Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43856 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 43856 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SARONNO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 31/03/2023 della CORTE di APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.1 La Corte di Appello di Milano, con ordinanza in data 31 marzo 2023, respingeva l’istanza di rescissione del giudicato avanzata nell’interesse di NOME in relazione al sentenza di condanna del Tribunale di Milano del 28 ottobre 2020.
1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputata AVV_NOTAIO, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen. nullità ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. per essere stato trattato l’intero procedimento in ass dell’imputata senza che la stessa avesse avuto alcun contatto con il nominato difensore di uffici AVV_NOTAIO che non aveva neppure presenziato al processo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 Il ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Ed invero, come già adeguatamente rilevato dalla corte di appello, la notifica a mani propri dell’imputata di ben tre atti del procedimento manifesta la piena conoscenza dello stesso da parte della ricorrente e la volontaria rinuncia a comparire. Ed invero a NOME risultava ave
ricevuto a mani proprie la notifica dell’avviso ex art. 4.15 bis cod.proc.pen., la notifi di fissazione dell’udienza preliminare e la notifica del decreto che dispone il giudizio
Ne consegue che sussiste pertanto la condizione impeditiva per ottenere la resciss giudicato prevista dall’ultima parte del primo comma dell’art. 629 b s cod.proc.pen sussistenza di specifici atti dai quali desumere la conoscenza del procediment dell’emissione della sentenza, costituiti nel caso di specie dalla notifica di ben tr quali, il decreto che dispone il giudizio, contenente l’esatta imputazicne formulata della stessa e la data prevista per lo svolgimento del processo di merito, a mani pr ricorrente e con i quali il ricorso non si confronta in alcun modo.
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto d cod.proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, n versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese pro e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 29 settembre 2023