Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 50325 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 50325 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato in Georgia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/06/2023 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata ordinanza, giudicando in sede di rinvio disposta da questa Corte, Sez. 4, con sentenza n. 20256 dell’i febbraio 2023, la Corte di appello di Bari rigettava l’istanza di rescissione del giudicato proposta, ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen., nell’interesse di NOME COGNOME avverso l sentenza emessa dal Tribunale di Bari in data 18 gennaio 2021, irrevocabile il 6 giugno 2021, emessa nei confronti del ricorrente per il reato di cui all’art. 624bis cod. pen.
Avverso l’indicata ordinanza, l’imputato, per il ministero del difensore di fiducia, lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 629-bis cod. proc. pen. Rappresenta il difensore che la Corte di appello sarebbe nuovamente incorsa nella violazione dell’art. 629-bis cod. pen., in quanto il verbale di elezione di domicilio e di nomina di difensore di fiducia, nella persona dell’AVV_NOTAIO, effettuato il 29 agosto 2019 nei confronti del ricorrente, fu redatto nell’ambito del procedimento penale n. 11539/2016 r.g.n.r., conclusosi con la sentenza di condanna, divenuta definitiva, per i reati di cui agli artt. 648, 707 cod. pen. e 14, comma 5 -ter, d.lgs. n. 286 del 1998. Per contro, nell’ambito del procedimento definito con la sentenza emessa dal Tribunale di Bari in data 18 gennaio 2021, il ricorrente non ha mai nominato alcun difensore di fiducia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
Per una migliore comprensione della vicenda, va premesso che, con decisione emessa il 19 maggio 2022, la Corte di appello di Bari rigettò l’istanza di rescissione del giudicato, sul presupposto che l’imputato aveva avuto conoscenza del processo per avere conferito mandato fiduciario all’AVV_NOTAIO, al contempo eleggendo domicilio presso lo studio di tale difensore con dichiarazione resa il 15 marzo 2018.
In accoglimento del ricorso promosso dal condannato, con sentenza n. 20256 dell’i febbraio 2023 la Quarta sezione di questa Corte annullò con rinvio l’ordinanza impugnata per nuovo giudizio. In particolare, come si legge nella motivazione “dal verbale di identificazione e dichiarazione o elezione di domicilio, redatto dalla Questura di Bari il 15/03/2018, risulta, infatti, che la nomina dell’AVV_NOTAIO e l’elezione di domicilio presso il suo studio furono
effettuate nell’ambito di un procedimento in cui l’odierno ricorrente non era indagato per il reato di ricettazione, come si legge nella sentenza impugnata, ma dei reati di cui agli artt. 110, 624, 625 e 14, comma 5-ter, legge 286/1998, commessi/accertati in Bari, INDIRIZZO, nella medesima data 15/03/2018.
La nomina dell’AVV_NOTAIO e la relativa elezione di domicilio afferivano quindi a detto procedimento e non al procedimento n. 3516/2017, esitato nella pronuncia di cui si chiede la rescissione e che concernerebbe il diverso reato di cui all’art. 624-bis, commesso in Bari il 30 luglio/10 agosto 2016, in INDIRIZZO, in ordine al quale non risulta esservi state la nomina e l’elezione di domicilio del predetto AVV_NOTAIO COGNOME.
Sia in ordine alle date che alla qualificazione giuridica, la sentenza impugnata si appalesa, pertanto, manifestamente illogica”.
Ciò posto, in sede di rinvio la Corte di appello, compulsando il fascicolo relativo al procedimento penale n. 3616/2017, conclusosi con la sentenza irrevocabile di condanna oggetto dell’istanza ex art 629-bis cod. proc. pen., ha accertato che:
all’udienza del 28 settembre 2020, nel corso dell’esame del teste NOME COGNOME, Comandante della stazione dei c.c. di Bari San Nicola (p. 6 delle trascrizioni), emerse l’assenza agli atti della notizia di reato del 30 agosto 2016, da cui era scaturita l’identificazione dell’imputato quale autore del furto commesso tra il 31 luglio eli. agosto 2016 in danno di NOME COGNOME, atti di cui il Tribunale dispose l’acquisizione;
all’udienza del 18 gennaio 2021 fu acquisita l’indicata documentazione, tra cui il verbale di sequestro redatto nei confronti di NOME COGNOME in data 29 agosto 2016 avente ad oggetto, tra l’altro, la refurtiva sottratta a NOME COGNOME tra il 31 luglio e 11 agosto 2016, nonché il verbale di identificazione e dichiarazione di elezione di domicilio, in data 29 agosto 2016, con nomina dell’AVV_NOTAIO, presso il cui studio l’imputato elesse domicilio per le successive notificazioni.
Alla luce delle risultanze del verbale di identificazione e dichiarazione di elezione di domicilio redatto il data 29 agosto 2016 nei confronti di NOME COGNOME, la Corte di appello ha evidenziato che, in relazione al furto definit con la sentenza in esame, l’imputato non solo nominò il difensore di fiducia, ma elesse domicilio presso lo studio di tale difensore, dove furono poi correttamente eseguite le notifiche destinate al ricorrente.
Orbene, proprio la nomina, parte del ricorrente, nell’ambito del procedimento conclusosi con la sentenza definitiva di condanna di cui si chiede la rescissione, di un difensore di fiducia e la contestuale elezione di domicilio presso lo studio di quest’ultimo, come correttamente rilevato dalla Corte di merito, escludono la “incolpevole mancata conoscenza del processo”, in quanto l’art. 629-bis cod. proc. pen. ha il significato di escludere l’accesso ad un nuovo giudizio a chi si sia posto volontariamente nelle condizioni di non avere adeguata notizia del processo, dimostrando di non volervi partecipare non attivandosi autonomamente per mantenere con il difensore di fiducia domiciliatario i contatti informativi necessari per la conoscenza dello sviluppo del procedimento.
A fronte degli elementi indicati, il ricorso fa leva su una circostanza ossia che il ricorrente non ha mai eletto domicilio nell’ambito del procedimento definito con la sentenza oggetto di contestazione – che è pacificamente smentita dagli atti indicati, posto che il verbale di identificazione e dichiarazione d elezione di domicilio del 29 agosto 2016 fu redatto proprio nell’ambito del procedimento penale in questione e, in ogni caso, è distinto da quello indicato nella precedente decisione poi cassata con rinvio, che recava la data del 15 marzo 2018 e che, appunto, era relativo ad un diverso procedimento.
Essendo il ricorso inammissibile e ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 30/11/2023.