Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 22058 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 22058 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/05/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
NOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
NOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
NOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nata a Palermo il DATA_NASCITA
NOME NOME, nato a Cagliari il DATA_NASCITA
NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Caltagirone il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/11/2024 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso per la inammissibilità di tutti i ricorsi; uditi i difensori, AVV_NOTAIO, per NOME COGNOME, che ha concluso per l’accoglimento dei motivi di ricorso; AVV_NOTAIO, per NOME COGNOME e, in
sostituzione RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, per NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, che ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del 18 dicembre 2023 del Tribunale di Palermo, con cui NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME venivano ritenuti responsabili del delitto di resistenza a pubblico ufficiale, aggravato ai sensi del secondo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 339 cod. pen., per la presenza di più di dieci persone e per l’utilizzo di un’arma.
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso NOME COGNOME, per il tramite RAGIONE_SOCIALE‘ a vv. NOME COGNOME, NOME COGNOME, per il tramite RAGIONE_SOCIALE‘ AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, e NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, per il tramite del comune difensore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
2.1. L’ avvocato NOME COGNOME per NOME COGNOME ha dedotto:
vizio di motivazione, per avere la Corte di appello travisato la prova ed omesso di fornire motivare in ordine alla pur segnalata divergenza tra quanto riportato nell’annotazione di servizio, in cui si dava atto di come COGNOME fosse intervenuto al solo fine di sottrarre dalla presa degli agenti di p.g. un giovane manifestante e senza realizzare condotte violente, e quanto invece riferito in dibattimento dal teste di p.g. COGNOME di essere stato nel l’occorso colpito dallo COGNOME con ripetuti calci e pugni;
violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all’art. 339 , secondo comma, cod. pen., per avere la Corte territoriale ritenuto esistente la circostanza aggravante RAGIONE_SOCIALEe persone riunite, nonostante COGNOME avesse preso parte all’azione assieme al solo NOME COGNOME; i Giudici di merito non avrebbero considerato che, in occasione RAGIONE_SOCIALEa manifestazione, si erano formati due distinti gruppi, di cui uno composto da otto persone e l’altro da NOME COGNOME e NOME COGNOME che si mossero in modo autonomo e distaccato da tutti gli altri;
-violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa ipotesi prevista dall’art. 393 -bis cod. pen., quanto meno in forma putativa, per non avere i Giudici di merito considerato che COGNOME intervenne al solo fine di liberare un giovane manifestante che veniva picchiato dagli agenti di p.g.
2.2. L’ avvocato NOME COGNOME per NOME COGNOME ha dedotto:
-vizio di motivazione per avere la Corte territoriale affermato la responsabilità del COGNOME senza rinnovazione RAGIONE_SOCIALEa istruzione mediante visione dei filmati, che avevano ritratto gli accadimenti per cui è processo, e assunzione di prova dichiarativa, mediante escussione del teste di p.g. COGNOME, presente sul luogo teatro RAGIONE_SOCIALE‘evento ; la Corte di appello -reiterando l’errore del primo giudice -ha invece fondato la responsabilità di NOME COGNOME solo sulla scorta di quanto emerso dalla informativa di p.g., senza formarsi un autonomo convincimento circa l’accaduto ; l ‘ attività di rinnovazione era inoltre assolutamente necessaria, essendo emerso dai frames allegati alla stessa informativa come il COGNOME fosse presente sul posto, ma non avesse realizzato alcuna condotta violenta nei confronti RAGIONE_SOCIALEe Forze RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE, mantenendo un contegno meramente passivo.
2.3. L’ avvocato NOME COGNOME per NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME ha dedotto:
violazione di legge, in relazione agli artt. 63 e 157 cod. pen. per non avere i Giudici di appello dichiarato la estinzione del reato per prescrizione, nonostante nel calcolo RAGIONE_SOCIALEa pena non avessero tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa circostanza aggravante di cui al secondo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 339 cod. pen. ;
violazione di legge, in relazione all’art. 393 -bis cod. pen., per avere la Corte di appello ritenuto non configurabile la scriminante, nemmeno a livello putativo, nonostante l’arbitrarietà e illegittimità RAGIONE_SOCIALEa condotta degli agenti di polizia che operarono in violazione RAGIONE_SOCIALEe norme del T.U.L.P.S.;
-violazione di legge, in relazione all’art. 533 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale ritenuto i ricorrenti responsabili del reato di resistenza nonostante, mentre l’azione si concluse nell’arco di pochi secondi, di guisa che sarebbe stato più corretto inquadrare la fattispecie nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa mera resistenza passiva.
RITENUTO IN DIRITTO
Va accolto, perché fondato, il primo motivo di ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, mentre tutti gli altri ricorsi vanno dichiarati inammissibili, perché manifestamente infondati e aspecifici.
Per motivi di ordine logico – sistematico va affrontata la questione preliminare introdotta dal ricorrente NOME COGNOME che, con un unico articolato motivo, si duole RAGIONE_SOCIALEa mancata rinnovazione RAGIONE_SOCIALEa istruzione ex art. 603 cod. proc.
pen. e conseguentemente RAGIONE_SOCIALEa assenza di autonoma valutazione critica RAGIONE_SOCIALEa prova documentale.
2.1. Il motivo è manifestamente infondato.
I Giudici del gravame hanno correttamente interpretato la norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 603 cod. proc. pen. che disciplina l’istituto RAGIONE_SOCIALEa rinnovazione RAGIONE_SOCIALEa istruzione dibattimentale in grado di appello. Congruamente si è spiegato -sul presupposto RAGIONE_SOCIALEa eccezionalità RAGIONE_SOCIALEa rinnovazione in grado di appello -come, nel caso in esame, il compendio istruttorio avesse consentito di ricostruire nel dettaglio i momenti e le fasi salienti RAGIONE_SOCIALEa manifestazione che si era svolta a Palermo nel dicembre del 2016 e dei disordini che ne seguirono per la contestazione di alcuni gruppi studenteschi che non avevano approvato e gradito la visita e l’intervento di NOME COGNOME, all’epoca Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ed invero, già la sentenza di primo grado -cui i Giudici di appello operano ampio rinvio per la puntuale ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa vicenda nella sua oggettiva storicità -ripercorre, in modo analitico, la genesi e la evoluzione degli accadimenti per cui processo, dando atto RAGIONE_SOCIALEe modalità attraverso le quali i giovani manifestanti erano stati individuati e poi generalizzati, nonché ritagliando per ciascuno di loro lo specifico ruolo assunto e le condotte in concreto realizzate in quel determinato contesto.
La analiticità e la precisione RAGIONE_SOCIALEa informativa di p.g., posta a fondamento RAGIONE_SOCIALEa ricostruzione dei fatti, rendeva, per un verso, superflua la visione in dibattimento dei filmati e la escussione del teste di p.g., e, per altro verso, fugava ogni dubbio sulla partecipazione attiva del COGNOME.
Né, d’altronde , il ruolo di mero spettatore è reclamabile sulla scorta RAGIONE_SOCIALEa visione dei frames , che notoriamente ‘immortalano’ segmenti di un unicum molto più complesso e, quindi, possono solo offrire una visione parcellizzata del concreto contesto operativo.
Per tale ragione, la prova richiamata dal ricorrente non è idonea a destrutturare il compendio probatorio e non introduce nel processo informazioni distoniche che avrebbero potuto rendere indispensabile la rinnovazione RAGIONE_SOCIALEa istruzione.
Parimenti inammissibili per manifesta infondatezza e per aspecificità sono i ricorsi, proposti con un unico atto nell’interesse di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
3.1. Non coglie nel segno la invocata estinzione del reato per prescrizione dal momento che la circostanza aggravante ad effetto speciale contestata e riconosciuta dai Giudici di merito non è stata esclusa.
Tanto lo si desume dal corpo motivazionale RAGIONE_SOCIALEe due conformi sentenze di merito: in primo luogo per essersi i Giudici di merito soffermati sulla configurabilità in fatto e in diritto RAGIONE_SOCIALEa circostanza aggravante del numero di persone superiori a dieci (pag. 16 RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado); in secondo luogo per avere in sede di determinazione del trattamento sanzionatorio concesso le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti (pag. 17 RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado).
3.2. Aspecifico, perché congruamente e correttamente scrutinato nelle sentenze di merito, è il tema RAGIONE_SOCIALEa configurabilità RAGIONE_SOCIALEa scriminante degli atti arbitrari.
Nella impugnata sentenza (pagg. 14 e ss.), i Giudici di appello – con argomentazioni puntuali, per nulla illogiche e conformi al consolidato indirizzo RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità -hanno spiegato le ragioni per le quali nel caso di specie la scriminante non fosse configurabile nemmeno a livello putativo.
Ed invero, a prescindere dalle diverse letture che pur si sono registrate nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla definizione ed estensione del concetto di ‘atto arbitrario’ ex art. 393bis cod. pen. – essendo stato, come noto, ora richiesta la mera illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘atto , ora un quid pluris , rappresentato dal compimento di un atto ingiustamente persecutorio e vessatorio – va rilevato come nel caso in esame l’assenza RAGIONE_SOCIALEe formalità ex lege previste per lo scioglimento RAGIONE_SOCIALEa manifestazione no n si riflettesse né sulla legittimità ed efficacia RAGIONE_SOCIALE‘ordine di scioglimento né rendesse arbitrario il modus operandi degli agenti di p.g., anche in considerazione del contesto frenetico e convulso in cui si svolsero i fatti, con le Forze RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE impegnate a contenere una vera e propria carica da parte dei manifestanti.
