Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40824 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40824 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato in Albania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/04/2023 della Corte d’appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME AVV_NOTAIO, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 11/04/2023, la Corte d’appello di Bologna rigettava la richiesta di rescissione del giudicato che era stata presentata, ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen., da NOME COGNOME nei confronti della sentenza del 25/02/2021 del Tribunale di Modena, divenuta irrevocabile il 11/07/2021, di condanna dello stesso COGNOME alla pena di due anni e un mese di reclusione ed C 900,00 di multa per il reato di ricettazione.
La Corte d’appello di Bologna rigettava la richiesta del COGNOME reputando che, poiché questi era stato sottoposto a perquisizione e sequestro, a fermo di indiziato di delitto e a misura cautelare personale, la mancata conoscenza del processo si doveva ritenere «imputabile ad una condotta del COGNOME che supera gli estremi della
mera disattenzione e negligenza, per integrare lo standard della volontaria sottrazione al processo» stesso.
Avverso l’indicata ordinanza del 11/04/2023 della Corte d’appello di Bologna, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, NOME COGNOME.
2.1. Anzitutto, il ricorrente solleva questioni di legittimità costituzionale de commi 1-ter e 1-quater dell’art. 581 cod. proc. pen. (commi aggiunti dall’art. 33, comma 1, lett. d, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), con riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui, nel prevedere che, con l’atto di impugnazione, sia depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l’elezione di domicilio e, nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, specifico mandato a impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza, non «esclu da tale obbligo il ricorso per Cassazione avverso rigetto della richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p.».
Il ricorrente deduce che le norme censurate violerebbero: a) l’art. 3 Cost., per «l’illogica equiparazione di situazioni del tutto dissimili (l’imputato assente nel processo di cognizione e il soggetto attivatosi per chiedere la rescissione del giudicato una volta che la condanna sia divenuta definitiva) per finalità di efficienza processuale valide unicamente per la prima ipotesi»; b) gli artt. 24 e 111 Cost., «venendo irragionevolmente compresso il diritto di difesa nonostante la Carta fondamentale riconosca espressamente della facoltà di ricorrere “sempre” in Cassazione per violazione di legge avverso provvedimenti sulla libertà personale».
Il COGNOME deduce la rilevanza delle questioni sollevate, non avendo egli allegato al ricorso né l’elezione di domicilio né il mandato a impugnare rilasciato dopo la pronuncia dell’impugnata ordinanza della Corte d’appello di Bologna.
2.2. Con riguardo all’ordinanza impugnata, il ricorrente affida il proprio ricorso a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 420-bis e 629-bis dello stesso codice e, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la «contestuale carenza di motivazione».
Il COGNOME lamenta che la Corte d’appello di Bologna avrebbe erroneamente applicato i principi in tema di rescissione del giudicato relativamente all’estensione della diligenza esigibile dall’imputato e all’onere della prova che grava su di esso e, per tale ragione, gli avrebbe «erroneamente attribuito un atteggiamento negligente», atteso che, in particolare, non sarebbe «affatto scontato che in seguito all’applicazione di misura cautelare, debba automaticamente aversi il rinvio a giudizio».
CONSIDERATO IN DIRITTO
Anzitutto, si deve ritenere l’irrilevanza delle questioni di legittimi costituzionale dei commi 1-ter e 1-quater dell’art. 581 cod. proc. pen. sollevate dal ricorrente.
1.1. L’art. 33, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 150 del 2022, ha inserito nell’art. 581 cod. proc. pen. i predetti commi 1-ter e 1-quater a norma dei quali: a) «Con l’atto d’impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d’inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio» (comma 1-ter); b) «Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore è depositato, a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio» (comma 1-quater).
Tale disposizioni – le quali, a norma dell’art. 89, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2022, si applicano alle impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore dello stesso decreto (30 dicembre 2022) – sono state adottate in attuazione dei principi e criteri direttivi: a) il comma 1-ter, di cui all’art. 1, comma 13, lett. a), della legge di delegazione 27 settembre 2021, n. 134 («fermo restando il criterio di cui al comma 7, lettera h), dettato per il processo in assenza, prevedere che con l’atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, sia depositata dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di impugnazione»; b) il comma 1quater, di cui all’art. 1, comma 7, lett. h), della stessa legge n. 134 del 2021 («prevedere che il difensore dell’imputato assente possa impugnare la sentenza solo se munito di specifico mandato, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza; prevedere che con lo specifico mandato a impugnare l’imputato dichiari o elegga il domicilio per il giudizio di impugnazione»).
1.2. Ciò rammentato, si deve anzitutto affermare l’irrilevanza delle sollevate questioni di legittimità costituzionale del comma 1-ter, atteso che la fattispecie che viene qui in rilievo riguarda un’impugnazione del difensore relativamente a un imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, cioè un’ipotesi che è specificamente astrattamente disciplinata non dal comma 1-ter ma dal comma 1quater dell’art. 581 cod. proc. pen. («Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore»).
1.3. Quanto alle questioni di legittimità costituzionale di quest’ultimo comma 1-quater, si deve in primo luogo ritenere l’irrilevanza delle stesse nella parte in cui hanno a oggetto la norma secondo cui lo specifico mandato a impugnare deve
contenere «la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio».
