Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 49203 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 49203 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma il 20/03/2023;
visti gli atti ed esaminato il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Roma ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato avente ad oggetto la sentenza del Tribunale di Roma emessa il 7.11.2000, divenuta irrevocabile 1’1.11.2003, con cui NOME COGNOME è stato condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.
Ha proposto ricorso per cassazione il condannato articolando due motivi.
2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione: la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto provata la conoscenza del processo da parte dell’imputato per essere stato il decreto di citazione a giudizio notificato ritualmen
presso il domicilio eletto, dal quale, tuttavia, sostiene invece il ricorrente, questi s allontanato senza dare comunicazione all’Autorità Giudiziaria del nuovo domicilio.
Sotto altro profilo, sarebbe errato l’assunto della Corte secondo cui il processo sarebbe stato ritualmente celebrato nelle forme contumaciali – in presenza del difensore d’ufficio – e che l’assenza nel processo fosse colpevole.
Assume il ricorrente che la Corte, facendo riferimento al giudizio contumaciale, si sarebbe dovuta ritenere incompetente per essere nella specie applicabile la disciplina della restituzione in termini ovvero, ove avesse ritenuto la propria competenza, non avrebbe potuto fare riferimento all’istituto della contumacia ma a quello dell’assenza.
La Corte, ritenendo applicabile l’art. 629 bis cod. proc. pen., avrebbe dunque errato nella applicazione della disciplina dell’assenza e, in particolare, dell’art. 420 bis co proc. pen.
Nel caso di specie, si argomenta, non vi sarebbe prova della conoscenza del processo da parte dell’imputato, non vi sarebbe mai stata nomina di un difensore di fiducia, non sarebbero nemmeno stati compiuti gli “avvertimenti” relativi alla notifica degli atti difensore ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., non vi sarebbe prova che l’imputato si fosse sottratto alla conoscenza del processo.
2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione nella parte in cui la Corte ha ritenuto che il difensore d’ufficio, presente alla lettura del dispositivo, avrebbe pot impugnare la sentenza.
Secondo il ricorrente, il difensore nominato d’ufficio non sarebbe stato presente alla lettura del dispositivo e, comunque, detta circostanza non potrebbe sanare l’assenza della notifica dell’estratto contumaciale all’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Il procedimento ha ad oggetto una richiesta di rescissione di giudicato in relazione ad una sentenza emessa e divenuta irrevocabile prima della entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67, che ha introdotto l’istituto dell’assenza e il rimedio de rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 628 ter cod. proc. pen., poi abrogato dall’art comma 70, della legge 23 giugno 2017, n. 103, che, a sua volta ha inserito l’art. 629 bis cod. proc. pen.
Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno spiegato che l’istituto della rescissione del giudicato si applica solo ai procedimenti nei quali è stata dichiarat l’assenza dell’imputato a norma dell’art. 420-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, mentre, invece, ai procedimenti contumaciali definiti secondo la normativa antecedente alla entrata in vigore della legge indicata, continua
ad applicarsi la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione dettata dall’art. 175, comma secondo, cod. proc pen. nel testo previgente” (Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259992).
Dunque una richiesta di rescissione del giudicato inammissibile sin dall’origine per essere stata proposta avverso una sentenza, precedente alla entrata in vigore della legge n. 67 del 2014, relativa ad un procedimento in cui non è stata dichiarata l’assenza dell’imputato.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 settembre 2023.