Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5380 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 5380 Anno 2026
Presidente: NOME
Data Udienza: 28/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 28/01/2026
RNUMERO_DOCUMENTON. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Cinquefrondi il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 25/06/2025 della Corte di appello di Messina udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Messina, con ordinanza in data 25 giugno 2025, giudicando in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, respingeva l’istanza di rescissione del giudicato ex art. 629bis cod. proc. pen. avanzata da COGNOME NOME avverso la sentenza del Tribunale monocratico di Messina del 6-12-2023.
Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, deducendo violazione dell’art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. per difetto di conoscenza del procedimento determinato dalla notifica del decreto di citazione a giudizio nelle mani della moglie dell’imputato ed al difensore di ufficio benchØ, a quella data, fosse già intervenuta la nomina del difensore di fiducia nella persona dello stesso AVV_NOTAIO. Tali irregolarità avevano determinato la mancata partecipazione al processo sia dell’imputato, dichiarato assente, che del suo difensore e doveva pertanto ritenersi integrata una nullità assoluta ed insanabile che fondava la richiesta di rescissione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł proposto per motivi manifestamente infondati e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Ed invero, va innanzi tutto premesso che l’istituto della rescissione del giudicato Ł rimedio apprestato dall’ordinamento avverso la sentenza definitiva che sia stata emessa all’esito del procedimento in assenza quando l’imputato provi di non avere avuto conoscenza del processo; pertanto, l’istituto non si presta a fare valere in sede di impugnazione straordinaria tutte le eventuali nullità maturate nel giudizio ma solo quelle dalle quali sia desumibile che la omessa partecipazione al giudizio non sia dipesa da scelta volontaria
dell’imputato perchØ mai notiziato del giudizio nei suoi confronti.
Il principio risulta affermato dalle stesse Sezioni Unite in tema di incidente di esecuzione secondo cui le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall’omessa citazione dell’imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen., l’incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 – 01); successivamente anche le sezioni semplici hanno ribadito il principio affermando chein tema di rescissione del giudicato, la mancata conoscenza del processo celebrato in assenza assume rilievo per l’esperibilità del rimedio di cui all’art. 629bis cod. proc. pen. solo qualora sia “incolpevole”, dovendosi, invece, ritenere sussistenti profili di colpa nel caso in cui l’indagato o l’imputato, pur a fronte della nullità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, erroneamente eseguita al difensore in qualità di domiciliatario, non si sia attivato autonomamente per mantenere col predetto i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo del procedimento. (Sez. 3, n. 15124 del 28/03/2024, Z., Rv. 286146 – 01). E pertanto solo qualora le nullità siano significative della mancata conoscenza del processo potrà procedersi alla rescissione del giudicato.
1.1 L’applicazione del sopra esposto principio comporta dichiarare la manifesta infondatezza del motivo posto che nel caso in esame la conoscenza del processo da parte dell’imputato Ł stata desunta correttamente dalla Corte di appello da due distinte circostanze intervenute nella fase degli atti precedenti il giudizio e costituite dalla nomina del difensore di fiducia oltre che dalla notifica della citazione a giudizio nelle mani della moglie convivente, entrambe idonee a far ritenere che la sottrazione non dipese da alcuna incolpevole conoscenza bensì dalla volontaria o quanto meno colposa scelta operata dall’imputato.
Sul punto si registrano infatti diversi interventi della corte di legittimità; in particolare, quanto alla notificazione alla moglie, si Ł affermato che la notifica di plurimi atti del procedimento e del processo a mani di familiare capace e convivente regolarmente eseguita presso il domicilio dell’imputato, ai sensi dell’art. 157, comma 1, cod. proc. pen., Ł idonea a dimostrare, con certezza, la conoscenza del procedimento e del processo, legittimando il giudice a procedere in assenza dell’imputato (Sez. 5, n. 40495 del 01/07/2019, Rv. 277320 01).
Pertanto, la notifica al familiare convivente può solo rilevare ai sensi dell’art. 629bis cod. proc. pen. quale eventuale presupposto della restituzione nel termine ove risulti in concreto e con adeguata prova in fatto sussistere un’ipotesi di forza maggiore o caso fortuito, nel caso di specie neppure dedotta, ma non vale a far presupporre una omessa conoscenza del procedimento incolpevole.
1.2 Quanto al secondo aspetto si Ł anche sostenuto come in tema di rescissione del giudicato, la nomina di un difensore di fiducia, avvenuta dopo che, nella fase delle indagini preliminari, l’indagato abbia eletto domicilio presso il difensore d’ufficio, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo, che legittima la sua celebrazione in assenza, salva la possibilità, per il condannato, di allegare circostanze di fatto che inducano a ritenere che, nonostante la nomina di un difensore fiduciario, non vi sia stata conoscenza della celebrazione del processo e che ciò non sia dipeso da colpevole disinteresse per la vicenda processuale (Sez. 3, n. 14577 del 14/12/2022, dep. 2023, G., Rv. 284460 – 01).
L’applicazione dei sopra esposti principi esclude, pertanto, che possa ritenersi in
concreto sussistere il presupposto della incolpevole conoscenza del processo.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchØ al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 28/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME