Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6221 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 6221 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME, nato in Romania il DATA_NASCITA (CUI NUMERO_DOCUMENTO) assistito e difeso dall’AVV_NOTAIO – di fiducia avverso l’ordinanza in data 21/8/1993 della Corte di appello di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; preso atto che il procedimento si Ł celebrato con contraddittorio scritto, senza la partecipazione del procuratore AVV_NOTAIO e dei difensori, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 2 ottobre 2025 (depositata in pari data ma che non risulta essere stata oggetto di motivazione contestuale letta in udienza), la Corte di appello di Genova ha respinto l’istanza di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen. formulata il 2 luglio 2025 dal difensore di NOME COGNOME in relazione alla sentenza pronunciata dal Tribunale di Genova in data 13 gennaio 2025, irrevocabile dal 19 maggio 2025, compresa nell’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso in data 27 maggio 2025 e notificato al condannato in data 11 giugno 2025 (cui Ł seguito un ordine di esecuzione di pene concorrenti in data 16 giugno 2025).
Ricorre per RAGIONE_SOCIALEzione avverso il predetto provvedimento il difensore del condannato, deducendo:
2.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 420-bis e 629-bis cod. proc. pen. in quanto la Corte di appello avrebbe erroneamente escluso che lo NOME si trovasse nell’impossibilità di comparire al processo, pur essendo ininterrottamente detenuto dal 13 marzo 2024, ritenendo valida la declaratoria di assenza emessa dal G.i.p. senza considerare che il procedimento Ł proseguito in assenza dell’imputato anche dopo l’inizio della sua detenzione e nessuna verifica risulta essere stata effettuata circa la reperibilità dell’imputato dopo l’inizio del giudizio di primo grado.
2.2. Violazione dell’art. 6 CEDU con riguardo al diritto dell’imputato a partecipare al processo dato che nessun atto informativo Ł stato notificato in carcere all’imputato e nessuna comunicazione gli era pervenuta in merito alla nomina di un difensore d’ufficio ex art. 97 cod. proc. pen., con la conseguenza che l’imputato Ł stato privato sia della possibilità di partecipare al giudizio, sia di quella di proporre appello.
2.3. Vizi di motivazione per omessa considerazione di un fatto decisivo quale l’omessa comunicazione al detenuto della rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia e della nomina di un difensore di ufficio e violazione degli artt. 28 e 29 disp. att. cod. proc. pen.
Segnala al riguardo la difesa del ricorrente, oltre a quanto appena rilevato, che all’imputato non Ł stata neppure notificata la sentenza emessa a suo carico e che si Ł pertanto verificata una lesione del diritto di difesa dello stesso in quanto l’omessa comunicazione della rinuncia del difensore di fiducia e la nomina di un difensore di ufficio lo hanno privato della possibilità di scegliersi un nuovo difensore, situazione rilevante nel momento in cui il difensore di ufficio non ha potuto provvedere alla presentazione dell’atto di appello essendo privo di una procura speciale al riguardo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso Ł manifestamente infondato.
La Corte di appello ha, infatti, dato atto che, a seguito della presentazione della richiesta di rinvio a giudizio, il G.i.p., non ritenendo adeguata la precedente notifica all’imputato dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare presso il domicilio dichiarato ed effettuata a mezzo posta alla madre dell’imputato (che non ebbe a ritirare la relativa raccomandata) dispose la rinnovazione della predetta notifica (della richiesta di rinvio a giudizio, dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare e del verbale di udienza preliminare) a mani proprie dello NOME, notifica che fu eseguita dalla Polizia Giudiziaria personalmente all’imputato, all’epoca libero, in data 11 ottobre 2023.
Di conseguenza il G.i.p. in presenza di una notifica fatta a mani proprie dell’imputato in data 17 ottobre 2023, non essendo lo NOME comparso in udienza, nØ dichiarò l’assenza ed in data 28 novembre 2023 pronunciò il decreto che dispone il giudizio nei confronti dello stesso.
Ha aggiunto sempre la Corte di appello che il Tribunale si Ł correttamente limitato ad accertare la correttezza della intervenuta declaratoria di assenza dell’imputato sul quale gravava l’onere di comunicare il sopravvenuto stato di detenzione, con la conseguenza che la mancata partecipazione dello NOME al giudizio non Ł dipesa da una irrituale dichiarazione di assenza dello stesso bensì dalla sola negligenza dell’imputato.
Ritiene il Collegio che la decisione della Corte di appello sia corretta in punto di diritto ed adeguatamente motivata.
Occorre infatti ricordare che i presupposti richiesti dall’art. 629-bis cod. proc. pen. per legittimare la richiesta di rescissione del giudicato sono costituiti dalla prova che l’imputato sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall’articolo 420bis cod. proc. pen., vizio, come detto, insussistente nel caso in esame e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa e, comunque, «salvo che risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza».
NOME NOME che lo COGNOME ha avuto effettiva conoscenza del processo essendogli stati notificati a mani sia l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, sia la richiesta di rinvio a
giudizio che conteneva tutti gli elementi per consentirgli di conoscere le accuse e di poter intraprendere le iniziative difensive al riguardo.
Deve poi rilevarsi che, come emerge da una certificazione del D.A.P. in atti, la sopravvenuta detenzione dell’imputato a far tempo dal 13 marzo 2024 nella fase del giudizio innanzi al Tribunale di Genova era legata non al procedimento qui in esame ma riguardava altro procedimento (il provvedimento restrittivo era legato ad una ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Foggia).
Ritiene, per il resto, questa Corte di dover affermare il principio secondo il quale Ł onere dell’imputato, regolarmente citato in stato di libertà e dichiarato assente, segnalare tempestivamente al giudice il suo sopravvenuto stato di detenzione per altra causa, se non desumibile dagli atti, nØ altrimenti comunicato, e la sua volontà di prendere parte al giudizio, non potendo egli, in caso contrario, invocare “a posteriori” una rescissione del giudicato per non aver potuto partecipare al processo.
Non risulta, infatti, che l’imputato od il suo difensore sia siano attivati in tal senso.
Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono anch’essi manifestamente infondati.
Il ricorso in relazione ai profili oggetto di contestazione Ł del tutto generico non avendo la difesa del ricorrente indicato quando si sarebbero verificati gli avvicendamenti difensivi nella fase del giudizio di merito.
Inoltre, Ł appena il caso di ricordare che «la mancata comunicazione all’imputato del nominativo del difensore d’ufficio designato dall’autorità giudiziaria non comporta, in difetto di espressa previsione in tal senso, la nullità dell’atto al cui compimento Ł funzionale la nomina» (ex ceteris: Sez. 2, n. 48055 del 28/09/2018, COGNOME, Rv. 275511 – 01; Sez. 6, n. 26095 del 03/06/2010, Attene, Rv. 248036 – 01) osservazione alla quale si aggiunge che l’imputato aveva in precedenza già nominato un difensore di fiducia con il quale aveva l’onere di mantenere i contatti anche al fine di apprendere l’eventuale rinuncia al mandato e di esercitare la conseguente possibilità di nominarne un altro.
Da ultimo deve essere ricordato che, contrariamente a quanto asserito nel ricorso, la sentenza non doveva essere notificata all’imputato (v. Sez. 3, n. 37391 del 16/09/2021, Romani, Rv. 282273 – 01, in motivazione) atteso che:
in primo luogo, rileva il dato normativo, ossia la disposizione di cui all’art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen., il quale prevede che l’imputato assente “Ł rappresentato del difensore”;
vi Ł poi un argomento di natura sistematica, incentrato sulla disciplina della notificazione della sentenza per effetto della soppressione dell’istituto della contumacia, sostituito con quello dell’assenza a seguito RAGIONE_SOCIALE modifiche introdotte dalla L. n. 67 del 2014 la quale, al fine di adeguare l’ordinamento interno ai principi sanciti in questa materia dalla CEDU, come interpretati dalla Corte EDU, ha inteso rafforzare le garanzie difensive -, l'”assenza dell’imputato” (così la rubrica del nuovo art. 420-bis cod. proc. pen.) può essere dichiarata sin dall’udienza preliminare: a) quando l’imputato, libero o detenuto, non sia presente all’udienza e, anche se impedito, abbia espressamente rinunciato ad assistervi (comma 1); b) quando risultino una serie di fatti (comma 2) dai quali possa presumersi che l’imputato sia a conoscenza del processo. Una volta che l’imputato sia dichiarato assente, egli, come detto, Ł rappresentato dal difensore.
Da ciò ne deriva che la sentenza emessa all’esito del giudizio dibattimentale non deve piø essere notificata all’imputato assente e che tale obbligo permane solo nel limitato caso previsto dall’art. 548, comma 2, cod. proc. pen., ossia quando la sentenza non Ł depositata nel termine (di legge o stabilito dal giudice), situazione quest’ultima non
verificatasi nel caso in esame essendo la motivazione della sentenza del Tribunale di Genova stata depositata entro il termine in essa indicato.
Del resto, si osserva che il legislatore, laddove ha voluto imporre un onere di notifica in favore dell’imputato assente, lo ha previsto in maniera espressa. E’ il caso dell’art. 429, comma 4, cod. proc. pen., il quale stabilisce che il decreto che dispone il giudizio Ł notificato all’imputato “non presente alla lettura del provvedimento”.
Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento nonchØ, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende. Così Ł deciso, 05/02/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME