Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40687 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40687 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME CUI CODICE_FISCALE nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto procuratore NOME COGNOME, che ha chiesto, con requisitoria scritta’ la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATI -0
Con ordinanza emessa in data 28 febbraio 2023 la Corte di appello di Bologna ha respinto la richiesta avanzata da NOME di rimessione in termini per l’impugnazione o di rescissione del giudicato, ai sensi degli artt. 175 e 629-bis cod.proc.pen., non avendo egli impugnato la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Bologna il 16 gennaio 2019, divenuta irrevocabile il 03 marzo 2019.
Lo NOME è stato condannato, con tale sentenza, alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per il reato di cui all’art. 5, comma 8-bis, d.lgs. n. 286/1998. Il processo è stato svolto nell’assenza dell’imputato, dichiarata ai sensi dell’art. 420-bis cod.proc.pen., e alla presenza del suo difensore di fiducia. L’istante sosteneva di non avere avuto, incolpevolmente, conoscenza del processo, se non con la notifica dell’ordine di carcerazione, non avendo intrattenuto un rapporto effettivo con il difensore di fiducia. La Corte di appello ha invece ritenuto insussistenti i presupposti per concedere la rimessione in termini ai sensi dell’art. 175 cod.proc.pen., non avendo l’istante dimostrato di non avere avuto conoscenza del processo e di non aver potuto, senza sua colpa, proporre tempestiva impugnazione contro la sentenza di condanna, e insussistenti i presupposti per disporre la rescissione del giudicato, ai sensi dell’art. 629-bis cod.proc.pen., avendo egli nominato un difensore di fiducia sin dal 13 aprile 2016, essendo informato da quel momento della pendenza di un procedimento a suo carico, e non avendo egli neppure allegato di avere usato la minima diligenza necessaria per informarsi, e di esserne stato impedito da circostanze a lui non imputabili.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME, per mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, con un unico motivo con il quale censura la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e),, cod.proc.pen., in relazione agli artt. 175 e 178 cod.proc.pen., 420-bis, comma 2, cod.proc.pen. previgente, e la illogicità e contraddittorietà della motivazione.
L’ordinanza impugnata fa discendere la conoscenza della pendenza del procedimento dall’atto di identificazione redatto dalla polizia il 13 aprile 2016, ma esso non equivale alla conoscenza del processo, che deve essere intesa come conoscenza del contenuto dell’accusa e della data e luogo di celebrazione del giudizio, come statuito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 23948 del 28/11/2019. Tale motivazione è quindi illogica e contraddittoria, avendo omesso di differenziare la fase procedi mentale iniziale, di iniziativa della polizia, da quella propriamente giudiziale.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato.
L’ordinanza impugnata è corretta laddove ha respinto la richiesta di rimessione in termini ai sensi dell’art. 175 cod.proc.pen. in quanto, oltre alle ragioni di merito esposte nel provvedimento, la relativa procedura è oggi applicabile esclusivamente ai processi svolti in contumacia, mentre il ricorrente venne dichiarato ‘assente’ ai sensi dell’art. 420-bis cod.proc.pen. Come stabilito da questa Corte, infatti, «L’istituto della rescissione del giudicato, di cui all’art 629-bis cod. proc. pen., si applica solo ai procedimenti nei quali sia stata dichiarata l’assenza dell’imputato a norma dell’art. 420-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, mentre ai procedimenti contumaciali, definiti secondo la normativa antecedente all’entrata in vigore della legge indicata, continua ad applicarsi la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione di cui all’art. 175, comma 2, cod. proc. pen. nel testo previgente.» (Sez. 5. n. 10433 del 31/01/2019, Rv. 277240).
La contestata violazione dell’art. 175 cod.proc.pen. è quindi insussistente, e il ricorso è, sul punto, manifestamente infondato.
Il ricorso è manifestamente infondato anche con riguardo alla censura relativa al diniego della richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 629-bis cod.proc.pen.
Il ricorrente lamenta la illogicità e contraddittorietà della motivazione asserendone il contrasto con il principio stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 23948 del 28/11/2019, in merito alla differenziazione tra la mera conoscenza della pendenza di un’indagine penale a proprio carico e la conoscenza della pendenza del processo, conseguente solo alla notifica del decreto di citazione contenente l’accusa specifica e la data di celebrazione dell’udienza, ma omette di considerare che il ricorrente ha ricevuto correttamente la notifica del decreto di citazione, al domicilio da lui eletto presso il proprio difensore di fiducia, il quale non risulta avere mai contestato la nullità, l’irregolarità o l’inidoneità, a qualunque titolo, della stessa.
3.1. Secondo quanto indicato nell’ordinanza impugnata, lo NOME in data 13 aprile 2016, in sede di identificazione quale autore del reato poi contestatogli
nel giudizio penale, nominò un difensore di fiducia ed elesse domicilio presso di lui. In assenza di allegazioni contrarie, l’elezione di domicilio presso il difensore di fiducia, diversamente da quella presso un difensore di ufficio, consente di presumere la conoscenza del processo da parte dell’imputato, stante il rapporto instauratosi per volontà dello stesso e non smentito dal difensore, che ha effettivamente difeso lo NOME, presentandosi alle varie Udienze dibattimentali senza mai eccepire il venir meno di tale rapporto o la mancanza di contatti con il proprio assistito. La sentenza delle Sezioni Unite citata dal ricorrente, infatti, ha espresso il seguente principio: «Ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio, da parte dell’indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l’indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest’ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa». L’insufficienza della mera elezione di domicilio presso il difensore, per ritenere accertata la conoscenza del procedimento, è stata quindi dichiarata solo per il caso della sua elezione presso un difensore di ufficio.
3.2. Quando, come nel presente caso, il domicilio è stato eletto presso il difensore di fiducia, deve ritenersi applicabile il principio stabilito dalla sentenza Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, Rv. 283019, citata nell’ordinanza impugnata, conforme ad altre pronunce, secondo le quali «In tema di rescissione del giudicato, la partecipazione del difensore di fiducia domiciliatario, nominato in fase di indagini preliminari, all’udienza preliminare senza che siano sollevati rilievi sul rapporto fiduciario consente di ritenere lo stesso realmente instaurato, sicché deve ritenersi effettiva la conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che l’assenza a buona parte delle udienze dibattimentali del difensore di fiducia, che aveva partecipato all’udienza preliminare senza nulla eccepire in ordine all’assenza di contatti con il proprio assistito, consentisse di desumere la mancata conoscenza del processo da parte dell’imputato).» (Sez. 2, n. 6057 del 13/01/2022, Rv. 282813).
L’imputato avrebbe dovuto, quindi, quanto meno allegare circostanze da cui dedurre la non effettiva instaurazione del rapporto fiduciario, la mancanza di un rapporto con il difensore nominato, o comunque la sua incolpevole ignoranza della pendenza del processo, come correttamente affermato nell’ordinanza impugnata. Tali circostanze, invece, non vengono allegate neppure nel ricorso, nel quale il ricorrente sostiene solamente l’insufficienza della elezione di domicilio effettuata presso il difensore di fiducia durante la fase delle indagini preliminari.
2
Non viene quindi neppure allegato che la successiva notifica del decreto di citazione al domicilio così eletto non sia stata idonea, per specifiche cause incolpevoli, ad assicurare all’imputato la conoscenza della fissazione del processo.
3.3. Il richiamo alla normativa introdotta dalla legge n. 150/2022, che oggi prevede, all’art. 420-bis cod.proc.pen., la possibilità di procedere in assenza dell’imputato solo quando questi abbia ricevuto la notifica a mani proprie o di persona da lui espressamente delegata al ritiro dell’atto, è irconferente perché essa è successiva alla dichiarazione di assenza resa nel processo a carico dello NOME, tanto da non consentire una diversa interpretazione della normativa allora vigente, e perché la norma attualmente in vigore prevede comunque, al secondo comma, che il giudice possa ugualmente procedere se ritiene accertata l’effettiva conoscenza del processo da parte dell’imputato, che può essere dedotta anche «dalla nomina di un difensore di fiducia».
Per i motivi sopra esposti, quindi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la sua manifesta infondatezza.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura, ritenuta equa, di euro 3.000,00, come stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000, mancando elementi per ritenere l’assenza di colpa del ricorrente. Deve infatti applicarsi il principio, stabilito per l’analogo istituto di cui all’art. 625-ter cod.proc.pen., secondo cui «Alla declaratoria di inammissibilità della richiesta di rescissione del giudicato consegue la condanna della parte privata istante non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento a favore della cassa delle ammende della ulteriore somma prevista dall’art. 616 cod. proc. pen., attesa la natura di impugnazione dell’istanza proposta a norma dell’art. 625 ter cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 23426 del 15/04/2015, Rv. 263795)
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06 luglio 2023
Il Consigliere estensore