Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 44933 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 44933 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASTROREALE il 24/04/1939
avverso il decreto del 10/07/2024 del GIP TRIBUNALE di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Lette la requisitoria del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso, e la memoria del difensore della ricorrente Avv. NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto in data 10/07/2024, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Messina rigettava l’istanza proposta nell’interesse di NOME COGNOME volta a ricevere comunicazione formale del deposito del rendiconto di gestione presentato dall’amministratore giudiziario del procedimento, rilevando che non può essere considerato soggetto interessato alla comunicazione chi sia stato definitivamente spogliato del bene con provvedimento di confisca definitivo, non avendo egli interesse a esercitare un controllo sulla gestione del bene stesso.
2. Ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto di approvazione mai comunicato alla ricorrente – del rendiconto di gestione relativa alla ditta RAGIONE_SOCIALE NOME, sottoposta a confisca di prevenzione, e ogni atto presupposto e conseguente, compreso il provvedimento del G.I.P. sopra indicato, NOME COGNOME attraverso il difensore Avv. NOME COGNOME articolando le doglianze di seguito enunciate nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamate le vicende che hanno condotto alla confisca della ditta indicata e richiamata Sez. 1, n. 51166 del 11/07/2018, che dichiarò inammissibile il ricorso avverso la sentenza di appello confermativa della confisca del bene, la ricorrente segnala che, con atto in data 07/01/2019, aveva proposto al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Messina incidente di esecuzione rigettato con ordinanza del 18/02/2019, avverso la quale aveva proposto, in data 16/01/2023, ricorso per cassazione, riqualificato come opposizione ex artt. 676, 667, comma 4, cod. proc. pen. decisa con esito reiettivo con ordinanza del 25/06/2024, avverso la quale la ricorrente proponeva ricorso per cassazione depositato in data 06/07/2024 e ancora pendente.
Con istanza del 10/07/2024, la ricorrente chiedeva al giudice delegato di ricevere formale comunicazione dell’avvenuto deposito del rendiconto di gestione, istanza che veniva rigettata con il provvedimento in data 10/07/2024 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Messina, rispetto al quale la ricorrente denunciava inosservanza dell’art. 43, commi 3 e 4, d.lgs. n. 159 del 2011, in relazione all’art. 104-bis, disp. att. cod. proc. pen., per esser stato approvato il conto di gestione senza preventiva comunicazione e interlocuzione con la ricorrente, terza proprietaria e con il proposto quale terzi interessati. I provvedimento impugnato è erroneo, in quanto il terzo proprietario non è mai stato messo in condizioni, fino ad ora, di contestare in sede di legittimità il provvedimento di confisca, che pertanto non può dirsi definitivo nei suoi
confronti, sicché qualora il terzo dovesse rientrare nel possesso del bene (eventualità pur sempre attuale essendo pendente ricorso per cassazione sull’incidente di esecuzione) dovrebbe essere messo in condizioni di partecipare al procedimento di approvazione del conto, così come disposto in tema di misure di prevenzione e dalla disciplina fallimentare. Né è possibile richiamare Sez 2, n. 16906 del 2019, che si limita a riconoscere al terzo la facoltà di proporre incidente di esecuzione, venendo invece in rilievo la possibilità o meno di estendere al terzo la qualifica di soggetto interessato proprio perché ha proposto incidente di esecuzione nella prospettiva di rientrare in possesso dei beni in caso di esito favorevole dell’impugnazione, tanto che lo stesso proposto COGNOME risulta aver avanzato richiesta di revisione avverso la sentenza di condanna all’esito della quale è stata disposta la confisca.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato. Questa Corte ha affermato che, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, il terzo qualificato nel provvedimento di confisca quale intestatario fittizio dei beni oggetto di ablazione, non è legittimato a partecipare al subprocedimento relativo all’approvazione del rendiconto della gestione dei beni confiscati ex art. 43 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, né a presentare osservazioni e contestazioni in merito, non potendosi considerare «interessato» ai sensi di detta norma, neppure nel caso in cui la misura patrimoniale non sia esecutiva in pendenza di gravame, ed avendo soltanto titolo per esplicare le proprie difese successivamente, dinanzi allo stesso giudice, nelle forme dell’incidente d’esecuzione (Sez. 2, n. 16906 del 21/02/2019, COGNOME, Rv. 276621 – 01).
La ricorrente fa leva sul possibile buon esito del ricorso per cassazione proposto, ma – anche a prescindere dai rilievi della sentenza Stanek ora citata come questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, l’interesse richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l’impugnazione stessa sia idonea a costituire, attraverso l’eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l’impugnante rispetto a quella esistente (Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, COGNOME, Rv. 203093; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 33573 del 20/05/2015, COGNOME, Rv. 264996; Sez. 1, n. 3083 del 23/09/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262181): non presenta tali connotati la situazione giuridica della ricorrente, che, in buona sostanza, come puntualmente rilevato dal P.G. presso questa Corte, fa leva su una posizione del tutto congetturale,
inidonea a dar corpo all’interesse qualificato richiesto ai fini dell’impugnazione; la stessa memoria da ultimo presentata dalla ricorrente delinea la restituzione del compendio immobiliare oggetto di confisca in termini probabilistici. Del resto, che il bene confiscato possa ex post rientrare legittimamente nella disponibilità del titolare (quando il subprocedimento ex art. 43 d.lgs. n. 159 del 2011 si è già esaurito) è evenienza prevista nel sistema attraverso la previsione dell’istituto della revocazione.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 08/11/2024.