Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18479 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18479 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASALE MONFERRATO il 14/02/1967
avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Torino del 21 maggio 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Alessandria il 12 maggio 2022, con la quale
NOME COGNOME era stato condannato alla pena di anni
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di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 19, comma 6, della legge n. 241 del 1990, commesso il 24 settembre 2019 in
Valenza.
Rilevato, in via preliminare, che al ricorso, presentato il 24 giugno 2024, non è allegato specifico mandato a impugnare, il che rende inammissibile l’impugnazione, avendo questa Corte
chiarito (cfr. Sez. 6, n. 6264 del 10/01/2024, Rv. 285984 e Sez. 2, n. 47327 del 03/11/2023,
Rv. 285444) che, in tema di impugnazioni, la causa di inammissibilità di cui all’art. 581, comma
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-quater, cod. proc. pen., nella parte in cui si riferisce alla necessità di depositare lo spec
mandato a impugnare, si applica anche al ricorso per cassazione.
Considerato che, in ogni caso, al di là di tale profilo, il ricorso sarebbe comunque inammissibi nel merito, in quanto non adeguatamente specifico, a fronte delle pertinenti argomentazioni della
sentenza impugnata (pag. 3) circa la configurabilità del falso ascritto a COGNOME, resosi autore una mendace attestazione, nella s.c.i.a. presentata al Comune di Valenza, circa il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 71, comma 1, lett. C) del d. Igs. n. 59 del 2010, avendo l’imputato consapevolmente taciuto l’esistenza dei precedenti penali a suo carico, come illustrato nelle sentenze di merito con motivazione non illogica e dunque in questa sede non censurabile.
Osservato, pertanto, che il ricorso, per le ragioni esposte, deve essere dichiarato inammissibil e rilevato che alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. pro pen., l’onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma l’8 novembre 2024.