Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 42131 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 42131 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 21/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; dato atto che si è proceduto a trattazione scritta
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 9 febbraio 2023, la Corte di appello di Firenze rigettava la richiesta di rescissione del giudicato avanzata nell’interesse di NOME in relazione alla sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Prato il 17 maggio 2021 per la violazione dell’art. 495 cod. pen..
La Corte osservava che:
con il verbale di identificazione del 24 novembre 2015, l’imputato (declinando generalità diverse da quelle poi accertate) aveva nominato difensore di fiducia l’AVV_NOTAIO, eleggendo domicilio presso il suo studio professionale;
lAVV_NOTAIO aveva depositato presso l’ufficio Gip l’atto di rinuncia al mandato quasi due anni dopo, il 16 ottobre 2017, pochi giorni prima della celebrazione dell’udienza preliminare, dopo avere ricevuto la notifica dell’avviso di fissazione della relativa udienza (del 9 febbraio 2017);
il 19 ottobre 2017, il AVV_NOTAIO aveva nominato l’AVV_NOTAIO difensore d’ufficio del prevenuto;
il decreto che dispone il giudizio era del 26 settembre 2018 – per l’udienza dibattimentale del 7 dicembre 2018 – e l’imputato risultava, all’udienza preliminare, “libero assente” (perché già munito di difensore di fiducia presso il quale aveva eletto domicilio), e difeso dall’indicato legale d’ufficio; il decreto gli era stato notificato presso il permanente domiciliatario AVV_NOTAIO, il 16 ottobre 2018;
in tutte le udienze dibattimentali l’imputato era stato dichiarato “assente” e difeso d’ufficio dall’AVV_NOTAIO (pur se elettivamente domiciliato presso l’AVV_NOTAIO).
Alla stregua di tali premesse processuali – la nomina di un difensore di fiducia e l’elezione di domicilio presso lo stesso – doveva dedursi che l’imputato avesse avuto conoscenza del processo (Cass. Rv. 283019 e 280305; n. 7172/2021) senza che avesse rilievo alcuno la rinuncia al mandato del difensore indicato.
A fronte di tali elementi non ne era stato dedotto alcuno di ulteriore, così da non potersi dedurre l’incolpevole ignoranza del processo da parte dell’imputato.
Propone ricorso il prevenuto, a mezzo del proprio difensore e procuratore speciale, deducendo con l’unico motivo, la violazione di legge.
La Corte d’appello aveva rigettato l’istanza di rescissione in base alla sola elezione di domicilio, da parte del prevenuto, presso un difensore da lui stesso nominato di fiducia. Omettendo pertanto l’esame di tutte le ulteriori circostanze dedotte nell’istanza.
L’unico atto portato a conoscenza del ricorrente era il verbale di identificazione del 24 febbraio 2016 (rectius: 24 novembre 2015), dal medesimo sottoscritto.
Il difensore di fiducia aveva poi rinunciato al mandato il 17 ottobre 2017 (rectius: 16 ottobre 2017), un giorno prima della celebrazione dell’udienza preliminare, avvenuta il 18 ottobre 2017 (NB: il decreto che dispone il giudizio è del 26 settembre 2018).
Sia il difensore di fiducia, sia il difensore d’ufficio successivamente nominato avevano negato, al difensore che sottoscrive il ricorso, di avere avuto alcun contatto con il prevenuto. Questi, poi, aveva sempre mantenuto la propria residenza in Prato in INDIRIZZO.
Alla luce dei principi di diritto fissati dalla pronuncia delle Sezioni unite n. 43948/2020 (e delle sentenze n. 44194/2022 e 31202/2020) l’istanza, date le superiori premesse, avrebbe dovuto essere accolta.
Per rigettarla, infatti, sarebbe stato necessario dimostrare la effettiva conoscenza del prevenuto circa la sua vocatio in ius e, in caso di sua assenza, la inequivocabile volontà di non comparire nel processo.
Alla luce degli interventi normativi e della giurisprudenza sovranazionale non è più possibile presumere la conoscenza del processo ma occorre dimostrare la consapevolezza dell’emissione dell’atto introduttivo del medesimo. Solo tale ultimo dato consente di celebrare il processo in assenza dell’imputato.
Così che dalla mera elezione di domicilio non poteva certo dedursi la conoscenza da parte del ricorrente della successiva citazione a giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Nell’ordinanza impugnata, la Corte territoriale ha tratto il convincimento circa l’avvenuta conoscenza del processo da parte del ricorrente dal fatto che, questi, in sede di identificazione (nel corso della quale aveva rilasciato generalità diverse) aveva nominato un difensore di fiducia (difensore di fiducia che aveva rinunciato al mandato solo in prossimità della celebrazione dell’udienza preliminare) ed aveva eletto domicilio presso il suo studio professionale.
La Corte di merito aveva poi rilevato come l’istante non avesse esposto ragioni particolari dalle quali si potesse altrimenti desumere la sua ignoranza del processo a suo carico.
Si era così fatta applicazione dei principi di diritti anche da ultimo ribaditi da questa Corte di legittimità secondo i quali:
in tema di rescissione del giudicato, la nomina di un difensore di fiducia, avvenuta dopo che, nella fase delle indagini preliminari, l’indagato abbia eletto domicilio presso il difensore d’ufficio, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo, che legittima la sua celebrazione in assenza, salva la possibilità, per il condannato, di allegare circostanze di fatto che inducano a ritenere che, nonostante la nomina di un difensore fiduciario, non vi sia stata conoscenza della celebrazione del processo e che ciò non sia dipeso da colpevole disinteresse per la vicenda processuale (Sez. 3, n. 14577 del 14/12/2022, dep. 2023, G., Rv. 284460);
in tema di rescissione del giudicato, la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, alla quale abbia fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza, salva l’allegazione, da parte del condannato, di circostanze di fatto che consentano di ritenere che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che questa non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale (Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, Piunti, Rv. 283019).
E, a riprova di quanto sopra precisato, questa Corte aveva diversamente concluso solo quando circostanze concrete della fattispecie (assenti, come si è detto, nel caso de quo) avessero indotto a ritenere che, nonostante la nomina fiduciaria e l’elezione di domicilio, l’imputato non avesse avuto piena conoscenza dell’accusa:
in tema di rescissione del giudicato, l’effettiva conoscenza del processo, che legittima il giudizio in assenza, deve essere riferita all’accusa contenuta in un provvedimento formale di “vocatio in iudicium” e non può essere desunta dalla nomina, in fase di indagini preliminari, di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, ove questi si sia successivamente cancellato dall’albo e non vi sia prova che tale circostanza sia stata comunicata all’interessato o che questi ne sia venuto comunque a conoscenza (Sez. 5, n. 19949 del 06/04/2021, Olguin, Rv. 281256);
in tema di rescissione del giudicato, l’effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza non può essere desunta dalla nomina, nelle fasi iniziali del procedimento (nella specie, nell’immediatezza dell’arresto), di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, alla quale abbia fatto seguito l’immediata espulsione del condannato dal territorio dello Stato, in assenza di elementi di fatto che consentano di ritenere effettivamente instaurato e stabilizzato il rapporto professionale (Sez. 1, n. 27629 del 24/06/2021, Rv. 281637).
Quanto poi alla citata sentenza COGNOME (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020) vi si trova precisato che gli elementi di fatto da cui può dedursi la conoscenza dell’imputato del processo a suo carico (pur non costituendo delle presunzioni al riguardo) sono, anche alternativamente:
la dichiarazione od elezione di domicilio;
l’applicazione di misure precautelari che abbiano portato alla udienza di convalida o la sottoposizione a misura cautelare;
la nomina di un difensore di fiducia.
E, nel caso di specie, ne ricorrono due, di tali “indici di conoscenza” del processo (la nomina del difensore di fiducia e l’elezione di domicilio presso il suo studio professionale), a fronte, lo si ripete, dell’assenza di ulteriori circostanze che possono averne comportato la mancata conoscenza.
Né si può fondatamente dubitare che sia, comunque, mancata la conoscenza dell’accusa concretamente mossa all’imputato in un provvedimento di vocatio in iudicium (Sez. 6, n. 21997 del 18/06/2020, Cappelli, Rv. 279680), dato che il difensore di fiducia (che l’imputato avrebbe dovuto contattare posto che l’aveva indicato anche come il suo domiciliatario, se avesse inteso interessarsi del procedimento con un minimo di diligenza) aveva rinunciato al mandato solo in epoca successiva alla notifica, al predetto anche per conto dell’imputato, essendone il domiciliatario, del provvedimento di fissazione dell’udienza preliminare, al quale, ai sensi dell’art. 419 cod. proc. pen. è allegata la richiesta, appunto, di rinvio a giudizio del pubblico ministero che contiene “l’enunciazione, in forma chiara e precisa del fatto, delle circostanze aggravanti .. con l’indicazione dei relativi articoli di legge”.
Se, pertanto, l’odierno ricorrente avesse diligentemente mantenuto i contatti con il proprio difensore di fiducia ben avrebbe potuto essere posto a piena conoscenza del capo d’accusa mossogli e del rinvio a giudizio che era stato chiesto.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.