Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 11169 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 11169 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato in GAMBIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/09/2025 della Corte d’appello di Torino Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 22 settembre 2025, la Corte di appello di Torino dichiarava l’inammissibilità dell’istanza avanzata da NOME COGNOME, ai sensi dell’art. 629 bis cod. proc. pen., volta ad ottenere la rescissione del giudicato conseguente alla pronuncia della sentenza del Tribunale di Asti del 24 giugno 2022, divenuta definitiva l’8 novembre 2022, per il delitto di furto in tale processo ascrittogli.
La Corte aveva osservato come il dies a quo del termine per proporre l’istanza (coincidente con il momento in cui il prevenuto aveva avuto conoscenza della predetta sentenza di condanna) dovesse fissarsi non, come asserito nella medesima, al momento in cui gli era stato notificato, il 6 agosto 2025, il decreto di fissazione del procedimento per la revoca della sospensione condizionale della pena in tale sentenza concessagli, ma, ancor prima, il 6 marzo 2025, quando egli aveva patteggiato la pena per un diverso processo, tenendo in considerazione la recidiva che gli era stata contestata proprio, ed esclusivamente, in relazione alla condanna di cui si era chiesta la rescissione.
Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, deducendo, con l’unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione, per avere la
Corte ritenuto intempestiva l’istanza di rescissione del giudicato della sentenza come sopra individuata.
Si erano allegati gli atti del processo de quo , dai quali si era potuto evincere che il prevenuto non aveva ricevuto alcuna delle notifiche ivi effettuate. Difatti, pur avendo, nel verbale di identificazione, dichiarato il domicilio presso la propria residenza, tutte le notifiche si erano perfezionate presso lo studio del difensore di ufficio, con il quale il medesimo non aveva avuto alcun contatto.
Come si era chiarito nell’istanza, egli aveva avuto conoscenza di tale sentenza di condanna solo il 6 agosto 2025 quando gli era stata notificato il decreto di fissazione dell’udienza per decidere sulla revoca del beneficio della sospensione condizionale in tale occasione concessogli.
Peraltro, anche in tale occasione, ne aveva avuto una conoscenza non certamente esaustiva.
Nel provvedimento impugnato, si era invece retrodatata tale conoscenza al momento in cui il prevenuto aveva patteggiato una pena per un diverso reato, tenendo conto della recidiva discendente proprio dalla condanna patita dal Tribunale di Asti nel giugno del 2022. E, tuttavia, in tale occasione, il prevenuto non aveva avuto piena conoscenza degli elementi essenziali della sentenza di condanna: l’autorità giudiziaria giudicante, la data della pronuncia e del commesso reato, il titolo del reato.
Così da non potersi affermare la sua effettiva e piena conoscenza del giudicato.
Si Ł, infatti, affermato che il dies a quo del termine per proporre la rescissione del giudicato Ł la precisa ed effettiva cognizione da parte dell’interessato degli estremi del provvedimento che ha definito il giudizio, dell’autorità giudiziaria che l’ha emesso e della condanna inflitta (Cass. n. 14510/2025).
Il AVV_NOTAIO genale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto NOME COGNOME, ha inviato requisitoria scritta con la quale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
Il difensore del ricorrente inviava memoria con la quale insisteva per l’accoglimento per l’annullamento del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non merita accoglimento.
La Corte di appello di Torino, infatti, aveva, con congrua motivazione, determinato il dies a quo del termine per proporre l’istanza di rescissione del giudicato al 6 marzo 2025 quando l’imputato aveva ‘patteggiato’ la pena relativa ad un ulteriore reato dal medesimo consumato.
In effetti, in tale sede, si era discusso anche della ricorrenza della recidiva, fra l’altro ritenendola solo infraquinquennale e non anche specifica, come contestato nel manifesto d’accusa, così vagliando l’unica precedente sentenza di condanna anche nel titolo del reato.
Sentenza che era appunto quella di cui oggi si chiede la rescissione.
Era, allora, evidente come in quella medesima sede, l’imputato ed il suo difensore, avessero preso piena conoscenza dell’esistenza della sentenza in oggetto, ivi comprese
(emergendo quantomeno dal certificato penale in atti) la data di pronuncia, l’autorità giudicante, la sua definitività, il titolo di reato per cui si era proceduto e la data della sua consumazione.
Considerando così il 6 marzo 2025 il dies a quo del termine per richiedere la rescissione del giudicato, la presente istanza risulta essere stata proposta oltre il termine perentorio previsto dall’art. 629 bis, comma 2, cod. proc. pen.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in Roma l’8 gennaio 2026.
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME