Resistenza a Più Pubblici Ufficiali: Reato Unico o Plurimo? La Cassazione Fa Chiarezza
Opporsi a un pubblico ufficiale è un reato, ma cosa succede se gli agenti coinvolti sono più di uno? La questione della resistenza a più pubblici ufficiali è stata al centro di un’importante ordinanza della Corte di Cassazione, che ha consolidato un principio fondamentale per il diritto penale. La decisione chiarisce se un’unica azione di violenza o minaccia contro diversi agenti debba essere considerata come un solo reato o come tanti reati quanti sono gli ufficiali offesi. Analizziamo insieme la vicenda e le conclusioni della Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da una persona condannata nei gradi di merito per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. La difesa sosteneva che, nonostante la condotta oppositiva fosse stata rivolta a più agenti contemporaneamente, il reato da contestare dovesse essere considerato unico. Questa tesi si basava su un orientamento giurisprudenziale passato, secondo cui l’interesse protetto dalla norma (il corretto funzionamento della Pubblica Amministrazione) sarebbe unico, a prescindere dal numero di funzionari coinvolti.
L’Analisi della Corte e la questione sulla resistenza a più pubblici ufficiali
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha respinto tale tesi, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno sottolineato come il dibattito sulla natura della resistenza a più pubblici ufficiali sia stato definitivamente risolto da una precedente e autorevole pronuncia delle Sezioni Unite (la massima espressione della Corte).
Secondo la Suprema Corte, il precedente contrasto giurisprudenziale è ormai superato. La decisione di riferimento (Sez. U, n. 40981/2018) ha stabilito un principio chiaro e inequivocabile: la condotta di chi, con un’unica azione, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali mentre compiono un atto del loro ufficio, non integra un reato unico.
Il Principio del Concorso Formale di Reati
La Corte ha applicato l’istituto del “concorso formale di reati”, disciplinato dall’articolo 81, primo comma, del codice penale. Questo principio si applica quando un soggetto, con una sola azione, commette più violazioni della stessa o di diverse norme penali. Invece di essere processato per ogni singolo reato, il soggetto viene punito con la pena prevista per il reato più grave, aumentata fino al triplo.
Nel caso della resistenza a più pubblici ufficiali, l’azione è unica (ad esempio, una spinta o una minaccia verbale), ma le vittime del reato sono multiple. Ogni pubblico ufficiale rappresenta un distinto bene giuridico protetto, legato alla sua specifica funzione e incolumità. Pertanto, l’azione criminosa lede più volte l’interesse tutelato dalla norma.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si fondano sulla necessità di dare piena tutela all’autorità e alla funzione di ciascun pubblico ufficiale coinvolto. Considerare l’episodio come un reato unico sminuirebbe la gravità di una condotta diretta a ostacolare l’operato di più servitori dello Stato. Le Sezioni Unite hanno chiarito che l’offesa non è solo contro la Pubblica Amministrazione in astratto, ma si concretizza nei confronti di ogni singolo ufficiale che agisce in suo nome. Di conseguenza, la pluralità di soggetti passivi determina una pluralità di reati, unificati solo ai fini della determinazione della pena tramite il meccanismo del concorso formale.
Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma un orientamento ormai consolidato e di grande importanza pratica. Chi si oppone con violenza o minaccia a una pattuglia di carabinieri, a più agenti di polizia o a qualsiasi gruppo di pubblici ufficiali, non risponderà di un solo reato di resistenza, ma di tanti reati quanti sono gli ufficiali coinvolti, unificati sotto il vincolo del concorso formale. Questa interpretazione comporta un trattamento sanzionatorio più severo, riflettendo la maggiore gravità di un’azione che sfida l’autorità dello Stato rappresentata da più persone. La decisione serve da monito, ribadendo che la tutela dell’ordine pubblico passa anche attraverso la ferma protezione di ogni singolo operatore che lo garantisce.
Cosa succede se ci si oppone a più pubblici ufficiali contemporaneamente?
Secondo la Corte di Cassazione, chi con una sola azione usa violenza o minaccia contro più pubblici ufficiali commette più reati, non uno solo. Questa fattispecie è definita “concorso formale di reati” e comporta una pena più grave rispetto a quella per un singolo episodio di resistenza.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché il motivo presentato era manifestamente infondato. La tesi del reato unico è stata considerata superata da tempo da una decisione delle Sezioni Unite della Cassazione, che ha stabilito il principio opposto, rendendo l’argomento della difesa non più sostenibile in giudizio.
Cosa significa “concorso formale di reati” in questo contesto?
Significa che un’unica condotta (ad esempio, una minaccia verbale) rivolta a più agenti viene considerata come se avesse violato la legge più volte. La conseguenza è che la pena base (quella per un singolo reato di resistenza) viene aumentata per tener conto della pluralità delle vittime, pur essendo l’azione dell’imputato unica.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15205 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15205 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MARSALA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si deduce violazione dell’art. 337 cod. pen. sull’assunto c la presenza di più pubblici ufficiali nei cui confronti è stata rivolta la condotta op costituisca un unico reato è manifestamente infondato essendo ormai da tempo superato il precedente contrasto giurisprudenziale esistente sul punto con decisione delle Sezioni Unite di questa Corte che ha statuito che «integra un concorso formale di reati, a norma dell’art. 8 comma primo, cod. pen., la condotta di chi, nel medesimo contesto fattuale, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentre compi un atto del loro ufficio o servizio. (Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018, COGNOME, Rv. 2737 01);
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna oa ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna it ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/02/2024.