Rescissione del giudicato: i limiti per impugnare una condanna
La tutela del diritto di difesa è un pilastro del nostro ordinamento, specialmente quando un cittadino viene condannato senza aver avuto effettiva conoscenza del processo a suo carico. In questi casi, lo strumento principale è la rescissione del giudicato, un rimedio straordinario che permette di riaprire il caso. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità impone requisiti rigorosi per la sua ammissibilità, come confermato da una recente ordinanza della Corte di Cassazione.
Il caso e la richiesta di restituzione nel termine
La vicenda trae origine dal ricorso di un soggetto che, lamentando la mancata conoscenza del processo svoltosi in sua assenza, chiedeva la restituzione nel termine ai sensi dell’art. 175 c.p.p. per poter impugnare la sentenza. La Corte d’Appello aveva già respinto l’istanza, portando il caso davanti ai giudici di legittimità.
Il nodo centrale della questione riguarda la possibilità di riqualificare una richiesta di restituzione nel termine in una istanza di rescissione del giudicato. Sebbene la legge consenta tale conversione, essa non è automatica e richiede il rispetto di precise condizioni procedurali e temporali.
La distinzione tra i rimedi processuali
La Corte ha chiarito che la rescissione del giudicato, prevista dall’art. 629-bis c.p.p., è il rimedio corretto per denunciare la mancata conoscenza del processo da parte dell’imputato assente. Questo strumento differisce dalla classica restituzione nel termine perché agisce su una sentenza già diventata definitiva. Per attivarlo, però, è indispensabile che il difensore sia munito di una procura speciale, un dettaglio tecnico che spesso determina l’esito del ricorso.
Il termine di trenta giorni e il dies a quo
Un altro aspetto fondamentale analizzato dalla Cassazione riguarda il tempo a disposizione per agire. La legge stabilisce un termine di trenta giorni per presentare la richiesta di rescissione. Ma da quando inizia a decorrere questo termine?
Secondo i giudici, il cosiddetto dies a quo non coincide necessariamente con la conoscenza integrale di tutti gli atti processuali, bensì con il momento in cui il condannato ha avuto conoscenza dell’esistenza del procedimento a suo carico. Nel caso di specie, tale momento è stato individuato nel giorno della notifica dell’ordine di esecuzione della pena.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato per due ragioni principali. In primo luogo, l’istanza originaria non poteva essere convertita in rescissione del giudicato a causa del mancato conferimento di una procura speciale al difensore, requisito tassativo previsto dal codice di procedura penale.
In secondo luogo, i giudici hanno rilevato che l’istanza era stata presentata ben oltre il termine di trenta giorni dalla notifica dell’ordine di esecuzione. Tale notifica rappresenta una prova certa della conoscenza del procedimento, rendendo tardiva ogni azione intrapresa successivamente alla scadenza del mese previsto dalla legge.
Le conclusioni
L’ordinanza ribadisce che la certezza del diritto e il rispetto delle forme processuali sono essenziali anche quando si invoca la tutela dei diritti fondamentali. Chi intende impugnare una sentenza definitiva sostenendo di non aver conosciuto il processo deve agire con estrema tempestività e precisione tecnica. La mancanza di una procura specifica o il superamento dei termini decadenziali precludono definitivamente la possibilità di ottenere un nuovo giudizio, confermando la definitività della condanna e le relative sanzioni accessorie.
Cosa succede se scopro di essere stato condannato senza sapere del processo?
È possibile richiedere la rescissione del giudicato entro 30 giorni dal momento in cui si ha notizia del procedimento, dimostrando di non aver avuto conoscenza della celebrazione del processo senza propria colpa.
Qual è il termine per presentare la richiesta di rescissione?
Il termine è di trenta giorni e decorre dal momento in cui il condannato riceve la notifica di un atto che gli dia conoscenza del procedimento, come ad esempio l’ordine di esecuzione della pena.
È necessaria la procura speciale per la rescissione del giudicato?
Sì, la legge richiede obbligatoriamente che il difensore sia munito di una procura speciale rilasciata dal condannato specificamente per presentare tale istanza, a pena di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1125 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1125 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO di TRENTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME;
Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso è manifestamente infondato perché afferente alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; quest’ultima, infatti, ha chiarito che l’istanza di restituzione nel termine ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen., proposta per denunciare la mancata effettiva conoscenza del processo dall’imputato assente a norma dell’art. 420-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, può essere riqualificata nel rimedio correttamente esperibile, costituito dalla richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., solo qualora siano rispettate le condizioni di ammissibilità previste per detto strumento (Sez. 6, n. 2209 del 19/11/2020, dep. 2021, Rv. 280346-01); è stato precisato, inoltre, che, in tema di rescissione del giudicato, ill termine di trenta giorni per la presentazione della relativa richiesta decorre non già dal momento in cui il condannato ha avuto compiuta conoscenza degli atti del processo e della sentenza conclusiva, bensì da quello in cui lo stesso ha avuto conoscenza del procedimento, ferma restando, in caso di particolare complessità della vicenda processuale, la possibilità per il medesimo di chiedere la restituzione nel termine per esercitare pienamente il diritto all’impugnazione straordinaria (Sez. 4, n. 36560 del 22/09/2021, Vezuli, Rv,. 281925-01);
nel caso concreto, il provvedimento qui impugnato è rispettoso dei suddetti principi e spiega correttamente che l’istanza, qualificata dalla parte come istanza di restituzione nel termine, non può essere convertita in quella di rescissione del giudicato, a causa del mancato conferimento di procura speciale finalizzata alla presentazione di una richiesta di tal genere, prevista dall’art. 629-bis cod. proc. pen.; il provvedimento, inoltre, precisa che l’istanza in argomento è stata presentata oltre la scadenza del termine di trenta giorni di cui all’art. 629-bis cod. proc. pen., dovendosi individuare come dies a quo il 12 ottobre 2021, giorno della notifica dell’ordine di esecuzione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2022.