Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 212 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 212 Anno 2023
Presidente: COGNOMEME NOME
Relatore: COGNOMEME NOME
Data Udienza: 13/09/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOMEME NOME NOME a SAN VINCENZO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOMEME;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso que Corte di cassazione NOME COGNOMEME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATI -0
Con ordinanza del 2.1 marzo 2022 (dep. il 10 aprile 2022) la Corte di appello di Roma ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato (art. 629-bis cod. proc. pen.) ava nell’interesse di NOME COGNOMEME in relazione alla sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma in data 29 ottobre 2020 (irrevocabile il 12 febbraio 2021), con la quale ella è stata condanna alle pene ritenute di giustizia per il delitti di bancarotta fraudolenta patrimo documentale (commessi il 22 marzo 2018).
Il difensore dell’imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la dett ordinanza, denunciando – con un unico motivo l’omissione o la manifesta illogicità dell motivazione (richiamando gli artt. 125 e 606, comma 1, e), cod. proc. pen.).
In particolare, ha addotto che la ricorrente non ha avuto effettiva conoscenza de giudizio celebrato nei suoi confronti, poiché:
l’avvocato NOME COGNOMEME – suo difensore, presso il quale aveva eletto domicilio dopo l’interrogatorio cui la COGNOMEME si è sottoposta a seguito del ricevimento dell’avvis conclusione delle indagini (di cui il detto difensore l’aveva resa edotta) e che av presentato memoria, l’aveva rassicurata, rappresentandole per le vie brevi che il Pubblic ministero avrebbe esercitato l’azione solo nei confronti della coindagata e che, in relazi alla posizione della COGNOMEME, sarebbe stata disposta l’archiviazione;
a fronte dell’esercizio dell’azione penale anche nei suoi confronti, la ricorrente non avuto notizia né della fissazione dell’udienza preliminare né del disposto giudizio, essen stata dichiarata assente a seguito delle notifiche nel domicilio eletto, presso l’AVV_NOTAIO che non le ha mai rappresentato niente, ed anzi ha abbandonato la difesa (peraltro, anche in altro procedimento), non partecipando ad alcuna udienza, non presentando la lista dei testimoni, e non comunicando alla COGNOME neppure la richiesta di pagamento dei compensi avanzata (sempre presso il domicilio eletto) da parte dell’AVV_NOTAIO per l’attività sv quale difensore d’ufficio (rectius: nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen.; cfr. verbale dell’udienza del 29 ottobre 2020) in relazione alle quali il 18 giugno 2021 la COGNOME ricevuto la notifica di un decreto ingiuntivo;
soltanto il 9 giugno 2021 l’AVV_NOTAIO ha dato notizia alla ricorre dell’emissione di un ordine di carcerazione per la pena a lei inflitta all’esito del procedim
Pertanto, ad avviso della difesa, la mancata conoscenza da parte della ricorrente della celebrazione del giudizio sarebbe incolpevole, poiché determiNOME dal comportamento in violazione delle regole deontologiche posto in essere dal suo difensore, cui ella invece avev costantemente richiesto notizie del procedimento, ricevendo false rassicurazioni (dato questo non smentito dagli elementi probatori in atti e confermato dalla successiva assenza i udienza del difensore anche nell’udienza relativa ad altro procedimento); la motivazione con la quale la Corte territoriale ha rigettato la richiesta di rescissio giudicato sarebbe illogica poiché sarebbe fondata sul fatto che la COGNOMEME è già stata sottopost ad altri procedimenti penali e non avrebbe considerando che ella è un soggetto in età avanzata di cultura medio bassa (ed è stata peraltro assolta da altra imputazione d bancarotta per distrazione); e, comunque, il Giudice di merito avrebbe omesso l’accertamento della conoscenza da parte dell’imputata del procedimento e dell’abbandono di difesa da parte del suo difensore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Ai sensi dell’art. 629-bis, comma 1, cod. proc. pen. «il condannato o il sottoposto misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto
(A,./
assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualor provi che l’assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo».
Si tratta di una «regola “ripristinatoria”» (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019 – dep. 20 Ismail, Rv. 279420 – 01) che opera nel caso in cui, nel corso del procedimento, non abbiano avuto applicazione le altre regole in tema di mancata presenza e di ripristino delle condizio iniziali in caso di accertamento tardivo della assenza inconsapevole dell’imputato (cfr. particolare, artt. 420-bis, comma 4, 489, comma 2, e art. 604, comma 5 -bis, cod. proc. pen.; ivi; cfr. pure Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020 – dep. 2021, NOME, R.v. 280931 – 01).
