Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1883 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1883 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE di APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO del foro di ROMA in difesa di COGNOME NOME NOME UNIVERSALE DI TOLENTINO ROSA il quale ha concluso riportandosi alla memoria depositata ed ha chiesto il rigetto del ricorso depositando conclusioni scritte e nota spese;
Udito l’AVV_NOTAIO in difesa di NOME COGNOME il quale ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’Appello di Roma con sentenza in data 5 ottobre 2021 dichiarava l’inammissibilità dell’appello proposto da COGNOME NOME contro la sentenza del Tribunale di Roma in data 05/11/2020 – in forza della quale il predetto era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa oltre al risarcimento del danno in favore della part – ritenendo infondata l’istanza di rimessione in termini ex art. 175 c.p.p. avanzata dall’imputa
Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione a mezzo difensore fiducia COGNOME NOME deducendo i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo lamenta, ex art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p. mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento agli artt. 97, 192, bis e 420 quater c.p.p.
Evidenzia che la difesa aveva rilevato l’omess&rituale notificazione della data di rinv dell’udienza al 5 novembre 2020 da effettuarsi personalmente all’imputato e non già al domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia avvocato NOME COGNOME il quale aveva gi rinunziato al mandato in fase indagini preliminari.
Deduce che i giudici appello non aveva considerato l’interruzione immediata dei rapporti a seguito della rinuncia al mandato difensivo già nella fase delle indagini preliminari alla data 28 giugno 2018, situazione che aveva pregiudicato la possibilità di modificare l’elezione d domicilio originariamente effettuata e che i giudici di appello avevano operato un travisamento della prova laddove avevano ritenuto la permanenza dell’AVV_NOTAIO quale difensore d’ ufficio al momento del differimento, fuori udienza, del procedimento.
Osserva che i giudici territoriali non avevano considerato che l’originario difensore ufficio designato l’ AVV_NOTAIO, nelle more, aveva cessato di ricoprire tale ruol in quanto cancellatasi dall’ albo professionale in data antecedente all’ udienza del 5 novembre 2020 sicchè la stessa non aveva potuto più fornire alcuna informazione all’ imputato ed il nuovo difensore d’ ufficio designato in sostituzione AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO non era comparso alla udienza conclusiva, apparendo in tutta evidenza che l’ imputato non aveva avuto alcuna conoscenza della celebrazione del processo a suo carico
Evidenzia come la comunicazione della nuova nomina del difensore d’ufficio AVV_NOTAIO era avvenuta presso il domicilio originariamente eletto, con la conseguenza che il ricorrente non poteva più essere a conoscenza delle sorti del processo a suo carico.
2.2. Con il secondo motivo lamenta, ex art. 606 comma 1 lett. b) e) c.p.p., violazione di legge mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento agli artt. 97, 192, 420 bis e 420 quater c.p.p. nonché art. 6 Cedu.
Assume che i giudici di appello non avevano considerato che la sua elezione domicilio non costituiva, di per sé, presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza, dovendo il giudice verificare, anche presenza di elementi ulteriori, se vi era stata una affettiva instaurazione d rapporto professionale fra il legale domiciliatario e l’imputato tale da far ritenere con cert
che quest’ultimo aveva avuto conoscenza procedimento ovvero si era sottratto volontariamente alla conoscenza del procedimento stesso.
2.3. Con il terzo motivo lamenta, ex art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p., mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all’ art. 175 c.p.p.
Rileva che la corte di appello non aveva considerato che dagli atti del processo risultava in modo evidente che l’imputato senza versare in colpa alcuna aveva avuto conoscenza del processo solamente in data 21maggio 2021, data di formale incarico al difensore e di formale accesso in cancellaria da parte di quest’ ultimo per visionare il fascicolo in questione, pale apparendo la buona del’ imputato trovatosi nell’ impossibilità di comunicare con l’AVV_NOTAIO ed all’ oscuro della nomina del nuovo difensore di ufficio.
2.4. Con il quarto motivo insiste sulla ammissibilità dell’appello e sulla fondatezza d motivi nel merito.
Il difensore della parte civile NOME COGNOME n.q. erede universale di NOME COGNOME ha depositato memoria chiedendo rigettarsi il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRMO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni appresso specificate.
Secondo quanto è pacifico NOME ha proposto “tardivamente” appello contro la sentenza del Tribunale di Roma in data 05/11/2020, chiedendo la rimessione in termini ex art. 175 c.p.p.
L’ imputato ha assunto di avere avuto tardivamente conoscenza dell’esito del giudizio di primo grado in ragione della omessa rituale notificazione della data di rinvio dell’udienza al novembre 2020 da effettuarsi personalmente all’imputato e non già al domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia avvocato NOME COGNOME il quale aveva già rinunziato al mandato in fase indagini preliminari, situazione che, a suo dire, avrebbe determinato la nullità de sentenza ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p. per omessa citazione dell’ imputato.
Orbene appare opportuno prendere le mosse dai principi affermati delle S.U. della Suprema Corte con la sentenza 15498 del 26/11/2020 Cc. NOME Rv. 280931 – 01 ove è stato rilevato che nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in ass dall’omessa citazione dell’imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell’intervenuto passaggio giudicato della sentenza “salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen., l’incolpevole manca conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse” (Sez. U, Sentenza n. 15498 del 26/11/2020 Cc. (dep. 23/04/2021 ) Rv. 280931 – 01.
Sul tema è utile rammentare che, come da tempo chiarito dai giudici di legittimità, nei procedimenti nei quali è stata dichiarata l’assenza dell’imputato a norma dell’art. 420-bis co proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, – quale quello in esame – deve trovare applicazione l’istituto della rescissione del giudicato introdotto dall’art. 11 comma 5 d stessa legge, mentre la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione, dettata dall’art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., continua ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti contumaciali definiti secondo la normativa antecedente alla entrata in vigore della indicata legge che ha introdotto il processo in assenza (Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014, COGNOME, Rv. 259992 – 01, e, più di recente, Sez. 5, n. 10433 del 31/01/2019, COGNOME, Rv. 277240 – 01).
Ciò in considerazione del fatto che la nuova disciplina sul procedimento in assenza, e in particolare il rimedio della rescissione del giudicato di cui all’art. 625-ter cod. proc. pen sostituito dall’art. 629-bis cod. proc. pen., si rivolge espressamente a regolare gli effetti processuali posteriori alla sua entrata in vigore, con la conseguenza che a regolare gli effet degli atti processuali precedenti non possono che provvedere le disposizioni vigenti al momento della loro verificazione.
Nel caso di specie, dunque, poiché l’imputato era stato dichiarato assente ai sensi dell’art 420-bis cod. proc. pen., non vi è dubbio che l’unico rimedio disponibile al fine di far valer mancata conoscenza del processo e la paventa nullità è quello della rescissione del giudicato e non quello di cui all’art. 175 cod. proc. pen.
Le superiori considerazioni rendono, quindi, prive di pregio tutte le censure formulate dal ricorrente dovendosi ritenere inammissibile l’istanza ex art. 175 c.p.p. e tardivo l’appell de quo.
Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, s determina equitativamente in euro tremila.
Il ricorrente va, altresì, condannato alla rifusione delle spese sostenute nel presente grad dalla parte civile COGNOME NOME nNOMEq. liquidate in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legg
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile COGNOME NOME che liquida in complessivi eur 3.686,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2022 migha ksiglie – RAGIONE_SOCIALE
Il Presidente