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Rendiconto gestione confisca: il terzo non partecipa

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 44933 del 2024, ha stabilito che il terzo intestatario di beni sottoposti a confisca di prevenzione definitiva non ha diritto a partecipare al procedimento di approvazione del rendiconto di gestione. Secondo la Corte, una volta spogliato del bene, il soggetto perde l’interesse giuridicamente rilevante a controllarne l’amministrazione, anche se pendono altri ricorsi. L’eventuale rientro in possesso del bene è un’ipotesi troppo congetturale per fondare un interesse attuale alla partecipazione.

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Pubblicato il 13 ottobre 2025 in Diritto Penale, Giurisprudenza Penale, Procedura Penale

Rendiconto Gestione Confisca: Il Terzo Proprietario Non Può Partecipare

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha affrontato un tema cruciale nell’ambito delle misure di prevenzione patrimoniali: il diritto di partecipazione del terzo, i cui beni sono stati confiscati, al procedimento di approvazione del rendiconto gestione confisca. La Corte ha stabilito un principio netto: chi è stato spogliato in via definitiva di un bene non ha più un interesse giuridicamente tutelato a controllare come quel bene viene amministrato.

I Fatti del Caso

Il caso trae origine dal ricorso di una persona, qualificata come terza proprietaria, i cui beni erano stati oggetto di un provvedimento di confisca di prevenzione divenuto definitivo. L’amministratore giudiziario, come previsto dalla legge, aveva depositato il rendiconto della gestione dei beni confiscati. La ricorrente, sostenendo di avere ancora un interesse qualificato, dato che erano pendenti altri procedimenti volti a contestare la confisca (nella forma dell’incidente di esecuzione), aveva chiesto al Giudice delle indagini preliminari di ricevere comunicazione formale del deposito di tale rendiconto, al fine di poter partecipare al relativo procedimento di approvazione.

L’istanza veniva rigettata dal Tribunale, motivando che un soggetto definitivamente spogliato del bene non può essere considerato “interessato” a controllarne la gestione. Contro questa decisione, la terza proprietaria ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione delle norme che garantiscono l’interlocuzione con i terzi interessati.

L’Analisi della Corte sul rendiconto gestione confisca

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la linea del giudice di merito. Gli Ermellini hanno chiarito che, in tema di misure di prevenzione, il terzo qualificato come intestatario fittizio dei beni oggetto di ablazione non è legittimato a partecipare al subprocedimento di approvazione del rendiconto. Questo perché, per essere considerati “interessati” ai sensi della normativa, è necessario vantare un interesse concreto, attuale e diretto.

La ricorrente basava la sua pretesa sulla possibilità, del tutto ipotetica, che i suoi ricorsi pendenti potessero avere esito favorevole, portando a una revoca della confisca e alla conseguente restituzione dei beni. In tale scenario, la correttezza della gestione pregressa assumerebbe rilevanza. Tuttavia, la Corte ha definito questa posizione come “del tutto congetturale”.

L’Interesse ad Agire: Concreto o Ipotetico?

Il fulcro della decisione risiede nella nozione di “interesse” richiesta per l’ammissibilità di qualsiasi impugnazione. L’interesse deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento impugnato. L’impugnazione deve essere idonea a creare una situazione pratica più vantaggiosa per chi la propone. Nel caso di specie, la partecipazione all’approvazione del rendiconto gestione confisca non avrebbe prodotto alcun vantaggio immediato per la ricorrente, la cui situazione giuridica era quella di soggetto non più proprietario dei beni.

La Corte ha sottolineato che un interesse basato sull’esito futuro e incerto di un altro giudizio non è sufficiente a fondare la legittimazione a partecipare. L’ordinamento prevede già strumenti specifici, come la revocazione, per le ipotesi in cui un bene confiscato debba, ex post, tornare nella disponibilità del titolare, ma questi strumenti operano su un piano diverso e successivo.

Le Motivazioni della Decisione

Le motivazioni della Corte si fondano su un’interpretazione rigorosa del concetto di “soggetto interessato” previsto dall’art. 43 del D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia). La norma è finalizzata a tutelare chi ha un interesse attuale e non meramente potenziale. Una volta che la confisca diventa definitiva, il vincolo di proprietà si spezza e il bene entra nel patrimonio dello Stato. Di conseguenza, il precedente proprietario (anche se intestatario fittizio) perde la qualifica per intervenire nelle procedure amministrative che riguardano quel bene.

La Corte ha distinto nettamente la posizione di chi è ancora proprietario di un bene sotto sequestro (e che quindi ha pieno diritto a controllare la gestione) da quella di chi ha subito una confisca definitiva. Quest’ultimo può far valere le proprie ragioni solo attraverso gli strumenti specifici previsti per contestare il titolo ablativo, come l’incidente di esecuzione, ma non può interferire nella fase gestionale successiva alla confisca.

Conclusioni

La sentenza ribadisce un principio di certezza e di efficienza del sistema delle misure di prevenzione. Ammettere la partecipazione di soggetti spogliati dei beni sulla base di mere aspettative di future decisioni favorevoli creerebbe incertezza e appesantirebbe le procedure di gestione dei patrimoni illeciti. La decisione chiarisce che l’interesse a partecipare deve essere ancorato a una situazione giuridica attuale e non a speranze o possibilità future. Per la legge, chi ha perso definitivamente un bene non ha più voce in capitolo sulla sua amministrazione, e dovrà attendere l’eventuale, e improbabile, revoca della confisca per poter, eventualmente, far valere le proprie ragioni restitutorie.

Il terzo, i cui beni sono stati definitivamente confiscati, ha diritto a partecipare all’approvazione del rendiconto di gestione?
No. Secondo la Corte di Cassazione, il soggetto che ha subito una confisca definitiva non è più considerato “interessato” e non ha titolo per partecipare al procedimento di approvazione del rendiconto, in quanto è stato spogliato della proprietà del bene.

Perché l’interesse del terzo è considerato solo “ipotetico” e non sufficiente?
Perché si basa sulla possibilità futura e incerta che un altro ricorso, ancora pendente, possa portare alla revoca della confisca. La legge richiede un interesse attuale, diretto e concreto per legittimare la partecipazione a un procedimento, non una mera aspettativa basata su un esito giudiziario congetturale.

Quale strumento può utilizzare il terzo per contestare la gestione dei beni dopo la confisca definitiva?
La sentenza chiarisce che, una volta definitiva la confisca, il terzo non ha strumenti per intervenire nella gestione. Può, tuttavia, utilizzare le vie legali previste, come l’incidente di esecuzione, per contestare la legittimità del titolo di confisca stesso, ma non per controllare l’operato dell’amministratore giudiziario.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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