Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 4564 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 4564 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PRAVISDOMINI il 12/08/1954
avverso l’ordinanza del 25/06/2024 della Corte d’appello di Trieste Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sost Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
L’ordinanza impugnata è stata emessa il 2 luglio 2024 dalla Corte di appello di Trieste, che ha respinto la richiesta di rescissione del giudicato presentata nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Udine del 19 marzo 2019, che lo aveva giudicato responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta.
Il condannato ha presentato ricorso, a mezzo del difensore di fiducia; prima del vero e proprio motivo di ricorso, il ricorrente riepiloga le scansioni
processuali. Per quanto rileva ai fini dell’odierna decisione, il ricorrente rappresenta quanto segue.
Il 9 febbraio 2011, vi era stata nomina fiduciaria dell’Avv. NOME COGNOME ed elezione di domicilio presso lo studio di quest’ultimo.
Tali atti non contenevano alcun riferimento al procedimento penale.
Il 23 giugno 2015 si era tenuta l’udienza preliminare, durante la quale l’Avv. COGNOME aveva rinunziato al mandato fiduciario.
Di conseguenza era stato nominato un difensore di ufficio.
La notifica del decreto di citazione a giudizio all’imputato era stata effettuata sempre al domiciliatario Avv. COGNOME
Nel processo di primo grado l’imputato non aveva mai presenziato e la difesa era stata svolta dal difensore di ufficio o da suoi sostituti.
Venendo alle ragioni di censura, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto ai seguenti aspetti.
In primo luogo, la Corte territoriale avrebbe errato nel collocare la rinunzia al mandato dal difensore fiduciario dopo la notifica del decreto di rinvio a giudizio, mentre la rinunzia si era avuta nel corso dell’udienza preliminare e l’anzidetto decreto era stato letto in udienza alla presenza del difensore di ufficio prontamente reperito ed era stato notificato a COGNOME presso il difensore domiciliatario rinunziante.
Il ricorso prosegue riportando un passaggio del provvedimento impugnato e contestandone la difformità con i principi sanciti dalla sentenza Lovric delle Sezioni Unite, secondo la quale il disinteresse colpevole dell’imputato al processo può desumersi da condotte positive eloquenti del fatto che il soggetto, correttamente notiziato del procedimento, se ne sia disinteressato, non potendosi, al contrario, trarre tale disinteresse da dati presuntivi.
La Corte territoriale avrebbe erroneamente equiparato una nomina priva dell’indicazione del procedimento cui si riferiva e dei fatti contestati a quella sottoscritta dinanzi al difensore e dallo stesso autenticata; dagli atti non emergerebbero elementi utili a ritenere che il difensore nominato avesse mai accettato l’incarico o l’elezione di domicilio. L’accettazione della nomina da parte del difensore – prosegue il ricorso – era stata valorizzata da Sezioni Unite Ismail come dato rilevante ai fini della sua considerazione quale indicatore di conoscenza del procedimento. Errato sarebbe altresì avere valorizzato, a supporto del rigetto della richiesta di rescissione, la circostanza che il difensore rinunziatario non avesse dichiarato di non accettare le notifiche, piuttosto che condotte positive dell’imputato, da cui desumere la corretta instaurazione del rapporto professionale.
Il ricorso indulge, quindi, sulla circostanza che l’elezione di domicilio e la nomina erano prive dell’indicazione dei reati e del procedimento penale cui si riferivano e che, non essendosi accompagnate alla notifica di un atto garantito, non avrebbero consentito di ricollegare l’atto al procedimento.
Non sarebbe corretto – prosegue il ricorrente – il ragionamento della Corte di appello laddove aveva attribuito rilievo individualizzante alla circostanza che l’elezione di domicilio e la nomina fossero state rilasciate il giorno precedente al secondo interrogatorio dinanzi al curatore del fallimento, dal momento che quest’ultimo si inserisce nella procedura concorsuale e non già nell’ambito del procedimento penale, procedimento che nasce solo eventualmente laddove il curatore trasmetta gli atti al pubblico ministero
Nella parte in cui il provvedimento impugnato ha fatto riferimento, quale indicatore della conoscenza del procedimento, alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, ha travisato un dato probatorio, in quanto nessun avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. era mai stato notificato né a COGNOME né al difensore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto, pur con le precisazioni che seguono.
Occorre precisare, innanzitutto, che la natura stessa della rescissione e delle ragioni sulla cui base viene invocata impone di classificare le questioni poste dal ricorso come di ordine processuale, sicché deve trovare applicazione il principio secondo cui questa Corte, in subiecta materia, è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito dal Giudice a quo per giustificarla. La Corte di cassazione, infatti, in presenza di una censura di carattere processuale, può e deve prescindere dalla motivazione offerta nel provvedimento impugnato e, anche accedendo agli atti, deve valutare la correttezza in diritto della decisione adottata, quand’anche non correttamente giustificata o giustificata solo a posteriori (Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, COGNOME, Rv. 275636; Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, COGNOME e altri, Rv. 255515; in termini, Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, COGNOME FG ed altri, Rv. 221322). Per addivenire a questo risultato, alla Corte di cassazione è riconosciuto il ruolo di Giudice «anche del fatto», che, per risolvere la questione in rito, può e deve accedere all’esame dei relativi atti processuali, viceversa precluso quando si tratti di vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001,
Policastro, Rv. 220092; Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F e altri, Rv. 273525; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, COGNOME, Rv. 255304).
Ed è proprio la verifica degli atti del procedimento che ha consentito di appurare che la ricostruzione delle scansioni processuali che si legge nel ricorso è fedele all’effettiva progressione registratasi.
Il 9 febbraio 2011, vi era stata nomina fiduciaria dell’Avv. NOME COGNOME ed elezione di domicilio presso lo studio di quest’ultimo.
Il 23 giugno 2015 si era tenuta l’udienza preliminare, durante la quale l’Avv. COGNOME aveva rinunziato al mandato fiduciario.
Di conseguenza era stato nominato un difensore di ufficio.
La notifica del decreto di citazione a giudizio all’imputato era stata effettuata sempre al domiciliatario Avv. COGNOME
Nel processo di primo grado l’imputato non aveva mai presenziato e la difesa era stata svolta dal difensore di ufficio o da suoi sostituti.
Da tanto consegue prima di tutto la necessità di correggere parzialmente la motivazione dell’ordinanza impugnata, giacché si è verificato che non corrisponde alla realtà processuale che l’Avv. COGNOME, difensore di fiducia e domiciliatario di Frattolin, avesse rinunziato al mandato dopo l’emissione del decreto che dispone il giudizio, giacché tale rinunzia si era avuta nel corso dell’udienza preliminare.
Ciò posto, il ricorso comunque non coglie nel segno laddove ritiene sussistere i presupposti per la rescissione del giudicato, in quanto la mancata conoscenza da cui è scaturita l’assenza dal procedimento dell’imputato, mancata conoscenza che COGNOME predica nel ricorso, non può definirsi “incolpevole” come richiesto dalla norma applicabile ratione temporis. A questo riguardo, appare opportuno precisare che al presente procedimento non si applica il dettato normativo frutto della novella ex d.lgs 150 del 2022, giacché, ai sensi dell’art disposto dell’art. 89, comma 1, del medesimo decreto, contenente disposizioni transitorie in materia di assenza: «l. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, e’ stata gia’ pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si e’ disposto procedersi in assenza dell’imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullita’ in appello e alla rescissione del giudicato».
Ed è proprio sul concetto di colpa alla base del deficit conoscitivo dell’imputato assente, deficit rilevante ex art. 629-bis cod. proc. pen., come
pensato dal legislatore ante riforma Cartabia, che si misura l’infondatezza del ricorso e la correttezza della decisione della Corte di appello di respingere l’istanza di rescissione (al di là di alcune cadute argomentative, come quella di ritenere rilevante l’interrogatorio dinanzi al curatore come indice di conoscenza del procedimento penale).
Il Collegio osserva, infatti, che COGNOME – benché avesse nominato un difensore di fiducia ed avesse eletto domicilio presso quest’ultimo in un verbale dove era indicato che le dichiarazioni suddette venivano rilasciate quale indagato (il che doveva avergli reso evidente che fosse soggetto sottoposto a indagini nell’ambito di un procedimento penale) – non aveva dimostrato di avere tenuto i dovuti contatti con il difensore domiciliatario, presso il quale sapeva che sarebbero giunte le notifiche degli atti concernenti il procedimento penale. E non rileva che l’elezione di domicilio sia stata raccolta in una fase precoce del procedimento, giacché la nomina fiduciaria rilasciata, con connessa elezione di domicilio, mai revocata né ripudiata dal difensore di fiducia, anche quando aveva rinunziato al mandato, costituisce una precondizione alla luce della quale sorgeva il dovere, per il ricorrente, di seguire le evoluzioni del procedimento tenendo i contatti con l’unico soggetto presso il quale, per sua libera scelta, pervenivano le notifiche, ivi comprese quelle degli atti integranti la vocatio in iudicium. Né può attribuirsi rilievo neutralizzante dell’elezione di domicilio alla rinunzia al mandato, in assenza di una dichiarazione del difensore di non accettazione delle future notifiche (Sez. 4 COGNOME, cit.; Sez. 3, n. 20355 del 04/04/2024, C., Rv. 286359 01; Sez. 3, n. 3568 del 17/09/2018, dep. 2019, P., Rv. 274824 – 01) ovvero di un’espressa revoca dell’imputato della precedente elezione (Sez. 2, n. 31969 del 02/07/2015, COGNOME, Rv. 264234 – 01).
A questo riguardo, il Collegio accede alla giurisprudenza di questa Corte, che ha dato risalto, in senso sfavorevole a chi domanda la rescissione, alla negligenza informativa dimostrata dall’omissione di contatti con il difensore nominato di fiducia. In questo ambito ermeneutico, in relazione ad una situazione in cui mancava addirittura l’elezione di domicilio presso il difensore di fiducia (e presso il quale, ciò nonostante, era stata eseguita la notifica all’imputato), questa Corte ha premesso che la mancata conoscenza del processo celebrato in assenza assume rilievo per l’esperibilità del rimedio di cui all’art. 629-bis cod. proc. pen. solo qualora sia “incolpevole”; ed ha poi condivisibilmente ritenuto che sussistono profili di colpa nel caso in cui l’indagato o l’imputato, pur a fronte della nullità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, erroneamente eseguita al difensore in qualità di domiciliatario, non si sia attivato autonomamente per mantenere con il predetto i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo del procedimento
(Sez. 3, n. 15124 del 28/03/2024, Z., Rv. 286146 – 01). A sostegno di questa esegesi, la terza sezione ha richiamato gli insegnamenti di SSUU Lovric (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Rv. 280931 – 02), secondo cui l’ignoranza del procedimento che giustifica la rescissione del giudicato non deve essere addebitabile all’imputato, «né come voluta diserzione delle udienze, né come colposa trascuratezza e negligenza nel seguirne il procedere» (in motivazione, § 8.1). Nel caso di specie, quindi, la Corte ha ritenuto che l’allora ricorrente non avesse allegato circostanze a dimostrazione della natura incolpevole della mancata conoscenza del processo, laddove ella si era sottratta al doveroso contatto con il difensore nominato (la rilevanza di una nomina fiduciaria è stata valorizzata anche in Sez. 3, n. 14577 del 14/12/2022, dep. 2023, G., Rv. 284460 – 01 e l’onere di diligenza informativa dell’imputato è stato sottolineato in Sez. 2, n. 14787 del 25/01/2017, COGNOME, Rv. 269554 – 01).
Perfettamente calzante rispetto al caso oggi al vaglio del Collegio è poi Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, COGNOME, Rv. 283019 – 01, secondo cui “In tema di rescissione del giudicato, la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, alla quale abbia fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza, salva l’allegazione, da parte del condannato, di circostanze di fatto che consentano di ritenere che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che questa non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l’incolpevole mancata conoscenza del processo per la condotta negligente dell’imputato, resosi di fatto irreperibile anche con il suo difensore, tanto da rendere impossibile la comunicazione della rinuncia al mandato per l’interruzione del rapporto professionale).
Il precedente richiamato ha sottolineato il pericolo che fare leva sulla rinunzia al mandato quale momento di interruzione del fisiologico flusso informativo tra difensore di fiducia domiciliatario e imputato, peraltro in assenza di qualsiasi dichiarazione del professionista tesa a manifestare la volontà di non volere più ricevere le notifiche, si presterebbe ad un abuso del processo che come è stato autorevolmente sancito – consiste in un vizio, per sviamento, della funzione, ovvero in una frode alla funzione, che si realizza allorché un diritto o una facoltà processuali sono esercitati per scopi diversi da quelli per i quali l’ordinamento processuale astrattamente li riconosce all’imputato, il quale non può in tale caso invocare la tutela di interessi che non sono stati lesi e che non erano in realtà effettivamente perseguiti (Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, dep. 2012, COGNOME e altri, Rv. 251496 – 01; in termini, Sez. 5, n. 20891 del 17/03/2021, COGNOME, Rv. 281311 – 02).
Proprio per scongiurare il rischio di un utilizzo strumentale della garanzie processuali – prosegue la sentenza COGNOME – è necessario esigere «circostanze ulteriori – che devono evidentemente essere allegate dal condannato- sulla base delle quali sia possibile affermare che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che tale mancata conoscenza non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale». Si tratta – prosegue la sentenza «di situazioni che, dopo la nomina del difensore di fiducia, gli abbiano impedito di seguire le vicende del procedimento penale che lo riguardavano (a titolo esemplificativo la detenzione per altra causa, il ricovero ospedaliero o comunque una grave malattia, l’espulsione dal territorio dello Stato)». A proposito dell’allegazione delle cause ostative alla conoscenza, la sentenza COGNOME ha affermato che «non deve essere generica, dovendo chi allega, ovvero colui che intende provare la sua incolpevole mancata conoscenza del prosieguo del procedimento penale a suo carico, nonostante avesse eletto un difensore di fiducia ed eletto domicilio presso lo stesso, spiegare in maniera circostanziata anche se non provare- il rapporto che sussiste tra il fatto occorsogli e il venir meno della possibilità di seguire la vicenda processuale a suo carico. Tale onere di allegazione -va chiarito- è diverso e ben più intenso qualora l’elezione di domicilio sia stata operata presso un difensore di fiducia e non presso quello di ufficio». Sulla necessità di un’allegazione degli elementi sulla cui base stimolare gli accertamenti del Giudice della rescissione conviene anche Sez. 5, n. 31201 del 15/09/2020, Ramadze, Rv. 280137 – 01, secondo cui è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 629-bis cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 111 e 117 Cost., in relazione agli artt. 3 e 6 Cedu, nella parte in cui non consente di ottenere la rescissione del giudicato al condannato nei cui confronti si sia proceduto in assenza, qualora non provi che questa non sia dipesa da “incolpevole mancata conoscenza del processo”, in quanto l’art. 629-bis (già 625-ter) cod. proc. pen., norma di chiusura del sistema del giudizio in assenza, ha il significato di escludere l’accesso ad un nuovo giudizio a chi si sia posto volontariamente nelle condizioni di non avere adeguata notizia del processo, dimostrando di non volervi partecipare, senza alcun automatismo in riferimento all’accertata ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 420-bis cod. proc. pen., e l’onere probatorio imposto al richiedente, che implica l’allegazione di una documentazione a sostegno, non preclude al giudice di disporre d’ufficio le integrazioni istruttorie necessarie ad accertarne l’oggettiva fondatezza.
In questa prospettiva si riduce la distanza dell’esegesi condivisa da questo Collegio rispetto ad altra, secondo cui la negligenza informativa dell’imputato
non costituisce di per sé prova della volontaria sottrazione alla conoscenza della pendenza del processo (Sez. 6, n. 24729 del 07/03/2024, COGNOME, Rv. 286712 – 01. Detto precedente ha chiamato in causa i poteri accertativi del giudice della rescissione, ripudiando l’idea che vi siano automatismi che facciano discendere da un’elezione di domicilio con nomina fiduciaria poi rinunciata la presunzione della conoscenza del procedimento . A ben vedere, sembrerebbe trattarsi di un’esegesi che si discosta da quella preferita dal Collegio solo nella misura in cui non attribuisce al mancato sfruttamento di canali informativi noti da parte dell’imputato (cioè al mancato contatto con il difensore domiciliatario) un peso dimostrativo della natura “non incolpevole” della mancanza conoscenza che possa essere vinto solo da allegazioni contrarie dell’interessato.
L’applicazione degli approdi sopra evocati conduce alla conclusione che la Corte distrettuale ha correttamente escluso la ricorrenza dei presupposti per la rescissione del giudicato in capo a COGNOME che non ha allegato alcuna circostanza di fatto che – a voler concedere che vi fosse una parallela negligenza informativa da parte del difensore domiciliatario – gli avesse impedito di informarsi presso l’Avv. Toneatto delle sorti del procedimento, non consentendo alla Corte di appello di approfondire i temi dedotti a base della tesi dell’ignoranza delle sorti del processo. Né il ricorrente ha dedotto ce vi fosse stata aliunde un’interruzione del rapporto cliente/professionista che possa avere impedito alle notificazioni giunte presso il secondo di svolgere la prescritta funzione informativa.
Un’ultima riflessione si impone a segnare la distanza anche dalla fattispecie sulla quale era maturata la decisione di Sezioni Unite Ismail SSUU Ismail (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Rv. 279420 – 01): quella di COGNOME è un’elezione di domicilio che si è accompagnata ad una nomina fiduciaria e che, per le caratteristiche soggettive di chi l’ha rilasciata, si differenzia profondamente dalla dichiarazione di domicilio presso il difensore di ufficio resa nella fase iniziale del procedimento da parte di soggetto appena sbarcato in Italia su cui si sono pronunziate le Sezioni Unite nell’occasione. Tale elezione di domicilio, infatti, quantomeno costituisce un indicatore circa l’esistenza di un veicolo informativo privilegiato dall’imputato e, di conseguenza, a lui noto, che egli ha scelto di non utilizzare per seguire lo sorti del procedimento (a voler trascurare il coevo dovere del difensore di informare l’assistito delle notifiche ricevute quale domiciliatario); il che, al di là della rilevanza della nomina fiduciaria e dell’elezione di domicilio quali indicatori di conoscenza del procedimento rilevanti ex art. 420-bis cod. proc. pen., testimonia quantomeno una scelta non
incolpevole di sottrazione alla conoscenza predetta, che deve essere smentita da un’allegazione di parte sulla quale il giudice della rescissione possa svolgere i dovuti accertamenti.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 12/11/2024
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