Ciò in quanto quest’ultimo atto non è contemplato nel giudizio di legittimità, la cui disciplina non prevede la notificazione di un decreto di citazione a giudizio dell’imputato. Gli atti preliminari al giudizio di legittimità prevedono, in effet soltanto l’avviso ai difensori della data dell’udienza in cui è stata fissata l trattazione del ricorso (art. 610, comma 5, cod. proc. pen.). Peraltro, nessun avviso viene dato all’imputato se non nel caso in cui egli non sia assistito da un difensore di fiducia o sia assistito da un difensore di fiducia non iscritto nell’alb speciale della Corte di cassazione (art. 613, comma 4, cod. proc. pen.).
1.4. Quanto alle questioni di legittimità costituzionale del comma 1-quater nella parte in cui hanno a oggetto la norma secondo cui, nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore, deve essere depositato, a pena di inammissibilità, «specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza», si deve osservare come tale disposizione, astrattamente applicabile anche al ricorso per cassazione, risponda all’evidente ratio ispirata a esigenze sia di garanzia dell’imputato sia di razionale e utile impiego delle risorse giudiziarie – di assicurare che la celebrazione delle impugnazioni abbia luogo solo quando si abbia effettiva contezza della conoscenza, da parte dell’imputato, della sentenza pronunciata in sua assenza, nonché della volontà dello stesso imputato di impugnarla.
Orbene, tale essendo la ratio della norma in esame, si deve osservare che, nel caso di specie, il difensore del condannato COGNOME risulta avere già depositato, con la richiesta di rescissione del giudicato di cui alla sentenza del 25/02/2021 del Tribunale di Modena, uno specifico mandato a impugnare tale sentenza, rilasciato il 10 ottobre 2022 e, quindi, dopo la pronuncia di essa.
Alla stregua di ciò, poiché risulta così acclarato che il condannato COGNOME aveva avuto conoscenza della sentenza pronunciata in sua assenza e aveva manifestato la volontà di impugnarla, ne consegue che, essendosi pertanto già realizzata, con il deposito del menzionato specifico mandato a richiedere la rescissione del giudicato, la ratio del comma 1-quater dell’art. 581 cod. proc. pen. (nella parte che viene qui in rilievo), si deve escludere la necessità che, ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna di rigetto della richiesta di rescissione del giudicato, fosse necessario il deposito, da parte del difensore del COGNOME, di un ulteriore specifico mandato successivo alla pronuncia della stessa Corte d’appello.
Dall’esclusione della necessità, nel caso di specie, del deposito, con il ricorso per cassazione, del mandato previsto dal comma 1-quater dell’art. 581 cod. proc. pen., consegue l’irrilevanza delle sollevate questioni di legittimità costituzionale
dello stesso comma 1-quater nella parte impone il deposito, con l’atto d’impugnazione del difensore, a pena di inammissibilità, di uno specifico mandato a impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza.
L’unico motivo di ricorso avverso l’ordinanza impugnata è manifestamente infondato.
2.1. Si deve anzitutto evidenziare che la disposizione transitoria di cui all’art. 89, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2022, ha stabilito che, «alvo quanto previsto dai commi 2 e 3, quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell’imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato» (corsivo aggiunto).
Ne discende che, nel caso in esame, si continua ad applicare l’art. 629-bis cod. proc. pen. nel testo vigente anteriormente alla sostituzione di tale articolo operata dall’art. 37 del d.lgs. n. 150 del 2022.
2.2. La Corte d’appello di Bologna ha evidenziato come dagli atti risultasse che il COGNOME era stato sottoposto non solo a perquisizione e sequestro e a fermo di indiziato di delitto ma anche a un’eseguita misura cautelare personale (ciò che, peraltro, presuppone anche la contestazione specifica degli addebiti e il contatto con il giudice).
La stessa Corte d’appello ha quindi logicamente ritenuto che, considerata anche la probabilità che, data l’evidenziata applicazione di una misura sia precautelare sia cautelare, l’azione penale sarebbe stata esercitata, la mancata attivazione, da parte del COGNOME, nel senso di fornire l’indicazione di un domicilio effettivo – in particolare, si deve ritenere, all’atto della scarcerazione, quando l’imputato aveva l’obbligo di fare la dichiarazione o l’elezione di domicilio con atto ricevuto a verbale dal direttore dell’istituto (art. 161, comma 3, cod. proc. pen.) non configurasse, nel caso concreto, una mera mancanza di diligenza informativa da parte dello stesso indagato ma una vera e propria sua volontaria sottrazione al processo.
In tale modo, si deve ritenere che sia stata fatta corretta applicazione del principio, affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui l’ignoranza incolpevole, rilevante ai sensi dell’art. 6 CEDU, è esclusa quando, nell’ambito della progressione procedimentale, siano riscontrabili l’arresto, il fermo o la sottoposizione a misura cautelare, i quali pongono la persona direttamente ed efficacemente a conoscenza
di un procedimento a proprio carico, con il conseguente onere di diligenza (Sez. 2, n. 34041 del 20/11/2020, Kebaili, Rv. 280305-01).
Si deve quindi ritenere non censurabile il convincimento espresso dalla Corte d’appello di Bologna secondo cui, sulla base degli elementi a disposizione, anche complessivamente considerati, si doveva ritenere che l’imputato si fosse volontariamente sottratto al processo.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13/09/2023.