Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11610 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11610 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/03/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/10/2025 della Corte d’appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 07/10/2025, la Corte d’appello di Roma dichiarava inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato che era stata presentata dal difensore di NOME COGNOME AVV_NOTAIO con riguardo al giudicato di cui alla sentenza del 21/05/2024 del Tribunale di Roma, divenuta irrevocabile il 02/11/2024, con la quale il COGNOME era stato condannato alla pena di otto mesi di reclusione.
La Corte d’appello di Roma riteneva l’inammissibilità della suddetta richiesta per essere stata presentata da un difensore, l’AVV_NOTAIO, privo di procura speciale.
Avverso l’indicata ordinanza del 07/10/2025 della Corte d’appello di Roma, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, affidato ad un unico motivo con il quale deduce, in relazione all’art. 606,
comma 1, lett. b ), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 129bis , comma 2, dello stesso codice.
Premette che «la giurisprudenza ha sempre affermato che si debba verificare caso per caso se con l’atto di nomina l’istante abbia espressamente conferito il mandato specifico per proporre istanza di rescissione del giudicato» e che «nel caso affermativo anche se il nomen iuris della nomina non contenga quello della procura speciale nella sostanza con quell’atto l’interessato aveva attribuito al difensore lo specifico compito e solo quel compito di proporre la istanza di rescissione».
In particolare, secondo il ricorrente, dalla lettura di Sez. 2, n. 12680 del 01/03/2024, COGNOME (non massimata), si potrebbe «verificare che il ricorso era stato ritenuto inammissibile perchØ la nomina conteneva genericamente la facoltà di svolgere qualunque attività all’interno del processo penale e non quella specifica». Subito di seguito, il COGNOME aggiunge: «esattamente il contrario di quanto contenuto nell’atto di nomina». Il COGNOME aggiunge ancora che, «in occasione del rilascio della nomina di difensore di fiducia e di procuratore speciale per codesta fase del giudizio il COGNOME ha ratificato il precedente operato del difensore e specificato che allorquando conferì la nomina essa era anche procura speciale perchØ diretta solo a quella fattispecie».
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile perchØ Ł proposto per un unico motivo manifestamente infondato.
Il comma 2 dell’art. 629bis cod. proc. pen. stabilisce che la richiesta di rescissione del giudicato «Ł presentata , a pena di inammissibilità, personalmente dall’interessato o da un difensore munito di procura speciale». Sulla base di tale norma, si deve dare continuità al consolidato orientamento della Corte di cassazione secondo cui Ł inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, la richiesta di rescissione del giudicato presentata, nell’interesse del condannato, dal difensore che non sia munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 40914 del 24/09/2015, COGNOME, Rv. 264590-01; nello stesso senso, tra le tante, anche Sez. 5, n. 14058 del 16/2/2016, COGNOME, Rv. 266552-01 e Sez. 2, n. 12680 del 01/03/2024, COGNOME, richiamata dal ricorrente).
Con la menzionata sentenza ‘ COGNOME COGNOME ‘, la Corte di cassazione ha precisato che l’art. 625ter cod. proc. pen. (ora art. 629bis cod. proc. pen.) Ł una norma di stretta interpretazione, preclusiva dell’applicabilità dell’art. 571, comma 3, dello stesso codice, il quale, riferendosi espressamente al difensore «dell’imputato» e non del condannato, legittima il difensore, appunto, dell’imputato a proporre le impugnazioni (ordinarie) nell’interesse del suo assistito.
Nel caso in esame, risulta che la richiesta di rescissione del giudicato fu sottoscritta e presentata (al Tribunale di Roma che l’ha poi trasmessa alla Cancelleria della Corte d’appello di Roma) dall’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia del COGNOME, ma che tale
difensore non era munito di una specifica procura che, ai sensi dell’art. 122, comma 1, cod. proc. pen. lo autorizzasse a proporre e a presentare l’atto in questione, ma solo di una nomina a difensore di fiducia, dalla quale non era dato desumere, neppure sul piano sostanziale, il conferimento dello specifico mandato a proporre e a presentare la suddetta richiesta di rescissione del giudicato (si veda la nomina del 24/04/2025, fatta ai sensi dell’art. 123 cod. proc. pen.: «Nomino mio difensore di fiducia l’Avvocato NOME del foro di Roma – 6962/24 NR Eleggo domicilio c/o lo studio del mio avvocato, in INDIRIZZO»).
Si deve poi osservare che, posto che la procura speciale deve essere conferita al difensore che presenta la richiesta di rescissione del giudicato prima della presentazione di tale richiesta, pena l’inammissibilità della stessa, le disposizioni che regolano la materia non prevedono il potere della parte sostanziale di ratificare l’operato del difensore privo di legittimazione soggettiva.
2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Alla pronuncia consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonchØ, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 05/03/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente