Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 51285 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 51285 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME nato a CREMONA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del PG NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Catania, con l’ordinanza impugnata, ha rigettato l’istanza di rimessione in termini, riqualificata ai sensi dell’art. 629-bis cod. pro pen., presentata da NOME COGNOME, al fine di impugnare la sentenza n. 5834/14 con cui il Tribunale di Catania lo aveva condannato per il delitto di truffa.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo la violazione di legge (in relazione all’art. 5, della Decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002, n. 2002/584, e all’art 6. CEDU) e la manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorrente ha avuto conoscenza della suddetta condanna solo nell’ambito della procedura di mandato di arresto europeo, introdotta dalla Procura della Repubblica di Catania presso le autorità ungheresi, al fine dell’esecuzione di alcune sentenze di condanne, tra cui quella che qui rileva. Su domanda dello Stato richiesto, l’Ufficio inquirente siciliano avrebbe attestato che NOME COGNOME era stato condannato all’esito di procedura in contumacia in tutti i procedimenti alla base del MAE. Confidando nella correttezza di tale affermazione, il ricorrente ha quindi presentato istanza ex art. 175 cod. proc. pen., riqualificata però dal Tribunale come richiesta di rescissione, poiché il procedimento risultava svolto in assenza e non in contumacia.
Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi manifestamente infondati, reiterativi e non consentiti.
Il ricorrente è stato condannato in assenza (correttamente, ai sensi della disciplina transitoria dettata dall’art. 15-bis, legge 28 aprile 2014, n. 67).
Il rimedio della rescissione del giudicato di cui all’art. 629-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 71, legge 23 giugno 2017, n. 103, offerto all’imputato in relazione ai procedimenti nei quali sia stata dichiarata la sua assenza a norma dell’art. 420-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, postula che la richiesta sia presentata, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dal momento dell’avvenuta conoscenza della sentenza. Tale termine decorre non dal momento in cui il condannato ha avuto compiuta conoscenza degli atti del processo e della sentenza conclusiva, bensì da quello in cui lo stesso ha avuto conoscenza del procedimento, ferma restando, in caso di particolare complessità della vicenda processuale, la possibilità per lo stesso di chiedere la restituzione nel termine per esercitare pienamente il diritto all’impugnazione straordinaria (Sez. 4, n. 36560 del 22/09/2021, COGNOME, Rv. 281925; Sez. 1, Sentenza n. 32267 del 30/10/2020, COGNOME, Rv. 279994).
Ls Corte ionica, dopo una delibazione schiettamente di merito in ordine all’incidenza del malinteso procedimentale allegato da COGNOME, chiarisce correttamente come non risulti applicabile la disciplina per la contumacia, anche nei casi di estradizione dall’estero (p. 2). Peraltro, la disposizione di cui all’ar 175, comma 2.1, cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applicherebbe comunque alle sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore di detto decreto (Sez. 2, n. 20899 del 24/02/2023, Delfino, Rv. 284704).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile,
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i
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profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 novembre 2023
Il Presidente
Il Consi liere estensore