Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 6577 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 6577 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a FAGNANO CASTELLO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, nella persona della dott.ssa NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza con la quale la Cor d’appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l’istanza di rescissione del giudicato, c confermando la sentenza del Tribunale di Cosenza che aveva affermato la penale responsabilità dell’imputato in ordine al delitto di furto aggravato di energia elettrica.
2. La difesa articola quattro motivi.
2.1 Con il primo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen violazione degli art. 34 cod. proc. pen., 111 Cost. e 6 CEDU, lamenta la violazione del princip di imparzialità, in quanto il giudice estensore dell’ordinanza impugnata era il medesim consigliere che aveva composto il collegio d’appello che aveva confermato la sentenza di primo grado.
2.2 Con il secondo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. violazione degli artt. 178, 179, 181, 420-bis, 601 e 629-bis cod. proc. pen. e per vizi motivazione, lamenta che la corte d’appello ha dichiarato inammissibile la richiesta rescissione, ritenendo, erroneamente, che la difesa avesse lamentato la mancata conoscenza del processo, là dove, diversamente, era stata eccepita la celebrazione del processo d’appello in assenza, nonostante il difensore e l’imputato non fossero stati messi a conoscenza del rinvi d’ufficio della prima udienza del 12 marzo 2020 – questa, ritualmente notificata – al successivo 02 luglio 2020 per sospensione determinata dalla pandemia da Covid-19.
Era accaduto, infatti, che la cancelleria della corte territoriale, a seguito del rinvio, notificare l’avviso di udienza fissata per il giorno 02 luglio 2020, aveva notificato nuovamen decreto di citazione per la prima udienza del 12 marzo 2020.
Dal canto suo, la corte territoriale, non accortasi dell’errore in cui era incorsa la cance aveva celebrato l’udienza e, preso atto dell’assenza dell’imputato e del difensore di fiduc aveva proceduto alla nomina di un difensore d’ufficio e definito il giudizio.
Di qui, Ja l’impossibilità per il ricorrente di impugnare la sentenza di secondo grado, della qua la difesa aveva avuto cognizione solo in occasione della consultazione del fascicolo.
2.3 Con il terzo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pe violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e 6 CEDU, lamenta l’erronea celebrazione dell’udienza del 02 luglio 2020, là dove, diversamente, la corte territoriale avrebbe dovuto disporre il rinv altra udienza e notificarlo in uno con il decreto di citazione e il verbale di udienza del 02 2020.
2.4 Con il quarto, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vi motivazione, lamenta che la corte territoriale ha dichiarato l’inammissibilità della richie
rescissione del giudicato, senza tenere conto dell’assenza di prova della notificazion all’imputato e al difensore di fiducia, della nuova udienza fissata per il 02 luglio 2020.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso non è fondato.
Le norme sull’incompatibilità del giudice determinata da atti compiuti nel procedimento, cui all’art. 34 cod. proc. pen., risultano volte ad evitare che la decisione sul merito della possa essere o apparire condizionata dalla naturale tendenza a confermare una decisione già presa o a mantenere un atteggiamento già assunto, scaturente da valutazioni cui il giudice sia stato precedentemente chiamato in ordine alla medesima res iudicanda.
Le ipotesi di incompatibilità conseguenti alla progressione del processo, determinat dall’articolazione e dalla sequenzialità dei diversi gradi di giudizio, sono riferite al giud in un grado del procedimento, abbia pronunciato o concorso a pronunciare «sentenza», da ciò dovendosi escludere che l’incompatibilità scatti a fronte dell’avvenuta pronuncia provvedimenti di altro tipo e, segnatamente, di ordinanze.
2.1 Nel caso in esame, la pronuncia d’inammissibilità dell’istanza di rescissione resa dal giud d’appello con l’ordinanza in verifica, non presenta quelle caratteristiche del «giudi condizionanti una successiva decisione sulla medesima res iudicanda, che sole potrebbero legittimare la configurazione di una causa d’incompatibilità dei giudicanti che avevano emesso il provvedimento annullato e determinare l’incompatibilità.
2.2 In ogni caso, l’asserita incompatibilità del giudice, che non ricorre nel caso di specie avrebbe prodotto alcuna nullità dell’attività processuale dal medesimo svolta, ma solo motiv di ricusazione, da far valere con la specifica procedura prevista dal codice di rito da chi interesse alla dichiarazione (ex multis, Sez. 6, n. 12550 del 01/03/2016, K., Rv. 267419; Sez. U, n. 5 del 17/04/1996, COGNOME, Rv. 204464).
2.3 Di qui, la legittimità del provvedimento impugnato e l’infondatezza del motivo di ricorso.
Fondato è, invece, il secondo motivo, con il quale la difesa lamenta di non aver avuto notiz dell’udienza del 02 luglio 2020, cui era stata rinviata la celebrazione del giudizio d’appello
Ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen., «il condannato con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza può ottenere la rescissione del giudic qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall’artic 420-bis, e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo che abbia avuto conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza».
La rescissione del giudicato – che non si limita a restituire all’imputato il termine per impu la sentenza emessa nel processo in cui sia rimasto assente, ma gli garantisce la celebrazione di un nuovo giudizio, se la sua mancata partecipazione non sia stata volontaria – si pone quale mezzo di impugnazione straordinario e strumento di chiusura del sistema, dato che con essa è perseguito l’obiettivo del travolgimento del giudicato e dell’instaurazione ab initio del processo, quando si accerti la violazione dei diritti partecipativi dello stesso (Sez. U, n. 328 17/07/2014, Burba, Rv. 259990).
Dal coordinamento tra l’art. 629-bis e l’art. 420-bis cod. proc. pen. consegue per il condannato con sentenza irrevocabile – che, a seguito di verifica espletata dal giudice sulla scorta deduzione della parte, sia rimasto assente per incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo – il diritto di partecipare al processo a suo carico con la p attivazione delle facoltà difensive, comprensive anche dell’accesso ai procedimenti deflattivi d dibattimento.
Dunque, dalla mera lettura dell’art. 629-bis cod. proc. pen. emerge che la doglianza dedotta con il ricorso, ossia la mancata comunicazione alle parti del rinvio d’ufficio dell’udienza d marzo 2020 a quella del 02 luglio 2020, rientra nel perimetro entro cui è previsto il rim straordinario della rescissione del giudicato.
Nel caso di specie, risulta dagli atti – la cui lettura è ammissibile in questa sede in ragione natura processuale della censura sollevata – che la corte d’appello aveva disposto il rin d’ufficio dell’udienza del 12 marzo 2020 alla successiva data del 02 luglio 2020 e che, n provvedere alla notifica del provvedimento di rinvio, la cancelleria della corte territ anziché notificare l’avviso di udienza fissata per il giorno 02 luglio 2020, aveva noti all’imputato e al difensore d’ufficio il decreto di citazione per l’ udienza del 12 marzo 2020.
Non accortasi dell’errore, all’udienza del 02 luglio 2020, la corte d’appello, preso dell’assenza dell’imputato e del difensore di fiducia, aveva proceduto alla nomina di difensore d’ufficio e definito il giudizio.
Ne deriva che l’ordinanza con la quale i giudici d’appello hanno dichiarato l’inammissibil dell’istanza di rescissione del giudicato, non è corretta, in quanto il provvediment fissazione della nuova udienza del 02 luglio 2020, a seguito della «sospensione dei procedimenti» determinata dalla pandemia da Covid-19, non si pone come mero differimento dell’udienza ad altra data, ma rappresenta una vera e propria rimessione del processo sul ruolo.
Di qui, cui la necessità, a pena di nullità, della notifica della nuova vocatio in ius all’imputato e al difensore di fiducia.
Nel caso di specie, dunque, la corte territoriale avrebbe dovuto accogliere l’istanza rescissione e procedere ai sensi dell’art. 629-bis, comma 3 cod. proc. pen.
Dalle su esposte considerazioni, assorbiti il terzo e il quarto motivo, conse l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo esame, alla corte d’appello competente in diversa composizione.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione.