Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 45017 Anno 2024
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 45017 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/11/2024
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a Frosinone il 01/11/1980
avverso la sentenza del 03/07/2024 del Tribunale di Frosinone visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1bis , cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Frosinone con sentenza del 03/07/2024 dichiarava non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in relazione al reato ascrittogli per essere lo stesso estinto per intervenuta remissione di querela.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico articolato motivo con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 152, comma terzo, n. 1, cod. pen. Rileva che tale ultima disposizione non trova applicazione nel caso in cui querelante sia una persona giuridica, atteso che la stessa per sua natura non può assumere l’ufficio di testimone; che la remissione tacita non si verifica nemmeno nel caso in cui il testimone non comparente fosse esattamente colui che in quel momento Ł titolare del potere rappresentativo dell’ente, in quanto anche in questo caso l’intento punitivo e la volontà di rimettere tacitamente la querela mediante un comportamento concludente non sono riferibili allo stesso soggetto.
R.G.N. 28709/2024
Motivazione Semplificata
Il ricorso Ł inammissibile per essere manifestamente infondato l’unico motivo cui Ł affidato.
Deve essere innanzitutto premesso che recentemente questa Corte di legittimità ha avuto cura di precisare che in tema di remissione tacita della querela, il disposto dell’art. 152, comma terzo, n. 1, cod. pen. – introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 150 del 2022 e in vigore dal 30 dicembre 2022 – opera anche nel caso in cui il testimone non comparso all’udienza senza giustificato motivo abbia precedentemente sporto querela in qualità di legale rappresentante, in carica, dell’ente persona offesa, alla duplice condizione che conservi tale qualità alla data dell’udienza e che sia legittimato dallo statuto dell’ente rappresentato a rimettere la querela, non comparendo all’udienza per la quale sia stato citato come testimone (Sez. 2, n. 29959 del 13/06/2024, COGNOME, Rv. 286728 – 01). Spetta, dunque, al giudice di merito controllare che la mancata comparizione del rappresentante legale dell’ente costituisca fatto concludente, sia cioŁ ingiustificata e non equivoca, quindi, incompatibile con la volontà di persistere nella querela: «solo all’esito di un simile doveroso controllo (laddove necessario), l’eventuale assenza del querelante potrà essere interpretata come fatto incompatibile con la volontà di voler ulteriormente insistere per la punizione del colpevole» (Sez. 2, n. 33648 del 28/06/2023, Strada, Rv. 285064 – 01).
Ciò posto, nel caso di specie, il Tribunale ha dato atto che, a fronte della citazione quale testimone del legale rappresentante della persona offesa, la sua mancata presenza Ł stata accompagnata da «una comunicazione del legale della Unieuro, ove Ł stato comunicato che il legale rapp.te della società Ł all’oscuro della vicenda e dei fatti contestati all’imputato». Orbene, tale dichiarazione, a giudizio del Collegio, non può che essere intesa – in mancanza della indicazione del soggetto in grado di riferire in merito ai fatti per i quali si procede – come un comportamento concludente sintomatico di un sostanziale sopravvenuto disinteresse alla punizione del responsabile e, dunque, come remissione tacita della querela in precedenza proposta.
4. La qualità di parte pubblica del ricorrente lo esonera per legge dalla condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così Ł deciso, 28/11/2024
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME