Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 6575 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 6575 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG ETTORE COGNOME
Il Proc. Gen. chiede che la Corte accolga il ricorso e annulli con rinvio l’ordinanza
NOME
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza del 23 maggio 2023 la Corte di appello di Bologna ha rigettato l’istanza di rescissione del giudicato, formatosi il 20 dicembre relativo alla sentenza della stessa Corte territoriale del 4 novembre 2020 c quale fu confermata la condanna inflitta a NOME dal Tribunale Bologna il 25 febbraio 2018.
Il difensore di NOME ha proposto ricorso per cassazion avverso tale ordinanza deducendo, ex 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen l’erronea applicazione degli artt. 420-bis, 420-quater, 420-quinquies, 179, 591, 629-bis cod. proc. pen., 6 CEDU. La Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la mancata, incolpevole, conoscenza del processo: la ricorrente sareb venuta a conoscenza della celebrazione del processo solo con la notifica dell’ord di esecuzione il 17 aprile 2023 al difensore. La dichiarazione di assenza si f sulla notifica degli atti al difensore di ufficio presso cui l’indagata, al sequestro, elesse domicilio, durante le indagini preliminari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato. La Corte di appello di Bologna, in punto di fatt rilevato che la ricorrente fu dichiarata assente all’udienza del 21 febbraio 20 quanto il decreto di citazione a giudizio fu notificato al difensore di uffic richiamando i principi della sentenza n. 26 del 2019, ed affermando che «la mer elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio non è di per sé presupposto i alla dichiarazione di assenza», la Corte territoriale ha ritenuto che la ric non abbia allegato alcun fatto idoneo a sostenere la richiesta di rescission giudicato; che «ella non abbia potuto, senza sua colpa, mantenere un rappor con il difensore…» di cui conosceva i contatti, sicché avrebbe potuto infor della sua posizione.
1.1. L’ordinanza è stata emessa in violazione di legge. L’elezione di domici presso il difensore d’ufficio è avvenuta il 22 dicembre 2013 all’atto del sequ ed il nominativo del difensore di ufficio fu fornito tramite il call-center. L’i risultava residente all’estero. Tutti gli atti successivi sono stati not difensore di ufficio. La dichiarazione di assenza è stata effettuata anche dal Gi per l’udienza preliminare con l’ordinanza emessa all’udienza del 2 novembre 2016 Il fatto allegato dalla ricorrente era, dunque, la mancata conoscenza del proce della vocatio in iudicium, essendo inidonea a tal fine l’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio effettuata nella fase delle indagini preliminari.
1.2. Per le Sez. Unite (n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, COGNOME, R 279420 – 01) «Ai fini della dichiarazione di assenza non può considerar presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio parte dell’indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in pre di altri elementi, che vi sia stata l’effettiva instaurazione di un professionale tra il legale domiciliatario e l’indagato, tale da fargli rite certezza che quest’ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si si sottratto volontariamente alla stessa (principio affermato in relazione a fattis precedente all’introduzione dell’art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103)».
1.3. Successivamente alla sentenza COGNOME, la giurisprudenza ha affermato principio, che va ribadito, per cui in tema di rescissione del giudicato, dall’e del domicilio effettuata dall’indagato anteriormente all’introduzione del comma bis dell’art. 162 cod. proc. pen. da parte dell’art. 1 della legge 23 giugno 20 103 – presso il difensore d’ufficio nella fase delle indagini preliminari non dis una presunzione di conoscenza del processo o di volontaria sottrazione allo stes automaticamente preclusiva della rescissione del giudicato, dovendo il giudi verificare, attraverso ulteriori indici, l’effettiva instaurazione del professionale tra il legale domiciliatario e l’indagato, tale da fargli rite certezza che quest’ultimo abbia avuto conoscenza del processo ovvero si si volontariamente sottratto ad esso (Sez. 3, n. 11813 del 24/11/2020, dep. 202 Zagaralli, Rv. 281483 – 01).
Come correttamente rilevato dal Procuratore generale, dopo la sentenza COGNOME la giurisprudenza ha affermato che, in tema di rescissione del giudic l’effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all’accusa conten in un provvedimento formale di vocatio in iudicium, sicché non può desumersi dalla mera dichiarazione o elezione di domicilio operata nella fase delle inda preliminari, quando ad essa non sia seguita la notifica dell’atto introdutti giudizio in detto luogo, ancorché a mano di soggetto diverso dal destinatario, comunque legittimato a ricevere l’atto (Sez. 6 n.21997 del 18 giugno 2020).
1.4. La giurisprudenza richiamata dalla Corte di appello si riferisce a diversi, come l’elezione di domicilio presso il difensore di fiducia, e non di u La Corte territoriale ha, poi, richiamato Sez. 5, n. 31201 del 15/09/2 COGNOME, Rv. 280137 – 01 ma non ne ha correttamente applicato i principi poiché tale sentenza, dopo aver ricostruito le questioni relative al processo in as ha affermato che «… il requisito della «incolpevole mancata conoscenza de celebrazione del processo» non assume altro significato se non quello di esclud all’assente pur sempre volontario l’accesso ad un nuovo giudizio, a colui cioè si sia volontariamente posto nelle condizioni di non ricevere adeguata notizia
processo, dimostrando così implicitamente di non volervi partecipare. Dunque, l’art. 629-bis c.p.p. attribuisce al giudice della rescissione il compito di valutare l sintomaticità in tal senso dei comportamenti tenuti all’imputato rimasto assente nel corso dell’intero processo, soprattutto nel caso in cui questi abbia avuto cognizione della pendenza del procedimento, senza instaurare però alcun automatismo in riferimento alle condizioni che, ai sensi dell’art. 420-bis c.p.p., autorizzano il giudice della cognizione a procedere in sua assenza. Automatismo a cui peraltro, come chiarito dalle citate Sezioni Unite AVV_NOTAIO, nemmeno quest’ultimo può ricorrere, dovendo per l’appunto, nella ricorrenza di tali condizioni comunque accertare l’effettiva adeguata conoscenza del processo ricevuta dall’assente e comunque l’eventuale volontaria sottrazione a tale conoscenza…».
1.5. Una volta allegato il fatto processuale idoneo a dimostrare la mancata conoscenza del processo, è compito del giudice verificare se sussistono le condizioni per la rescissione. È del tutto inidonea a tale dimostrazione la conoscenza dei recapiti del difensore di ufficio, in assenza di concreti elementi, non indicati dall’ordinanza impugnata, dell’esistenza di un reale rapporto con il difensore di ufficio.
1.6. Per altro, la richiamata sentenza COGNOME si è occupata di un caso del tutto analogo a quello in esame ed è giunta a conclusioni opposte rispetto a quelle della Corte di appello: la Corte di cassazione ha annullato con rinvio l’ordinanza del giudice distrettuale che aveva ritenuto che l’imputato versasse in stato di colpevole ignoranza in merito alla celebrazione del giudizio, per il solo fatto di non aver mantenuto i contatti con il difensore d’ufficio presso il quale aveva eletto domicilio all’atto della identificazione.
Si impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bologna che si atterrà ai principi di diritto sopr esposti.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bologna.
Così deciso il 24/10/2023.