Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 113 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 113 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG OLGA MIGNOLO
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 26.4.2022 la Corte di Appello di Roma, ha rigettato l’istanza proposta da COGNOME NOME di rescissione del giudicato in relazione alla sentenza pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Roma del 13.4.2021, definitiva in data 28.7.2021, con cui è stato condannato per il reato di furto aggravato commesso in Roma il 20.3.2016.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, il COGNOME a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. il vizio de la erronea applicazione della legge penale o di altre norme di legge nonché la manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento.
Ci si duole che, con l’ordinanza impugnata, sia stata rigetl:ata la richiesta di rescissione del giudicato, formatosi in sua assenza, sul presupposto che egli dopo aver eletto domicilio presso la sua residenza si sarebbe disinteressato del processo senza peraltro aver comunicato il sopravvenuto stato di detenzione per altra causa.
In particolare si evidenzia che, dopo aver eletto domicilio presso la propria abitazione in relazione a detto procedimento, era stato tratto in arresto per altra causa subendo una detenzione carceraria di circa due anni sicché sia l’avviso ex 415 bis cod.pen. che il decreto di citazione a giudizio erano stati notificati presso il domicilio eletto per compiuta giacenza.
A ciò aggiungeva che il giudice procedente erroneamente in data 23.4.2020 aveva disposto il rinvio d’ufficio del processo notificando l’avviso al solo difensore d’ufficio e non anche all’imputato il quale così sarebbe venuto a conoscenza del procedimento.
Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con l’adozione dei provvedimenti di competenza.
Il Procuratore Generale presso questa Corte Suprema ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen. le proprie conclusioni scritte chiedendo rigettarsi il ricorso.
L’imputato ha depositato memoria difensiva nonché ulteriore memoria di replica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo di ricorso è infondato.
Va premesso che la rescissione del giudicato è destinata ad offrire una forma di tutela all’imputato non presente fisicamente in udienza, attraverso la proposizione di un mezzo straordinario di impugnazione diretto al superamento
del giudicato ed alla nuova instaurazione ab initio del processo in situazioni di mancata partecipazione del soggetto accusato, a causa dell’ignoranza incolpevole della celebrazione del processo, che non siano state rilevate e risolte in precedenza in sede di cognizione.
A seguito delle modifiche operate dalla legge 28 aprile 2014, n. 67 (art. 11, comma 6), il processo in absentia ruota, sia nel caso di legittima dichiarazione di assenza dell’imputato ex art. 420-bis cod. proc. pen. sia nel caso della rescissione del giudicato, attorno alla incolpevole mancata conoscenza da parte dell’imputato dell’esistenza del procedimento o del processo.
Il tema dell’effettiva conoscenza del processo è stato ripetutamente affrontato da questa Corte di legittimità, negli ultimi anni; in particolare con la sentenza n 28912 del 28/2/2019, COGNOME, Rv. 275716, le Sezioni Unite furono chiamate a pronunciarsi sulla nozione di “effettiva conoscenza del procedimento” hanno tracciato i confini di ammissibilità del processo in absentia in termini coerenti con le indicazioni provenienti dalla normativa e dalle pronunce delle Corti sovranazionali ivi specificamente richiamate. Hanno così affermato che un processo svoltosi in assenza può considerarsi conforme all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, solo se l’imputato ne ha avuto conoscenza effettiva, non essendo sufficiente a tal fine che egli fosse informato dell’esistenza di un’indagine penale a suo carico. Muovendo da tali premesse, COGNOME hanno precisato che la conoscenza del processo è garantita solo dalla conoscenza di un provvedimento formale di “vocatio in iudicium” contenente l’indicazione dell’accusa formulata nonché della data e del luogo di svolgimento del giudizio.
Successivamente le Sezioni Unite (Sez. Un., n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, NOME, Rv. 279420) intervenute sul tema della valenza delle condizioni, indicate nell’art. 420-bis, co. 2, cod. proc. pen. (dichiarazione od elezione di domicilio, previa applicazione di misura cautelare o precautelare, nomina di difensore di fiducia), atte a consentire il processo in absentia anche quando l’imputato non abbia ricevuto personalmente notifica dell’udienza, si sono soffermate sull’assoluta prevalenza del dato della conoscenza effettiva sul dato formale della regolarità della notifica ed hanno evidenziato particolari “indici d conoscenza” del processo che sono: a. la dichiarazione od elezione di domicilio; b. l’applicazione di misure precautelari che abbiano portato alla udienza di convalida o la sottoposizione a misura cautelare; c. la nomina di un difensore di fiducia.
L’art. 420-bis, co. 2, cod. proc. pen., nell’ottica di una comprensibile “facilitazione” del compito del giudice, ha tipizzato dei casi in cui, ai fini de
certezza della conoscenza della vocatio in ius, può essere valorizzata una notifica che non sia stata effettuata a mani proprie dell’imputato.
Letto nel contesto della disposizione, quindi, “l’avere eletto domicilio, l’essere stato sottoposto a misura cautelare, avere nominato il difensore di fiducia, sono situazioni che consentono di equiparare la notifica regolare, ma non a mani proprie, alla effettiva conoscenza del processo” (così COGNOME, NOME).
Non si tratta, però, secondo il condivisibile dictum delle COGNOME NOME, di presunzioni, ma di casi in cui, nelle date condizioni, è ragionevole ritenere che l’imputato abbia effettivamente conosciuto l’atto regolarmente notificatogli anche non a mani proprie.
Posti tali principi, l’accertata ricorrenza delle situazioni previste dall’art. 420comma 2, cod. proc. pen., non esime il giudice della rescissione dal compito di valutare la sintornaticità dei comportamenti tenuti dall’imputato rimasto assente nel corso dell’intero processo, specie nel caso in cui egli abbia avuto cognizione della pendenza del procedimento. Ne consegue che, quando l’imputato allega un’ignoranza del processo a lui non imputabile, il giudice della rescissione è chiamato a valutare, al di fuori di ogni presunzione, se la decisione di procedere in assenza sia stata assunta nel pieno rispetto delle norme processuali e non si versi in un caso in cui il giudice della cognizione avrebbe dovuto rinviare o sospendere il processo ai sensi degli artt. 420-ter e 420-quater cod. proc. pen.
Ciò perché il requisito della “incolpevole mancata conoscenza delle celebrazione del processo” ha il significato di “escludere all’assente pur sempre volontario l’accesso ad un nuovo giudizio, a colui cioè che si sia volontariamente posto nelle condizioni di non ricevere adeguata notizia del processo, dimostrando così implicitamente di non volervi partecipare”. (Sez. 5, n. 31201 del 15/9/2020, COGNOME, Rv. 280137).
Tenuto conto del dettato dell’art. 629 bis cod. proc.pen. occorre, dunque, che il condannato quanto meno alleghi la sussistenza di situazioni che, dopo la nomina del difensore di fiducia o la dichiarazione o l’elezione di domicilio, gli abbiano impedito di seguire le vicende del procedimento penale che lo riguardavano.
Peraltro i principi in questione vanno esaminati in relazione al caso concreto potendosi valutare la conoscenza del processo nonché la eventuale colpevole ignoranza circa il suo svolgimento (vedi sul punto Sez. 4, n. 13236 del 23.3.2022).
Ebbene, nella specie la Corte territoriale ha posto in rilievo che in data 3 gennaio 2017 il COGNOME ha dichiarato il proprio domicilio presso la residenza in INDIRIZZO in Roma (All. 2 al ricorso), riservandosi di nominare un difensore nel procedimento penale instaurato in relazione al reato di cui all’art. 624 bis cod.pen. per il quale veniva trasmessa comunicazione alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Roma, avendo quindi contezza della pendenza di un procedimento a suo carico per il reato de quo. Ha quindi correttamente rilevato che il COGNOME successivamente si sarebbe disinteressato della sorte del procedimento, senza neanche allegare di aver provato ad informarsi, non rilevando a tal fine il sopravvenuto stato di detenzione per altra causa.
Ed invero, in tema di rescissione del giudicato, sussiste una colpevole mancata conoscenza del processo, preclusiva del ricorso di cui all’art. 625 ter cod. proc. pen., quando la persona sottoposta alle indagini o imputata, che abbia eletto domicilio e sia stata ritualmente avvisata dell’obbligo di comunicare ogni mutamento di quest’ultimo, ai sensi dell’art. 161, comma 2, cod. proc. pen., abbia omesso di comunicare all’autorità procedente il proprio sopravvenuto stato di detenzione per altra causa, con la conseguente notificazione degli atti processuali al difensore d’ufficio ai sensi del quarto comma del predetto art. 161 ( Sez. 2, n. 21069 del 15/04/2016 Rv. 266798 – 01 ).
Ed ancora lo stato di detenzione per altra causa, sopravvenuto alla dichiarazione o all’ elezione di domicilio, non impone, se l’autorità giudiziaria non ne è stata portata a conoscenza da parte dell’interessato, di eseguire le successive notificazioni presso il luogo di detenzione piuttosto che presso il domicilio precedentemente dichiarato od eletto (Sez. 2, n. 32588 de! 03/06/2010, Rv. 247980 – 01 ).
In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in data (27.9.2022j if &ier21: ht3z e-