
Limiti del Giudizio e la Resistenza a Pubblico Ufficiale
Il primo punto cruciale riguarda la funzione stessa della Corte di Cassazione. Essa opera come giudice di legittimità, il cui compito non è rivedere i fatti o valutare nuovamente le prove, ma assicurare la corretta applicazione della legge. Nel caso di specie, i giudici hanno rilevato che i motivi del ricorso non evidenziavano vizi di legge, ma si limitavano a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte nei gradi di merito. L’imputato, in sostanza, chiedeva alla Cassazione una nuova valutazione dei fatti, attività che esula dalle sue competenze. La Corte ha sottolineato che le decisioni dei giudici di merito erano basate su argomenti giuridicamente corretti e logicamente coerenti, senza manifeste incongruenze.
La Questione della Particolare Tenuità del Fatto
Un altro motivo di ricorso riguardava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Anche su questo punto, la Cassazione ha ritenuto infondata la censura. La Corte d’Appello aveva negato il beneficio a causa della cosiddetta “abitualità ostativa” dell’imputato. L’analisi del suo casellario giudiziale aveva infatti rivelato la presenza di precedenti specifici per reati della stessa indole, tra cui un altro episodio di resistenza e due oltraggi. Questa abitualità nel commettere reati contro la Pubblica Amministrazione è stata considerata un ostacolo insormontabile all’applicazione dell’art. 131-bis c.p., che richiede che il comportamento illecito sia del tutto occasionale.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si concentrano sulla distinzione tra giudizio di fatto e giudizio di diritto. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure mosse dall’imputato non vertevano su errori nell’interpretazione o applicazione della legge, ma miravano a ottenere una terza valutazione nel merito della vicenda, non consentita in sede di legittimità. La Corte ha confermato che, in assenza di vizi logici o giuridici palesi nella sentenza impugnata, le valutazioni dei giudici di primo e secondo grado sono definitive. Per quanto riguarda la tenuità del fatto, la decisione è stata motivata dalla presenza di precedenti penali specifici, che delineano un profilo di abitualità nel commettere reati della stessa natura e impediscono l’applicazione di istituti premiali.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito. È necessario presentare motivi che attengano a violazioni di legge o a vizi logici manifesti della motivazione, non una semplice riproposizione delle proprie tesi difensive. Inoltre, la pronuncia evidenzia come i precedenti penali specifici possano avere un impatto determinante, precludendo l’accesso a benefici come la non punibilità per particolare tenuità del fatto. Per l’imputato, la declaratoria di inammissibilità comporta non solo la definitività della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso per resistenza a pubblico ufficiale è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati non denunciavano errori di diritto, ma si limitavano a contestare la valutazione dei fatti e della responsabilità già operata correttamente dai giudici di merito, attività non consentita in sede di Cassazione.
Perché non è stata concessa la non punibilità per particolare tenuità del fatto?
La non punibilità ai sensi dell’art. 131-bis c.p. non è stata concessa a causa dell'”abitualità ostativa” dell’imputato. I suoi precedenti penali, che includevano un altro reato della stessa indole e due oltraggi, hanno dimostrato che la sua condotta non era occasionale, impedendo così l’applicazione del beneficio.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila Euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33922 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33922 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/07/2025
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letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa nell’interesse del ricorrente;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dal legge in sede di legittimità in quanto nel contrastare il giudizio di responsabilità avuto rig alla resistenza ex art 337 cp ascritta al ricorrente, anche sotto il versante dell’elem soggettivo, replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del me con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensi coerenti con riguardo alle emergenze acquisite lette senza incorrente in manifeste incongruenze 1 4 logiche mentre, in relazione al denegato riconoscimento dell’art 131-‘p, non merita censura la valutazione resa in relazione alla abitualità ostativa alla luce dei precedenti dell’imputato annovera quali reati della stessa indole un precedente specifico e due oltraggi);
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 co proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 7 luglio 2025.