Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7542 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7542 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 16/09/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Brescia ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato avanzata dal ricorrente in relazione alla sentenza del Tribunale di Mantova, emessa l’11 dicembre 2024, irrevocabile il 12 maggio 2025, che lo aveva condannato in relazione al reato di cui all’art. 707 cod.pen.
La Corte di appello ha, preliminarmente, rilevato l’intempestività della richiesta, per non avere l’interessato fornito sicuri riferimenti sul momento nel quale aveva avuto conoscenza della sentenza emessa a suo carico.
In secondo luogo – e prescindendo da tale causa primaria di inammissibilità della richiesta – la Corte di appello ha ritenuto che il ricorrente, giudicato in assenza, aveva avuto effettiva conoscenza della pendenza del procedimento a suo carico, avendo nominato, nella fase delle indagini preliminari, all’atto della sua identificazione, un difensore di fiducia (AVV_NOTAIO), presso il quale aveva eletto domicilio e che aveva ricevuto regolare notifica tanto dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, che del decreto di citazione a giudizio, circostanze idonee a giustificare la dichiarazione di assenza.
Non Ł stata ritenuta favorevole alle ragioni del ricorrente la circostanza che il difensore di fiducia, in allora nominato, aveva rinunciato al mandato dopo tre mesi e mezzo dalla notifica del decreto di citazione a giudizio e prima che iniziasse il processo di primo grado nel quale il ricorrente era stato assistito da un difensore di ufficio – comunicandolo al ricorrente al proprio indirizzo di residenza tutt’ora valido; gravava, infatti, sul condannato, secondo la Corte di appello, un onere di diligenza rispetto al rapporto con il difensore di fiducia, che gli imponeva di informarsi sull’andamento del processo, rispetto al quale egli non aveva allegato elementi specifici idonei a scriminarlo e, cioŁ, a configurare un caso di ignoranza incolpevole della pendenza del processo.
Infine, la Corte ha giudicato tardiva – e per questo inammissibile – la richiesta subordinata di restituzione nel termine per impugnare la sentenza ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, deducendo:
violazione di legge ed, in particolare, dell’art. 629bis cod. proc. pen., per non avere la Corte tenuto in debito conto la circostanza che la nomina del difensore di fiducia e l’elezione di domicilio presso di lui, erano avvenute solo all’inizio delle indagini preliminari, all’atto della sua identificazione, senza che il ricorrente avesse piø avuto alcun rapporto con il legale.
Inoltre, mancava la prova che il ricorrente aveva ricevuto la lettera raccomandata con la quale il legale aveva rinunciato al mandato, non essendo presente agli atti la ricevuta di ritorno;
violazione di legge quanto alla declaratoria di inammissibilità dell’istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di condanna, dal momento che avrebbe dovuto essere applicata la disposizione che prevede un termine di trenta giorni per la richiesta, giustificata dagli stessi presupposti per ottenere la rescissione del giudicato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile per tardività della originaria richiesta di rescissione del giudicato e, comunque, perchØ proposto con motivi manifestamente infondati.
Il ricorrente non contesta i rilievi della Corte di appello sulla intempestività della richiesta di rescissione del giudicato per mancata allegazione specifica del momento in cui egli aveva preso conoscenza della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti e di cui si discute; il ricorrente, infatti, aveva affermato di averne avuto notizia, ‘per puro caso’, da un coimputato, in data non verificabile e da lui indicata in quella del 29 maggio 2025.
Deve ricordarsi che, in tema di richiesta di rescissione del giudicato, il ricorrente ha l’onere di allegare in modo rigoroso gli elementi idonei a comprovare la tempestività della domanda rispetto al momento dell’effettiva conoscenza del procedimento (Sez. 5, n. 17171 del 23/01/2024, Raileanu, Rv. 286252-01; Sez. 2, n. 13122 del 26/03/2025, Daif, non massimata).
Nella motivazione della prima decisione, si legge che’l’articolo 629-bis (già 625-ter) del codice di procedura penale, norma di chiusura del sistema del giudizio in assenza, ha il significato di escludere l’accesso ad un nuovo giudizio a chi si sia posto volontariamente nelle condizioni di non avere adeguata notizia del processo, ponendo a carico del ricorrente l’onere probatorio di dimostrare la incolpevole ignoranza dell’esistenza di un processo a suo carico; ai sensi del secondo comma del citato articolo, la richiesta deve essere presentata entro trenta giorni dal momento dell’avvenuta conoscenza della sentenza. La giurisprudenza di questa Corte ha piø volte precisato che sul condannato grava, se non un vero e proprio onere probatorio, quantomeno, un rigoroso onere di specifica allegazione, a fronte del quale, poi, spetta al giudice il potere di accertamento, nel caso sussistano incertezze e dubbi al riguardo; escludendo in capo all’istante un simile dovere di allegazione, infatti, si finirebbe per lasciare all’assoluta discrezionalità del condannato la scelta del momento in cui prendere cognizione del provvedimento impugnato, sulla base della propria personale utilità, aggirando in tal modo la disciplina posta dall’art. 629-bis cod. proc. pen., che prevede, a pena di inammissibilità, tempi brevi per l’impugnazione di un provvedimento già divenuto irrevocabile e, quindi, per travolgere il giudicato (così, in motivazione, Sez. 5, 17171 del 23/01/2024, Raileanu, Rv. 286252)’.
Nel caso in esame, il richiesto e rigoroso onere di allegazione non può ritenersi assolto, dal momento che non risulta in alcun modo verificabile quanto solo labialmente affermato dal ricorrente a proposito del momento in cui aveva avuto conoscenza della sentenza a suo carico.
Si osserva, peraltro, solo per completezza, che il primo motivo di ricorso sarebbe, comunque, manifestamente infondato, dovendosi richiamare il principio di diritto secondo il quale,in tema di rescissione del giudicato, la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, alla quale abbia fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza, salva l’allegazione, da parte del condannato, di circostanze di fatto che consentano di ritenere che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che questa non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l’incolpevole mancata conoscenza del processo per la condotta negligente dell’imputato, resosi di fatto irreperibile anche con il suo difensore, tanto da rendere impossibile la comunicazione della rinuncia al mandato per l’interruzione del rapporto professionale) (Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, Piunti, Rv. 283019).
Il secondo motivo rimane superato dalla mancata prova della conoscenza della sentenza nel termine di trenta giorni previsto dall’art. 175, comma 2bis , cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così Ł deciso, 27/01/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME