Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 50237 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 50237 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da nato inlomissisill omissis I
I COGNOME
NOME COGNOME
I, avverso l’ordinanza del 2/05/2023 della Corte di Appello di Firenze
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità d ricorso;
lette le conclusioni scritte dell’AVV_NOTAIO, difensore di COGNOME NOME COGNOME , che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte di Appello di Firenze rigettato la richiesta di rescissione del giudicato avanzata ex art, 629-bis cod. proc.
pen. dal COGNOME D.M. COGNOME I in relazione alla sentenza di condanna alla pena di anni tre mesi sei di reclusione per i reati di cui agli artt. 572, commi 1 e 2, 582 cod. pen.,
emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Livorno in data 18 maggio 2022 e divenuta irrevocabile 11 18 ottobre 2022;
Con atto a firma del difensore di fiducia, COGNOME NOME COGNOME I ha proposto ricorso, articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. c), cod, proc. pen. in relazione agli artt. 109443,178 cod.proc.pen.
In particolare, il ricorrente deduce che nell’ordinanza impugnata la Corte territoriale ha fondato la prova della conoscenza del processo sulla base elementi di fatto non significativi, costituiti dall’elezione di domicilio press difensore di ufficio e dalla notificazione a mani proprie dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. e di un verbale di udienza di rinvio senza ulteriori specificazioni, elementi da cui ha tratto poi la irrilevanza della dedotta ignoranza del processo perché non incolpevole.
Si obietta ex adverso che la notifica del verbale di udienza non surroga il decreto di citazione a giudizio con il corredo di tutti gli avvisi circa le fac concesse all’imputato.
Sotto altro profilo si censura la presunzione della conoscenza della lingua italiana, desunta da elementi dubbi (il ricorrente è convivente da molti anni di una cittadina italiana di madre lingua non italiana), e la sottovalutazione dello stato d analfabetismo che avrebbe impedito all’imputato di leggere e comprendere il significato degli atti notificatigli personalmente.
2.2. Con il secondo motivo, riguardante il profilo dell’ignoranza incolpevole, si osserva che l’analfabetismo dell’imputato è stato considerato privo di rilievo rispetto alla dedotta incapacità di leggere la lingua italiana, che è cosa diversa dalla conoscenza della lingua italiana parlata, pacificamente ammessa.
Si chiede che sia affermato il principio che la comprensione degli atti processuali deve essere certa e non può essere basata su presunzioni in dimostrate.
Si deve dare atto che l’istanza di discussione orale presentata dal difensore non è stata considerata trattandosi di procedimento camerale che segue le forme del contraddittorio cartolare previste dall’art. 611 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Innanzitutto, va premesso che, essendo la sentenza impugnata divenuta irrevocabile prima della entrata in vigore dal 30 dicembre 2022 della rifo introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, (c.d. riforma “Cartabia”), t applicazione integrale le disposizioni anteriormente vigenti in tema di giudiz in absentia ed in tema di rescissione (vedi l’art.89 del d.lgs n.150/2022 cit. che le disposizioni transitorie in materia di assenza).
Nella motivazione dell’impugnata ordinanza la Corte territoriale ha rilev che vi erano obiettive ed incontestate ragioni per ritenere che l’imputato stato messo in condizione di conoscere la pendenza del processo a suo carico, ragione sia della notificazione regolarmente eseguita a mani proprie nei confronti dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. e sia, – e soprattutto – per dopo l’instaurazione del giudizio, era stata disposta ed eseguita a mani prop notificazione del verbale dell’udienza di rinvio ai sensi dell’art. 420-bi cod.proc.pen. (recte, art. 420-quater, co. 1, vecchio testo, perché il riferimento aWart.420-bis, co. 5, cod. proc. pen. riguarda il testo riformato dalla ri “Cartabia”, non ancora vigente all’epoca in cui sì è svolto il giudizio).
Si deve rammentare che la conoscenza del processo, che si assume rilevante dopo la nota sentenza delle Sez. U. Ismail, n. 23948 del 28/11/2019, Rv. 27942 va riferita alla vociati° /n judicium e non anche ai soli atti prodromici e deve essere accertata e non basata su semplici presunzioni, quali erano (non essendo ora previste dette presunzioni nel novellato art. 420-bis cod. proc. pen. sull’a l’elezione di domicilio, la nomina del difensore di fiducia, l’arresto ed il f sottoposizione ad una misura cautelare o – come avvenuto nel caso di specie notifica personale dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari.
Nel caso in esame non solo vi è stata la notificazione a mani prop dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. – di per sé non sufficiente come so osservato – ma vi è stata anche la notificazione a mani proprie del ve dell’udienza di rinvio del processo in cui erano riportati oltre ai nu registrazione del procedimento penale anche l’indicazione del nome dello ste difensore di ufficio designato al momento della notificazione dell’avvis conclusioni delle indagini.
