Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 36191 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 36191 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da NOME COGNOME n. a Firenze il DATA_NASCITA/2/1983 avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Firenze in data 7/11/2023 visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibi del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata ordinanza la Corte d’Appello di Firenze rigettava la richiesta rescissione del giudicato formulata da NOME in relazione alla sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Firenze il 18/12/2020, irrevocabile il 3/4/2021, che l’ condannato per il delitto di ricettazione di un ciclomotore di provenienza furtiva.
Ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione il difensore e procuratore speciale del condannato, deducendo:
2.1 la violazione ed erronea applicazione dell’art. 420bis, comma 2, cod.proc.pen. nel formulazione previgente le modifiche introdotte con d. Igs 150/22.
Il difensore, premesso che il NOME è stato giudicato in assenza, avendo il primo giudi ritenuto provata la conoscenza del procedimento a suo carico sulla base del verbale di dichiarazione di domicilio redatto dalla Polizia Municipale di Prato all’atto del contro ciclomotore, segnala che l’avviso di conclusione RAGIONE_SOCIALE indagini e il decreto di citazio giudizio venivano notificati al domiciliato indicato dal prevenuto ma nessuno dei due atti ricevuto da lui personalmente. Lamenta, quindi, l’inidoneità della dichiarazione di domicil costituire prova della conoscenza del processo in quanto l’atto riportava indicato un tito reato diverso (artt. 469/470 c.p.) da quello per cui è intervenuta condanna e difettava ogni indicazione circa la condotta contestata e l’autorità giudiziaria procedente. Aggiunge perché l’elezione o dichiarazione di domicilio possa fondare una presunzione di conoscenza del procedimento deve contenere elementi sufficienti ad individuare lo specifico fa contestato e l’autorità che procede, requisiti nella specie insussistenti, tenuto conto che specie la P.g. aveva ipotizzato un reato differente da quello in relazione al quale il P. esercitato l’azione penale e diverso è anche il luogo di accertamento in quanto, pur avend operato la polizia municipale di Prato, il processo a carico del condannato si è tenuto din il Tribunale di Firenze. La Corte territoriale ha motivato il rigetto dell’istanza di re richiamando il potere del P.m. di dare al fatto una diversa qualificazione giuridica all RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari senza, tuttavia, confrontarsi con le ulteriori diversità ed om segnalate dalla difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALE censure formulate. La Corte territoriale ha ritenuto del tutto rituale la dichiarazione di domicilio effettuata dal co dinanzi la Polizia Municipale di Prato che, in esito al controllo del ciclomotore sul q ricorrente viaggiava, aveva proceduto al sequestro del mezzo, avendo rilevato l’abrasione del numero di telaio.
Il difensore concentra la propria confutazione sulla asserita inidoneità del domic dichiarato (coincidente con la residenza del NOME) al fine della conoscenza del procediment prima e del processo poi in quanto l’atto non indicava il reato contestato dal P.m., enunziava il fatto e non specificava l’autorità giudiziaria procedente. Si tratta di requis la previgente formulazione dell’art. 161 del codice di rito non prescriveva e che concernevan comunque, informazioni note al prevenuto o all’epoca non disponibili.
Invero, quanto al fatto illecito addebitato, il NOME aveva subito il sequestro del mo di cui non era stato in grado di dimostrare la proprietà ovvero il legittimo possesso in qu
sfornito di documenti e che presentava il numero di telaio manomesso. In una fase così precoce RAGIONE_SOCIALE indagini gli operanti segnalarono in prima approssimazione RAGIONE_SOCIALE ipotesi di fal essendo emersa solo successivamente la provenienza furtiva del bene e alcun dettaglio in ordine alla esatta qualificazione della condotta o all’autorità procedente poteva essere for nello specifico contesto in cui fu resa dal AVV_NOTAIO la dichiarazione ex art. 161 cod.proc. Deve, inoltre, rimarcarsi che non vi è alcun dubbio che la dichiarazione di domicilio di c tratta sia stata espressa in relazione al procedimento iscritto a carico del ricorrente a s della notitia criminis acquisita dalla Polizia Municipale di Prato.
1.1 La difesa, nel tentativo di contestare la correttezza della dichiarazione di asse effettuata dal primo giudice nei confronti del ricorrente, omette di rapportarsi critica con il dato dirimente costituito dal fatto che presso il domicilio dichiarato dal NOME positivamente eseguite sia la notifica dell’avviso di conclusione RAGIONE_SOCIALE indagini che del dec di citazione a giudizio, la cui scansione temporale e le cui modalità la Corte territori esaustivamente richiamato alle pag. 2/3, senza che la difesa abbia in alcun modo contestato che detti atti siano stati portati a conoscenza dell’imputato seppur materialmente ricevuti familiari conviventi.
Questa Corte ha in più occasioni chiarito che in tema di rescissione del giudicato l’effet conoscenza del procedimento deve essere riferita all’accusa contenuta in un provvedimento formale di “vocatio in iudicium”, sicché non può desumersi dalla mera dichiarazione o elezion di domicilio operata nella fase RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari, quando ad essa non sia seguita notifica dell’atto introduttivo del giudizio in detto luogo, ancorché a mano di soggetto di dal destinatario, ma comunque legittimato a ricevere l’atto (Sez. 6, n. 21997 del 18/06/202 Rv. 279680 – 01;Sez. 5, n. 19949 del 06/04/2021, Rv. 281256 – 01).
2.Alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processual e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma, 11 luglio 2024
La Consigliera estensore
La Presidente