Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 37666 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 37666 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a RIMINI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, nella persona del sostituto NOME COGNOME, con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Bologna, con ordinanza del 5 aprile 2024, GLYPH ha dichiarato inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629 bis cod. proc. pen. presentata il 28 marzo 2024 nell’interesse di NOME COGNOME in relazione alla sentenza della corte di Appello di Bologna irrevocabile il 10 novembre 2020 di condanna in ordine al reato di cui all’art. 416 cod. pen.
1.1.La Corte di Appello ha dichiarato inammissibile la richiesta rilevando che:
non risultava essere stata rilasciata al difensore una valida procura speciale per la presentazione dell’istanza;
l’istanza era stata presentata oltre il termine previsto dall’art. 629 bi comma 2 cod. proc. pen., ovvero oltre i trenta giorni dal momento dell’avvenuta conoscenza della sentenza, essendo stato COGNOME presente al processo e al momento della lettura del dispositivo della sentenza il 7 febbraio 2020;
in ogni caso l’istituto della rescissione del giudicato è applicabile solo ai procedimenti nei quali sia stata dichiarata l’assenza dell’imputato.
2.Avverso l’ordinanza, ha presentato ricorso il condannato, a mezzo del proprio difensore, formulando nove motivi.
2.1. GLYPH Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge in relazione alla dichiarazione di inammissibilità per difetto di procura speciale. Il difensor afferma che in atti vi era la procura speciale per la presentazione dell’istanza di rescissione.
2.2. GLYPH Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge rilevando che la contestazione del reato associativo per il quale vi era stata condanna era generica e aveva impedito di esercitare il diritto di difesa.
2.3. GLYPH Con il terzo motivo, ha dedotto la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del reato associativo rilevando che lo stesso non era configurabile per difetto degli elementi costitutivi.
2.4. GLYPH Con il quarto motivo, ha dedotto la violazione di legge in relazione allo stralcio operato dalla Procura della Repubblica di Rimini per la posizione processuale dei singoli indagati con mutazione del numero di registro generale in violazione del principio del contraddittorio e della formazione della prova in sede dibattimentale.
2.5. GLYPH Con il quinto motivo, ha dedotto la violazione di legge in relazione alla inesistenza dei reati fine e contestati. GLYPH
(9,
2.6. GLYPH Con il sesto motivo, ha dedotto la violazione di legge per avere la Corte ritenuto non applicabile l’istituto della rescissione. Il difensore osserva che l’imputato era stato inizialmente dichiarato assente e che la dichiarazione di assenza era stata revocata all’ultima udienza in appello, dopo che COGNOME aveva presenziato alla lettura del dispositivo con la conseguenza che doveva ritenersi applicabile l’istituto della rescissione.
2.7. GLYPH Con il settimo motivo, ha dedotto la violazione di legge per avere la Corte ritenuto tardiva l’istanza di rescissione.
2.8. GLYPH Con l’ottavo motivo, ha dedotto la violazione di legge in relazione alla statuizione relativa alla confisca.
2.9. GLYPH Con il nono motivo, ha dedotto la violazione di legge ed in particolare il mancato rispetto dell’art. 111 cost.
Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi . inammissibile il ricorso.
4.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
In atti vi è la procura speciale rilasciata dal difensore anche in relazione alla presentazione della richiesta di rescissione del giudicato. Tuttavia appare assorbente il rilievo della Corte di Appello con cui è stata dichiarata l’inammissibilità della richiesta di rescissione per radicale assenza dei presupposti di legge. La disposizione di cui all’art. 629-bis cod. proc. pen. vigente fino al 29.12.2022, applicabile al caso in esame, prevede che il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l’assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo: nel caso in esame COGNOME aveva assistito alla lettura del dispositivo della sentenza di cui ha chiesto la rescissione
La rescissione del giudicato è destinata ad offrire una forma di tutela all’imputato non presente fisicamente in udienza, attraverso la proposizione di un mezzo straordinario di impugnazione diretto al superamento del giudicato ed alla nuova instaurazione ab initio del processo in situazioni di mancata partecipazione del soggetto accusato, a causa dell’ignoranza incolpevole della celebrazione del processo, che non siano state intercettate e risolte in precedenza in sede di cognizione.
Nel caso di specie come osservato dalla Corte, il ricorrente non era assente, in quanto aveva presenziato alla lettura del dispositivo. GLYPH Il contenuto della
richiesta di rescissione era relativo a censure attinenti al merito della v processuale, come se attraverso la stessa fosse possibile introdurre un ulter gradi di giudizio.
La pronuncia di inammissibilità della Corte di Appello è, dunque, pienamente conforme al diritto, mentre con i motivi del ricorso ancora una volta ricorrente ha introdotto censure attinenti alla statuizione relativ responsabilità, del tutto estranee allo strumento della rescissione.
5.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila favore della cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de ammende
Deciso in Roma il 26 settembre 2024.