Se è pur vero che il novellato art. 420-bis cod. proc. pen. – non an vigente all’epoca del giudizio e quindi non applicabile al caso in esame – pre espressamente al comma 5 che oltre al verbale di udienza di rinvio deve ess notificata personalmente all’imputato anche la richiesta di rinvio a giudizi può ritenersi comunque viziata da illogicità la valutazione operata dalla Cor appello in merito alla ritenuta volontaria sottrazione da parte dello stes conoscenza del processo.
Nella ricostruzione del procedimento di primo grado – non contestata in modo specifico dal ricorrente – si è rilevato che nel corso della prima udienza era stato disposto il rinvio ad altra udienza proprio per l’incertezza della conoscenza del processo, poiché la prima notificazione era stata eseguita per compiuta giacenza presso il domicilio eletto dall’imputato.
Pertanto, il Giudice procedente ha provveduto ritualmente a disporre il rinvio dell’udienza e la rinnovazione della notificazione del verbale di udienza eseguita a mani proprie nei confronti dell’imputato.
Conseguentemente, l’ignoranza della lingua italiana e l’analfabetismo non sono state apprezzate come circostanze idonee a fondare l’assunto difensivo di una assenza involontaria dell’imputato, dovuta ad una ignoranza incolpevole del processo.
La questione dell’omessa notificazione degli avvisi di legge non assume alcuna rilevanza nel procedimento di rescissione, atteso che in questa sede ciò che rileva è solo la verifica della incolpevole ignoranza del processo che non può essere addotta dopo che l’imputato, rimasto assente, abbia personalmente ricevuto la notificazione del verbale con cui gli è stato comunicato il rinvio dell’udienza del processo già pervenuto nella fase del giudizio.
Ai finì della rescissione, allorchè sia stata accertata la conoscenza della pendenza del processo o, in alternativa, l’ignoranza del processo non sia stata ritenuta incolpevole, è del tutto irrilevante se siano state comprese o meno fe facoltà processuali, i cui avvisi sono contenuti nel decreto di citazione a giudizio e la cui mancanza può assumere rilievo solo ai fini del diverso istituto della nullità degli atti processuali, deducibile con gli ordinari mezzi di impugnazione.
Nel caso di specie tale conoscenza è stata affermata sulla base di due elementi previsti dalla stessa legge come indici di conoscenza del procedimento, ovvero quello della elezione di domicilio e quello della ricezione personale della notificazione di un atto processuale riferito alla fase del giudizio, ritenuto in mod non illogico idoneo a provare la conoscenza della progressione dei procedimento dalla fase delle indagini a quella del giudizio.
Detti indici di conoscenza della pendenza del procedimento non possono essere messi in dubbio solo perché l’imputato adduce di non conoscere la lingua italiana scritta.
Inoltre, anche in considerazione dell’imputazione riferita al reato di maltrattamenti in danno della moglie, non essendovi possibilità di confusione con altri procedimenti penali, è del tutto logico collegare la conoscenza dell’imputazione desunta dall’avviso del 415-bis cod.proc.pen. con la contestuale
nomina del difensore di ufficio evincibile dal verbale dell’udienza relativo al medesimo procedimento pervenuto nella fase del giudizio.
In tale situazione è del tutto ragionevole ritenere che fosse il condannato a dovere allegare circostanze di segno opposto, che comprovassero che la sua assenza fosse dipesa da una ignoranza incolpevole del processo.
Nel caso di specie il ricorrente ha solo sollevato questioni attinenti alla ignoranza della lingua italiana scritta, allegando in tal modo circostanze del tutto inconferenti ai fini della prova della incolpevole ignoranza del processo.
Infatti, il riferimento all’analfabetismo è privo di rilievo sotto tale specif profilo, perché non giustifica la condotta di chi abbia accettato di prendere in consegna ripetutamente la notificazione di atti processuali senza farsi carico di comprenderne il significato per l’incapacità di leggere la lingua italiana, peraltro mai eccepita prima, neppure al momento della sottoscrizione della ricezione dell’atto davanti al pubblico ufficiale incaricato di eseguire la notificazione.
Altro e differente è il caso in cui le notifiche siano effettuate a mani di u imputato privo della capacità di intendere e di volere, poiché lo stato di incapacità per patologie mentali o per altre cause adeguatamente documentate può senz’altro giustificare l’impossibilità di prendere consapevolezza del contenuto degli atti giudiziari eventualmente notificati.
Si deve, quindi, ribadire che il requisito della incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo ha il significato di escludere l’accesso ad un nuovo giudizio all’assente che si sia volontariamente posto nelle condizioni di non ricevere adeguata notizia del processo, dimostrando così implicitamente di non volervi partecipare (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280931; Sez. 5, n. 31201 del 15/9/2020, COGNOME, Rv. 280137).
4. Alla stregua di quanto osservato, il ricorso deve essere rigettcécon ( .02.) 1. conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 12 ottobre 2023 Il Consi COGNOME estensore COGNOME
Il Presidente