Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28624 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28624 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/11/2023 della CORTE di APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Milano, con ordinanza del 20/11/2023, ha dichiarato inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato proposta ai sensi dell’art. 629 bis cod. proc. pen. da NOME COGNOME con riferimento alla sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Monza in data 21/7/2020, riformata in punto di pena con la sentenza del 22/6/2021 dalla Corte di Appello di Milano e irrevocabile dal 5/11/2021.
Il ricorrente è stato sottoposto a processo avanti al Tribunale di Monza.
In data 10 giungo 2017 lo stesso è stato dichiarato latitante e l’intero processo si è svolto in sua assenza.
Nel corso del processo l’imputato è stato assistito dal difensore di ufficio, presso lo studio del quale sono state effettuate tutte le notifiche.
Il Tribunale di Monza ha pronunciato sentenza di condanna nei suoi confronti il 21 luglio 2020.
Avverso la sentenza ha proposto appello il difensore d’ufficio.
La Corte di appello, con sentenza del 22 giugno 2021, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna.
La condanna è divenuta irrevocabile il 5 novembre 2021.
In data 26 settembre 2023 il difensore di NOME COGNOME ha proposto istanza di rescissione,evidenziando che il condannato aveva avuto conoscenza , della condanna solo in data 11 settembre 2023 allorché aveva letto e ricevuto una copia del proprio certificato del casellario, espressamente richiesto prima di fare rientro in Italia dall’Albania, dove era ininterrottamente stato durante gli ultimi anni.
Nell’istanza il condannato ha fatto presente di non avere mai avuto conoscenza della celebrazione del processo, di non avere avuto alcun contatto con il difensore nominato d’ufficio, di non avere mai ricevuto alcuna notifica o notizia della condanna fino alla data in cui aveva letto il proprio certificato elemento questo che risulterebbe dalla procura rilasciata in Albania con atto autenticato dal AVV_NOTAIO, allegato alla richiesta.
La Corte territoriale ha rigettato la richiesta, ritenendo che questa sia intempestiva e che il condannato non abbia adempiuto all’onere di allegare elementi idonei a dimostrare che l’istanza è stata depositata nei trenta giorni dalla conoscenza del processo. Ciò in quanto la circostanza indicata non sarebbe sufficiente a dimostrare che solo nel settembre 2023 il condannato ha avuto una conoscenza adeguata della celebrazione del processo.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il condannato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il viziò di motivazione evidenziando che la conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale, pure citando la sentenza n. 7485 della Seconda Sezione Penale di questa Corte, sarebbe errata. A ben vedere, infatti, con la documentazione prodotta il ricorrente avrebbe correttamente adempiuto all’onere di allegare elementi idonei a dimostrare la tempestività della richiesta.
In data 1° marzo 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il AVV_NOTAIO NOME COGNOME chiede che sia dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto al mancato adempimento dell’onere di allegazione di elementi idonei a dimostrare la tempestività della presentazione della richiesta di rescissione del giudicato.
Nello specifico la difesa rileva che gli elementi prodotti, la documentazione attestante il periodo in cui il condannato ha ricevuto la copia del certificato de casellario, sarebbero comunque idonei ad adempiere a quanto richiesto dalla giurisprudenza di legittimità in termini di onere di allegazione e non di provata
La doglianza è fondata.
2.1. Il condannato che formula la richiesta di rescissione del giudicato, che ha natura di impugnazione straordinaria, è tenuto a indicare e specificare i diversi elementi dimostrativi idonei a comprovare la tempestività della domanda rispetto al momento di effettiva conoscenza dell’atto, non potendo valere la mera allegazione di una data non precisa ed incerta, non verificabile in alcun modo e non suffragata da alcun dato di tipo oggettivo (così testualmente Sez. 2, n. 7485 del 18/01/2018, COGNOME, Rv. 272468 – 01; nello stesso senso da ultimo Sez. 5, n. 17171 del 23/01/2024, COGNOME, Rv. 286252 – 01).
In una corretta prospettiva interpretativa, d’altro canto, tale onere non è qualificabile nei termini di un vero e proprio onere probatorio quanto piuttosto è configurabile quale «rigoroso onere di specifica allegazione a fronte del quale, poi, spetta al giudice il potere di accertamento nel caso sussistano incertezze e dubbi al riguardo» (Sez. 5, n. 17171 del 23/01/2024, COGNOME, Rv. 286252 01).
La previsione di tale specifico adempimento, come più volte specificato, pure escludendo che si tratti di un onere dimostrativo, risulta opportuna e coerente con il sistema in quanto diversamente si finirebbe per lasciare all’assoluta discrezionalità del condannato la scelta del momento in cui prendere cognizione del provvedimento impugnato, sulla base della propria personale utilità, aggirando in tal modo la disciplina posta dall’art. 629 bis cod. proc. pen., che
prevede, a pena di inammissibilità, tempi brevi per l’impugnazione di un provvedimento già divenuto irrevocabile e, quindi, per travolgere il giudicato (Sez. 5, n. 17171 del 23/01/2024, COGNOME, Rv. 286252 – 01; Sez. 2, n. 7485 del 18/01/2018, COGNOME, Rv. 272468 – 01).
Nel caso di specie la Corte territoriale non si è conformata ai criteri ermeneutici cui pure ha fatto corretto riferimento.
Dall’istanza e anche dal testo del provvedimento impugnato risulta che il ricorrente ha allegato degli elementi specifici, la data di rilascio del certificato d casellario e la procura speciale redatta dal AVV_NOTAIO, dai quali far decorrere il termine di presentazione della richiesta di rescissione e dimostrare quindi la tempestività della stessa.
A ,fronte di tali elementi, peraltro documentalmente provati, la risposta fornita sul punto dalla Corte di appello, che si è limitata ad affermare che il condannato non ha adempiuto all’onere di allegazione ovvero che quanto indicato non sarebbe sufficiente, è apodittica.
A seguito della produzione dei citati atti, dai quali si può individuare con ragionevole precisione una data “certa” di conoscenza del processo, infatti, in assenza di elementi di segno contrario, l’onere di allegaziont.era da ritersi adempiuto e il giudice di merito era tenuto a verificare, piuttosto, la decisività o la sufficienza degli elementi indicati a dimostrare che il condannato aveva avuto conoscenza della celebrazione del processo o della condanna solo in quella data e non, piuttosto, in un momento precedente.
Ciò, peraltro, fornendo un’adeguata e puntuale motivazione delle ragioni poste a fondamento della ritenuta inidoneità degli specifici elementi allegati a dimostrare la tempestività della richiesta, non potendosi invece fare ricorso a illazioni o a congetture.
Per le esposte ragioni l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio affinché la Corte di appello di Milano, conformandosi a quanto in precedenza indicato, libera nel merito, proceda a un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di -Appello di Milano.
Così deciso il 26/3/2024