Resipiscenza: la guida all’inammissibilità del ricorso
Il concetto di resipiscenza gioca un ruolo fondamentale nel diritto penale italiano, influenzando direttamente la determinazione della pena e la valutazione della personalità del reo. In una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito come l’assenza di ravvedimento, unita a una storia criminale significativa, possa rendere del tutto inammissibile un ricorso basato su motivi generici.
Analisi dei fatti e del contesto processuale
La vicenda trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello nei confronti di un soggetto accusato di reati di natura penale. L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione contestando l’esercizio del potere discrezionale del giudice di merito nella determinazione del trattamento sanzionatorio. La difesa sosteneva che la pena inflitta non fosse congrua, ma non forniva elementi specifici per scardinare l’impianto motivazionale della sentenza di secondo grado.
Quando la mancata resipiscenza blocca il ricorso
La Suprema Corte ha rilevato che il ricorso non affrontava in modo puntuale le ragioni per cui il giudice di merito aveva negato attenuanti o riduzioni di pena. Nello specifico, la sentenza impugnata aveva evidenziato l’assenza di qualsiasi sintomo di ravvedimento da parte del condannato. Questo elemento, definito tecnicamente come mancanza di resipiscenza, è stato considerato determinante per confermare la severità della pena.
Il valore della resipiscenza nel giudizio di legittimità
Oltre alla condotta post-delittuosa, i giudici hanno pesato i numerosi precedenti penali della stessa indole gravanti sul ricorrente. La reiterazione di condotte illecite simili dimostra una pericolosità sociale che il giudice di merito ha correttamente valutato nell’esercizio della sua discrezionalità. La Cassazione ha dunque stabilito che, in presenza di una motivazione logica e basata su fatti concreti come la recidiva e l’assenza di pentimento, il sindacato di legittimità è precluso se i motivi di ricorso sono formulati in modo vago.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto risiedono nella natura generica delle doglianze difensive. La Corte ha chiarito che il potere discrezionale del giudice di merito, previsto dall’articolo 133 del codice penale, è stato esercitato correttamente. La valutazione ha tenuto conto della gravità dei precedenti penali e della totale assenza di segni di ravvedimento. Poiché il ricorso non ha indicato errori di diritto o vizi logici macroscopici, ma si è limitato a una critica generica, è stato dichiarato inammissibile. Tale inammissibilità comporta non solo il rigetto dell’istanza, ma anche la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Le conclusioni
Le conclusioni di questa pronuncia evidenziano l’importanza di una difesa tecnica estremamente precisa in sede di legittimità. Non è sufficiente invocare una riduzione della pena o contestare la discrezionalità del giudice senza offrire una ricostruzione alternativa basata su prove di cambiamento o su vizi procedurali certi. La mancanza di resipiscenza e la presenza di precedenti specifici costituiscono ostacoli insormontabili se non adeguatamente contrastati da elementi di novità o da una critica puntuale alla motivazione della sentenza di merito. La decisione conferma il rigore della Suprema Corte verso i ricorsi meramente dilatori o privi di specificità.
Cosa comporta la mancanza di resipiscenza?
La mancanza di resipiscenza impedisce al giudice di valutare positivamente la personalità del reo ai fini di una riduzione della pena o della concessione di benefici.
Quando un motivo di ricorso è considerato generico?
Un motivo è generico quando si limita a contestare il potere discrezionale del giudice senza indicare specifici errori logici o giuridici nella motivazione.
Qual è la sanzione per un ricorso inammissibile?
Oltre alle spese processuali, la legge prevede il pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, solitamente quantificata tra mille e tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44079 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44079 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso è inammissibile perché genericamente pr rispetto al corretto esercizio del potere discrezionale demandato al giudice di me considerato l’assenza di qualsiasi sintomo di resipiscenza e i plurimi precedenti indole;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la cond ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/9/2023