Analogamente, l’evidenziato contesto operativo non avrebbe potuto lasciare spazio alla ipotizzabilità RAGIONE_SOCIALEa scriminante in forma putativa, dovendo essere escluso in radice il ragionevole convincimento in capo ai ricorrenti di trovarsi al cospetto di un atto arbitrario RAGIONE_SOCIALEe Forze de ll’RAGIONE_SOCIALE (pag. 15 e ss RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello).
E rispetto a tali ineccepibili argomentazioni i ricorrenti non si confrontano e non ‘dialogano’, riproponendo acriticamente il tema RAGIONE_SOCIALEa violazione RAGIONE_SOCIALEe norme del T.U.L.P., già congruamente ritenuto, anche sulla scorta di affermata giurisprudenza di legittimità, del tutto inconferente ai fini RAGIONE_SOCIALEa configurabilità RAGIONE_SOCIALEa scriminante invocata.
3.3. L’ultimo motivo – con cui il difensore offre una lettura minimalista RAGIONE_SOCIALEa vicenda riportandola nell’alveo RAGIONE_SOCIALEa resistenza passiva e , dunque, del penalmente irrilevante – è inammissibile, perché declinato in fatto e perché manifestamente infondato.
I ricorrenti, infatti, propongono una ricostruzione in fatto che non trova alcun aggancio nel compendio probatorio come riportato e come analizzato in sentenza, invero nemmeno contestato in modo specifico; ad ogni buon conto, sollecitano una diversa lettura del dato probatorio che in sede di legittimità non è consentito, non potendo la Corte di cassazione rileggere le prove assunte secondo un diverso parametro di valutazione, ma solo sindacare la correttezza, la congruità, completezza e logicità del percorso motivazionale posto a fondamento di una determinata valutazione.
Offrono, inoltre, una esegesi RAGIONE_SOCIALEa norma manifestamente non corretta in diritto, dal momento che la reazione violenta al legittimo operare degli agenti di p.g. – seppure si fosse esaurita in una breve arco di tempo – non perde ex se ed ipso iure il disvalore penale e la intrinseca carica di offensività.
Fondato è il primo motivo di ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME.
Le due conformi sentenze di merito non risolvono, in modo convincente ed esaustivo, la divergenza puntualmente segnalata dal difensore tra l’informazione contenuta nella informativa di p.g. e la versione resa in dibattimento dall’ agente COGNOME in ordine al tipo di intervento spiegato dal NOME COGNOME.
Se in fatto è rimasto accertato che il COGNOME era presente sul locus commissi delicti e che prese parte alla manifestazione e intervenne in aiuto di un manifestante bloccato dagli agenti, nondimeno rimane irrisolto il contrasto che traspare dalla indicata prova documentale e da quella dichiarativa; nella informativa iniziale è invero chiaro il riferimento all’intervento del ricorrente senza tuttavia la specifica segnalazione di condotte aggressive; al contrario, nella deposizione resa in dibattimento dal teste COGNOME è esplicito il riferimento a condotte aggressive ai danni RAGIONE_SOCIALEe Forze RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE da parte del RAGIONE_SOCIALE, il quale – per ‘liberare’ il giovane manifestante dalla presa degli Agenti – li avrebbe spinti, presi a calci e colpiti con pugni.
4.1. Né la segnalata divergenza è stata risolta dai Giudici di appello, là dove fanno riferimento ad una seconda informativa di p.g. richiamata dal teste COGNOME e che conterebbe rispetto alla prima informativa una ricostruzione molto più dettagliata RAGIONE_SOCIALE‘accaduto. Ed infatti, detta successiva informativa che -viene richiamata nel corpo motivazionale RAGIONE_SOCIALEa sentenza (pag. 12) e che è stata indicata dallo stesso teste COGNOME nel corso RAGIONE_SOCIALEa deposizione -non ha alcuna attinenza al caso di specie, perché – come segnalato e come dimostrato dal ricorrente -essa è relativa ad altri episodi e alla posizione di altri manifestanti, tra cui non compare il nominativo di NOME COGNOME.
4.2. Pertanto, al precipuo fine di fare chiarezza su tale quaestio facti da cui dipende la corretta qualificazione giuridica RAGIONE_SOCIALEa fattispecie concreta, la sentenza deve essere annullata con rinvio.
Al Giudice di merito è devoluto il compito, in piena libertà, di rivalutazione RAGIONE_SOCIALEa prova al fine di chiarire quale fu la condotta in concreto posta in essere da NOME COGNOME, anche eventualmente – se ritenuto necessario – procedendo alla rinnovazione RAGIONE_SOCIALEa istruzione dibattimentale con riascolto sullo specifico punto del teste di Pg COGNOME.
Sono assorbiti gli ulteriori due motivi di ricorso.
Alla inammissibilità del ricorso di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME segue ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 616 cod. proc. pen. la condanna degli stessi al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del procedimento e di una somma in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende, che si stima equo fissare in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n 186 del 13 giugno 2000).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Palermo.
Dichiara inammissibili i restanti ricorsi e condanna i relativi ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende.
Così deciso il 13/05/2025.