Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 50084 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 50084 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME COGNOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA; avverso la ordinanza del 06/02/2023 della Corte di Appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con atti allegati; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Firenze, con l’ordinanza impugnata, depositata il 2 marzo 2023 ed in pari data comunicata al difensore del ricorrente, che ha tempestivamente proposto impugnazione, ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato formulata nell’interesse del condannato, oggi ricorrente, che aveva dedotto l’incolpevole mancata conoscenza del processo celebrato libero pede in sua assenza, giacché la vocatio in iudicium per quella contestazione e tutte le successive notifiche di quel processo erano state indirizzate al domicilio eletto in data 25 marzo 2014 e, riscontratane la inidoneità, presso il difensore di ufficio domiciliatario ex lege, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., senza che l’imputato avesse con questi intrattenuto alcuna forma di contatto professionale per l’intera durata del processo.
Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore e procuratore speciale del condannato, deducendo i motivi in appresso sinteticamente indicati, secondo quanto prescrive l’art. 173, comma 1, cod. proc. pen.:
La Corte d’appello ha messo in rilievo che la elezione di domicilio, in un atto in cui si dava conto dell’esistenza del procedimento penale a carico dell’indagato, costituiva presupposto idoneo per la celebrazione del giudizio in assenza dell’imputato ai sensi dell’art. 420 bis cod. proc. pen.; l’imputato, avuta conoscenza del procedimento, aveva comunque l’onere di attivarsi per mantenere i contatti con il difensore di ufficio nominato e di verificare che il domicilio eletto fosse idoneo alla funzione da lui stesso scelta; rilevava, ancora, la Corte che nel corso del processo celebrato in assenza, all’udienza del 18 maggio 2016, si verificava che un avvocato (diverso dal difensore di ufficio presente) presente in udienza rappresentava che l’imputato era detenuto per altro titolo ed era fiduciariamente assistito (in quel diverso processo) dall’AVV_NOTAIO. Il Tribunale, quindi, differiva l’udienza e disponeva la traduzione dell’imputato. Tanto basta, ad avviso della Corte territoriale e del Pubblico ministero presso questa Corte che ha presentato le conclusioni scritte, per avere certezza che l’imputato conoscesse del processo pendente ed avesse consapevolmente scelto di non presenziare alle udienze successive, all’esito delle quali fu adottata la decisione divenuta poi irrevocabile. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Vizio esiziale di motivazione per mancanza e manifesta illogicità della valutazione operata dalla Corte circa il difetto dei presupposti di fatto e le condizioni in diritto della dedotta incolpevole mancata conoscenza del processo. La Corte territoriale trae argomento dalla casuale presenza in udienza di un difensore “terzo”, che forniva indicazioni circa lo stato detentivo (per altra causa) dell’imputato e circa la nomina (in quel diverso processo) di un difensore di
fiducia. La traduzione disposta dal Tribunale non ebbe effetto, giacché l’imputato risultò nelle more scarcerato, ma è certo che non venne a lui notificato il verbale di quella udienza con allegato il decreto che dispone il giudizio, al fine di renderlo edotto della pendenza del processo a suo carico e della vocatio in iudicium. La Corte ha dunque omesso ogni dovuto approfondimento istruttorio al fine di investigare la reale volontà dell’allora imputato di sottrarsi al processo secondo una scelta volontaria, consapevole ed informata.
Violazione e falsa applicazione della legge penale sono dedotte col secondo motivo di ricorso con riferimento alla nullità del verbale di elezione di domicilio del 25 marzo 2014, mai sottoscritto dall’allora indagato, dal che consegue la illegittimità delle notifiche effettuate presso il difensore di ufficio domiciliatario ex lege.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato; resta assorbito il secondo.
Nel merito della non riconosciuta ignoranza del processo, in allora pendente a carico dell’odierno ricorrente, come già affermato di recente anche da questa stessa sezione della Corte (Sez. 2, n. 2400, del 23710/2020, NOME, dep. 2021, n.m.; Sez. 2, n. 29702 del 16/9/2020, NOME, n. m.; Sez. 2, n. 33623 del 10/9/2020, COGNOME, n. m.; Sez. 2 n. 26105 del 16/7/2020, n. m.), la connessione logica e funzionale tra il processo in assenza e il rimedio ripristinatorio previsto dall’art. 629 bis, cod. proc. pen. (volto a rimediare all’erronea valutazione, eventualmente avvenuta in sede di dichiarazione di assenza, o a far emergere condizioni obiettive che, pur in presenza dei casi tipizzati dall’art. 420 bis cod. proc. pen., hanno di fatto impedito la conoscenza effettiva del processo) «impone di adottare le medesime regole di apprezzamento della conoscenza del processo da parte dell’imputato, su cui grava l’onere di dedurre l’esistenza dei presupposti per attivare il rimedio previsto dall’art. 629 bis cod. proc. pen.>> (Sez. 2 n. 33623/2020, cit.), così come fissat(i dalle Sezioni unite (n. 23948 del 28/11/2019 dep. 2020, NOME, Rv. 279420), che hanno enunciato il principio di diritto secondo il quale «ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio, da parte dell’indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l’indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest’ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente allo stesso». Principio in qualche modo conseguente al precedente affermato, con riferimento alla diversa prospettiva 28/2/2019 (ric. Innaro, Rv. 275716). processuale della “vecchia” rimessione in termini, da Sez. U. n. 28912, del
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1.1. Ebbene, pur volendo prescindere dalla detenzione ad altro titolo al momento della celebrazione del processo, è certo che l’atto di elezione di domicilio del 25 marzo 2014 ebbe luogo nell’ambito del procedimento, senza alcuna contezza del successivo sviluppo processuale di quel procedimento. L’elemento di ipotizzabile conoscenza del futuro processo evidenziato dalla Corte territoriale e nelle conclusioni del P.g., oltre ad essere di per sé equivoco, non appare comunque idoneo al fine di ritenere che l’imputato avesse stabilito, in quel futuro processo, un effettivo contatto con il difensore (espressamente qualificato di ufficio) e si colloca comunque in una fase precedente a quella della vocatio in iudicium.
Né può assumere efficacia dirimente la casuale vicenda verificatasi all’udienza del 18 maggio 2016 ed il conseguente ordine di traduzione, neppure eseguito per la liberazione dell’imputato intervenuta nelle more. Ed invero, il difensore “terzo” presente casualmente in udienza rappresentò solo quanto a sua conoscenza: lo stato detentivo dell’imputato, ad altro titolo, ed il nome del difensore di fiducia dell’imputato in quel processo; ma da tale casuale cognizione del Tribunale non scaturì la notifica all’imputato del verbale di udienza con allegato il decreto che dispone il giudizio, con avviso della facoltà di nominare, per il processo, un difensore di fiducia, non potendo di certo ritenersi equipollente a tali fini l’ordine di traduzione, che non contiene le informazioni e gli avvisi propri della vocatio in iudicium.
1.2. Non può dunque trarsi argomento da quella informazione per affermare la conoscenza certa del processo da parte dell’imputato, né sono evidenziati altri elementi (rapporti o contatti tra il difensore di ufficio presente all’udienza del 18 maggio 2016 e l’imputato detenuto ad altro titolo) capaci di rappresentare che l’imputato fu informato della pendenza del processo dal difensore di ufficio.
In ragione delle considerazioni che precedono, e in difetto di elementi obiettivi in grado di dimostrare l’effettiva conoscenza del processo da parte del ricorrente, il ricorso va accolto. L’ordinanza impugnata dev’essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per nuova valutazione della domanda di rescissione del giudicato, che tenga conto dei principi di diritto enunciati sul tema dalla giurisprudenza di legittimità e poco sopra richiamati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 dicembre 2023.