Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 9912 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 9912 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/12/2024
In nome del Popolo Italiano
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da:
NOME COGNOME NOME COGNOME – Presidente – NOME COGNOME – Relatore – NOME COGNOME
Sent. n. sez. 1566/2024
CC – 17/12/2024
R.G.N. 28881/2024
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
NOME nato a ERICE il 09/04/1970
avverso l’ordinanza del 13/05/2024 del TRIBUNALE di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto di annullare con rinvio lÕordinanza impugnata.
Con ordinanza del 5 dicembre 2019, il Tribunale di Palermo, Sezione misure di prevenzione, per quanto qui rileva, non aveva approvato il conto finale della gestione, presentato in data 6 ottobre 2016 dall’amministratore giudiziario NOME COGNOME in relazione all’attivitˆ svolta nella predetta qualitˆ, in riferimento ai beni sequestrati Ð rappresentati da alcune societˆ Ð nell’ambito del
procedimento di prevenzione n. 7/14 R.M.P. a carico di NOME COGNOME (nel corso del quale, in data 17 marzo 2016, a due anni circa dal conferimento, era stato revocato al Santangelo l’incarico di amministratore giudiziario).
Il Tribunale, a fondamento della decisione, aveva rilevato che la mancata presentazione, da parte dell’amministratore giudiziario, del bilancio relativo alle societˆ sequestrate e altre irregolaritˆ contabili avevano impedito di prendere in considerazione l’esposizione dei fatti gestionali e lÕapprovazione del rendiconto.
Avverso il provvedimento del 5 dicembre 2019, il COGNOME aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo lÕinosservanza e lÕerronea applicazione dell’art. 43 d.lgs. n. 159 del 2011. Secondo il ricorrente, la decisione di non approvare il rendiconto per la mancata predisposizione dei bilanci non teneva conto delle difficoltˆ incontrate dall’amministratore, a fronte di una contabilitˆ inattendibile e incompleta. Il provvedimento, inoltre, si poneva in contrasto con l’art. 43, che non prevede, per l’elaborazione del conto di gestione, l’obbligatoria approvazione dei bilanci. Risultava violato anche il comma 4 dell’art. 43, per non avere il Tribunale, una volta ravvisate irregolaritˆ o incompletezze, invitato l’amministratore a sanare i punti critici dei rendiconti.
La Prima sezione di questa Corte, con sentenza emessa il 12 febbraio 2021, aveva annullato con rinvio lÕordinanza del Tribunale di Palermo, rilevando che: Çla giurisprudenza di questa Corte, con recenti pronunce, mai contraddette da altre di segno opposto, ha rimarcato che il giudizio sul rendiconto della gestione, come delineato dall’art. 43 d.lgs. 159 del 2011, si pone al termine e definisce la fase contenziosa originata dalle specifiche contestazioni delle partiÈ; Çil giudizio riguarda il rispetto dei criteri dettati dal citato art. 43, comma 2, a norma del quale Òil conto della gestione espone in modo completo e analitico le modalitˆ e i risultati della gestione e contiene, tra l’altro, l’indicazione delle somme pagate e riscosse, la descrizione analitica dei cespiti e il saldo finaleÓ; la verifica Çdemandata al Tribunale investe la completezza e la regolaritˆ formale delle voci esposte nel conto, l’indicazione delle somme di denaro pagate e riscosse, la descrizione dei cespiti giˆ vincolati ed il saldo finale, in termini tali da individuare un risultato contabile preciso e definitoÈ; Çè, invece, escluso che il Tribunale in questa sede possa giustificare il diniego di approvazione del conto per l’eventuale responsabilitˆ dell’amministratore, venuto meno ai propri doveri nella custodia ed amministrazione dei beni sottoposti a misura di prevenzioneÈ; Çl’emersione di eventuali condotte negligenti o dolosamente preordinate a vantaggio dell’amministratore o di terzi pu˜ risultare soltanto in via incidentale dalla documentazione acquisita o dalle deduzioni delle parti interessate, ma non è
oggetto di accertamento che assuma carattere di giudicato e non costituisce la finalitˆ del giudizio sul contoÈ.
Nella sentenza di annullamento è stato precisato che la giurisprudenza di legittimitˆ, a partire dalla pronuncia Sez. 6, n. 51710 del 4/7/2017, La Camera, Rv. 271489, ha evidenziato che il giudizio sul conto reso dall’amministratore giudiziario di beni sottoposti a misura di prevenzione reale non possa concludersi con la decisione di mancata approvazione, non soltanto perchŽ non prevista, ma anche perchŽ la stessa lascerebbe irrisolto e incompleto l’esito del giudizio, che è invece volto a definire le voci del conto di gestione, cos’ impedendo al procedimento di realizzare la sua funzione.
Con provvedimento del 13 maggio 2024, il Tribunale di Palermo, decidendo in sede di rinvio, da un lato, ha integrato il rendiconto finale di gestione, con riferimento ad alcune somme di denaro, ordinando al Santangelo di provvedere al loro versamento in favore dellÕamministrazione giudiziaria, e, dallÕaltro, ha approvato il rendiconto finale di gestione, cos’ come integrato.
Avverso la ÒnuovaÓ ordinanza del Tribunale di Palermo, il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del suo difensore di fiducia.
5.1. Con un primo motivo, deduce la violazione degli artt. 627 cod. proc. pen. e 43 d.lgs. n. 159 del 2011.
Sostiene che la decisione del Tribunale si porrebbe in contrasto con lÕart. 43 d.lgs. n. 159 del 2011 e con il principio di diritto affermato nella sentenza di annullamento.
La Prima sezione penale, infatti, aveva chiarito che il procedimento poteva concludersi soltanto con l’approvazione del rendiconto o con l’invito rivolto all’amministratore giudiziario a provvedere alla sanatoria di eventuali irregolaritˆ o incompletezze, escludendo la possibilitˆ di negare lÕapprovazione del conto per eventuali responsabilitˆ dell’amministratore. LÕart. 43 d.lgs. n. 159 del 2011, d’altronde, espressamente prevede che, nel conto della gestione, devono essere solo esposti, in modo analitico e completo, le modalitˆ e i risultati della gestione, con l’indicazione delle somme pagate e riscosse, la descrizione analitica dei cespiti e il saldo finale.
Il Tribunale si sarebbe posto in palese contraddizione con la norma e con il principio di diritto affermato nella sentenza di annullamento, disponendo l’integrazione del rendiconto con riferimento a somme che, secondo una sentenza penale neppure passata in giudicato, sarebbero dovute all’amministrazione giudiziaria, in conseguenza di presunti reati commessi dal COGNOME nell’amministrazione dei beni.
La motivazione del provvedimento impugnato sarebbe anche contraddittoria, in quanto il Tribunale, sebbene abbia affermato che esulava Çdagli scopi del presente giudizio l’accertamento della diligenza del professionista nello svolgimento dell’incaricoÈ, essendo l’intera vicenda giˆ stata devoluta all’autoritˆ giudiziaria competente, ha poi comunque disposto un’integrazione indebita, che ÇpromanaÈ proprio dal giudizio penale e dal susseguente processo civile per la liquidazione dei danni.
5.2. Con un secondo motivo, deduce la violazione dellÕart. 627 cod. proc. pen.
Rappresenta che il Tribunale, in sede di rinvio, aveva disposto d’ufficio la rinnovazione dell’attivitˆ istruttoria, acquisendo i dispositivi e le motivazioni delle sentenze del Tribunale di Caltanissetta e della Corte di appello di Caltanissetta.
Tanto premesso, sostiene che, nel giudizio di rinvio, la rinnovazione dellÕistruttoria sarebbe possibile solo Çsu iniziativa delle partiÈ e Çnei limiti previsti dallÕart. 603 cod. proc. pen.È.
Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare con rinvio lÕordinanza impugnata.
Il ricorso deve essere rigettato.
1.1. Il primo motivo è infondato.
Il giudice del rinvio, infatti, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non ha negato lÕapprovazione del conto, ma lÕha approvato, previa integrazione con riferimento a talune somme di denaro dovute proprio dal Santangelo, come accertato con sentenza irrevocabile.
In particolare, il Tribunale ha rilevato che le vicende che avevano portato alla revoca dell’amministratore giudiziario erano state oggetto di un autonomo procedimento penale, conclusosi con sentenza irrevocabile di condanna del COGNOME alla pena di anni quattro e mesi due di reclusione, per i delitti di peculato e falso, nonchŽ al risarcimento del danno in favore dell’amministrazione giudiziaria n. 7/2014 R.M.P., NOME +4.
Con tale sentenza era stato accertato che il COGNOME si era appropriato della somma complessiva di euro 51.800,00, sottratta alla procedura Ingrassia +4. Per tali fatti, il COGNOME era stato condannato anche al risarcimento dei danni, da liquidarsi in sede civile, in favore dell’amministrazione giudiziaria.
Le ricadute di quel giudizio penale, secondo il Tribunale, non potevano che essere quelle dell’oggettiva integrazione del rendiconto, con conseguente ordine
al COGNOME di versare, in favore dell’amministrazione giudiziaria, la somma di euro 51.800,00, di cui si era appropriato, nonchŽ di quella determinata, a titolo di risarcimento del danno, all’esito del giudizio civile. Cos’ integrato, il rendiconto poteva essere approvato.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il Tribunale non è caduto in alcuna contraddizione nellÕaffermare, prima, che esulava Çdagli scopi del presente giudizio l’accertamento della diligenza del professionista nello svolgimento dell’incaricoÈ e nellÕordinare, poi, al Santangelo il versamento delle somme da lui dovute. Il Tribunale, infatti, non ha effettuato alcun specifico accertamento in ordine alla diligenza del professionista nello svolgimento dell’incarico, ma si è limitato a prendere atto di quanto era dovuto dal Santangelo allÕamministrazione giudiziaria, sulla base di una sentenza passata in giudicato.
1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, infatti, lÕacquisizione dei provvedimenti giudiziari non era affatto subordinata alla richiesta delle parti. I poteri del giudice di rinvio, ai sensi dellÕart. 627, comma 2, cod. proc. pen., invero, sono identici a quelli che aveva il giudice il cui provvedimento è stato annullato.
Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Cos’ deciso, il 17 dicembre 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME