Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 46795 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 46795 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato il DATA_NASCITA in Senegal avverso l’ordinanza del 21/02/2023 della Corte di appello di Firenze
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona dell’AVV_NOTAIO Generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Firenze ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato in relazione alla sentenza emessa dal Tribunale di Firenze in data 28 maggio 2021, divenuta irrevocabile il 26 ottobre 2021.
La Corte – in relazione alla richiesta avanzata ex art. 629-bis cod. proc. pen. in data 17 dicembre 2022 – ha ritenuto non fondato l’assunto secondo il quale il condannato aveva avuto conoscenza del procedimento solo al momento della notifica dell’ordine di esecuzione, avvenuta il 17 novembre 2022. La Corte ha escluso l’ignoranza incolpevole sulla scorta di una serie di circostanze di fatto sintomatiche: che, in occasione dell’interrogatorio reso in udienza di convalida (25 luglio 2019), NOME aveva nominato un difensore di fiducia nella persona dell’AVV_NOTAIO del Foro di Firenze, eleggendo domicilio presso il predetto; che questi aveva effettivamente ricevuto gli atti anche quale domiciliatario dell’imputato, oltre che come difensore di fiducia in proprio, rinunciando al mandato solo successivamente; che NOME non aveva mai contestato “l’effettività” di tale rapporto professionale, né mai evidenziato l’impossibilità di comunicare con il difensore domiciliatario; che, per i fat oggetto di quella vicenda processuale, l’imputato era stato destinatario di una misura cautelare carceraria, successivamente sostituita con la custodia domiciliare, durante l’esecuzione della quale egli era evaso; che €1-u-ia-q-bi-e il processo si era svolto nell’assenza del predetto in quanto latitante.
Il difensore dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione, denunciando il vizio di motivazione e la violazione di legge pena44, “in relazione alla motivazione con la quale è stata respinta la richiesta di rescissione del giudicato ex artt. 670 e 629-bis cod. proc. pen.”, lamentando: che il provvedimento impugnato non avesse considerato che NOME non aveva mai avuto conoscenza effettiva dell’accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium davanti all’organo giurisdizionale; che gli atti di cui aveva avuto conoscenza si collocavano nella fase primigenia della vicenda processuale; che non vi fosse pertanto prova della conoscenza “effettiva”; che l’assenza dal processo era stata causata dalla mancanza di tale conoscenza; che parimenti irrilevante fosse la condizione di latitante. A quest’ultimo proposito, il ricorren rappresentava che neppure la Corte EDU avesse fornito rilievo – nel senso di una induzione necessaria, da tale stato, dell’effettiva conoscenza del procedimento a tale condizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Premesso che per la valutazione della fattispecie rescissoria in esame non può farsi riferimento, ratione temporis, al nuovo regime processuale dettato per le notificazioni all’imputato latitante o evaso dall’art. 165, comma 1-bis, cod.
proc. pen., inserito dall’art. 10, comma 1 lett. s), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. “riforma Cartabia”), ritiene il Collegio che il ricorso non sia fondato.
La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, in tema di rescissione del giudicato, la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, alla quale abbia fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza, salva l’allegazione, da parte del condannato, di circostanze di fatto che consentano di ritenere che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che questa non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale (Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, Piunti, Rv. 283019).
Il principio affermato è applicabile al caso di specie, dal momento che NOME è evaso dal regime di arresti dorniciliari, rendendosi latitante e, dunque, ponendo egli stesso le condizioni per rendere impossibile il ministero difensivo fino a quel momento assolutamente regolare (con attività notificatoria presso il difensore fiduciario nominato domiciliatario). Orbene, valorizzando la sintomaticità di detto indicatore, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dell’indirizzo legittimità.
Sotto diverso profilo va considerato che la motivazione del provvedimento impugnato tiene conta della giurisprudenza di legittimità anche laddove questa ha affermato che “l’avere eletto domicilio, l’essere stato sottoposto a misura cautelare, avere nominato il difensore di fiducia, sono situazioni che consentono di equiparare la notifica regolare, ma non a mani proprie, alla effettiva conoscenza del processo” (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420), essendo indubitabile che, pur non trattandosi di presunzioni cognitive, tali situazioni realizzano ipotesi in cui “è ragionevole ritenere che l’imputato abbia effettivamente conosciuto l’atto regolarmente notificatogli anche non a mani proprie”.
Va inoltre rilevato che l’evasione del soggetto durante l’esecuzione del titolo cautelare ed in prossimità della fase di giudizio esige, da parte della difesa, una particolare e specifica allegazione delle circostanze che dovrebbero deporre – a fronte della significativa valenza di tale contingenza – per uno stato di ‘incolpevole ignoranza’ del provvedimento stesso. Allegazione che non può essere circoscritta all’evocazione del mero dato di non avere ricevuto la notifica di un’accusa cristallizzata in una vocatio in ius, considerando che la cristallizzazione di un’accusa in un provvedimento cautelare (che, peraltro, nel caso di specie ha conosciuto anche tempi di un certo rilievo, come dimostra la
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sua successiva attenuazione rispetto al titolo originario) costituisce indice inequivoco e sufficiente per la consapevolezza, in capo al soggetto, di essere sottoposto ad un procedimento penale per una ben individuata fattispecie di reato.
Dalle osservazioni che precedono consegue il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 12/10/2023