Al fine di comprenderne l’ambito di operatività deve rilevarsi che, tra gli «indi conoscenza” del processo», la legge processuale (cfr. art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen.) – per quel che qui importa – – contempla la dichiarazione o elezione di domicilio e la nomina un difensore di fiducia; a tali indici, tuttavia, non può attribuirsi la valenza di pre (Sez. U, n. 23948/2020, cit.). Inoltre, occorre osservare:
che «la elezione domicilio essere “seria” e reale, dovendo essere apprezzabile un rapporto tra il soggetto ed il luogo presso il quale dovrebbero essere indirizzati gli at non “disattenta” (tanto che, nel caso – che nella fattispecie non ricorre – in cui non nomina fiduciaria, «l’elezione di domicilio presso il difensore di ufficio può ritenersi effi fine non solo della regolarità formale della notifica ma per poter avere la certezza che l così notificato giunga a conoscenza del destiNOMErio, solo quando vi sia un effetti collegamento tra la persona ed il luogo eletto», «dovendo il giudice, in ogni caso, verific anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l’effettiva instaurazione di un rap professionale tra il legale domiciliatario e l’indagato, tale da fargli ritenere con certez quest’ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa»);
e che anche «la nomina del difensore di fiducia» va letta nel senso della su «effettività»: perché vi si possa attribuire rilievo al fine dell’instaurazione di un « rapporto informativo tra difensore ed assistito, va intesa quale nomina accettata» (ivi).
Dunque, sulla base del vigente ordito normativo così interpretato, deve affermarsi che:
«l’art. 420-bis cod. proc. pen. estende la possibilità di procedere in absentia ai casi in cui, ricorrendo le date situazioni, tali da giustificare una esigibile diligenza dell’intere notifica sia stata “possibile” a mani di soggetti diversi dall’interessato»;
in sostanza, nel corso del procedimento «si procede solo a fronte della certezza della conoscenza del processo (o della volontaria sottrazione alla conoscenza)»;
e dopo la sua conclusione viene in rilievo «la disciplina della rescissione del giudic che (pur ragionevolmente non potendo certo escludersi che venga dedotto l’errore di valutazione del giudice nel considerare la parte a conoscenza della chiamata in giudizio) f chiaramente riferimento non al superamento di una presunzione ma alla indicazione di vicende concrete, non note al giudice, che hanno impedito la partecipazione al processo»;
– anche «la manifesta mancanza diligenza informativa» rientra tra le «circostanze valutabili nei casi concreti» sia pure «non di per sé determinanti, su di un piano solo astra per potere affermare la ricorrenza della “volontaria sottrazione”», quantunque «il concetto “mancata diligenza”» non possa essere «trasfornna automaticamente in una conclamata volontà di evitare la conoscenza degli atti, ritenendola sufficiente per fare a meno della pr della consapevolezza della vocatio in ius per procedere in assenza» (ivi).
Infine, deve rilevarsi che «in tema di rescissione del giudicato, la colpevole mancat conoscenza della celebrazione del processo non richiede che l’imputato si sia deliberatamente sottratto alla vocatio in iudícium con comportamenti a ciò finalizzati, essendo sufficiente che si sia posto consapevolmente e volontariamente nella condizione di sottrarsi alla conoscenza del processo, indipendentemente dai motivi di tale comportamento» (Sez. 3, n. 35426 del 13/05/2021, Sejdini, Rv. 281851 – 01).
1.2. Tanto premesso, non è qui in discussione l’effettività del rapporto professiona che la ricorrente aveva instaurato con l’AVV_NOTAIO. Risulta in atti che NOME COGNOMEME il giorno 12 febbraio 2019, ha ricevuto a mani proprie la notifica dell’avviso di conclus delle indagini ed ella ha contestualmente nominato difensore di fiducia la menzioNOME professionista; e che quest’ultima, inoltre, il 19 febbraio 2019 ha depositato nomina fiducia da parte della COGNOMEME, con elezione di domicilio presso il suo studio. Inoltre, nel ricorso rappresentato che la COGNOME, dopo l’emissione di avviso di conclusione delle indagini, si sottoposta ad interrogatorio, cui ha fatto seguito pure una memoria redatta dall’AVV_NOTAIO.
Piuttosto, la ricorrente ha addotto la propria ignoranza incolpevole della celebrazion del giudizio, a cagione delle assicurazioni (sul fatto che esso sarebbe stato archiviat dell’omessa notizia, da parte dello stesso difensore domiciliatario, degli atti di vocatio in iudicium a lei notificati presso quest’ultimo. Ebbene, sotto tale profilo è dirimente consider che la Corte di appello ha fondato il diniego dell’istanza di rescissione sul mancato eserciz da parte della RAGIONE_SOCIALE, del proprio onere di vigilanza rispetto all’operato del proprio difens rimarcando che le allegazioni difensive (sopra riportate) e volte a denunciare u comportamento dell’AVV_NOTAIO contrario ai propri doveri professionali non hanno trovato riscontro documentale. Tale conclusione non può dirsi manifestamente illogica, alla luce dei medesimi assedi reiterati in questa sede né sulla scorta della mancata partecipazione dello stesso difensore alle udienze o della notifica presso lo stesso difensore della domanda d corresponsione degli onorari da parte dell’AVV_NOTAIO, che non hanno puntuale e diretta inerenza all’obbligo di informare il cliente che, si assume, sarebbe stato del tutto omesso parte dell’AVV_NOTAIO. Ancora, nell’iter su cui si fonda il diniego, non è cent riferimento alle precedenti condanne riportate dalla COGNOMEME, quale dato dimostrativo della sua consuetudine con i «meccanismi processuali», il che è a dirsi a fori -fori se si considera che la Corte di appello ha comunque evidenziato pure che è stato solo asserito che la condanNOME si
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sia affidata alle assicurazioni – pure non documentate – ricevute dall’AVV_NOTAIO dopo suo interrogatorio.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. deve disporsi la condanna della ricorrente pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 13/09/2022.