Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21326 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21326 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Messina che ne ha confermato la condanna per il reato aggravato di diffamazione in danno cli NOME COGNOME, ivi comprese le statuizioni civili;
lette:
la memoria presentata dal difensore dell’imputato che ha negato la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso e la proposizione, con il secondo motivo, di censure non consentite in sede di legittimità;
la memoria presentata nell’interesse della parte civile NOME COGNOME che ha assunto la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso e la tardiva prospettazione del difetto della condizione di procedibilità, ncnché la manifesta infondatezza del secondo motivo; e ha chiesto la condanna dell’imputato alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio di legittimità;
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale è stata prospettata la remissione tacita della querela, è manifestamente infondato in quanto – fermo restando che non può essere ritualmente denunciato, con il ricorso per cassazione, il vizio di motivazione sulle questioni processuali come la denunciata improcedibilità dell’azione penale (cfr. Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 04 – 05) – nel caso di specie, ad avviso della difesa, la remissione deriverebbe dal fatto che, nel corso del proprio esame testimoniale (innanzi al primo Giudice), la persona offesa avrebbe rappresentato di non sentirsi offeso dalle dichiarazioni in imputazione; tuttavia, «non sono ammesse modalità di espressione di una volontà di rimettere la querela in sede p-ocessuale se non quella esternata attraverso una formale dichiarazione ricevuta dall’autorità procedente» a norma dell’art. 340, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 31668 del 23/06/2016, Pastore, Rv. 267239 – 01); il che esime dal dilungarsi per rilevare che la remissione tacita delle querela comunque ricorre in presenza di fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela che siano non equivoci, obiettivi e concludenti e, nella specie, la persona offesa, costituitasi parte civile e che ha chiesto la condanna del COGNOME al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese sostenute, ha reso testimonianza in giudizio (cfr. Sez. 3, n. 36475 del 07/06/2019, B., Rv. 277555 – 01; Sez. 2, n, 41749 del 08/10/2015, Tarricone, Rv. 264660 – 01);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si è assunta la violazione della legge penale (indicata negli art. 192 e 530, comma 2, cod. proc.
pen.), lungi dal muovere effettivamente censure di legittimità, ha irritualmente prospettato in questa sede un diverso apprezzamento del compendio probatorio, senza neppure addurre il travisamento della prova, bensì offrendo irritualmente in questa sede un compendio delle emergenze istruttorie e deducendo il difetto di una prova certa della riconducibilità all’imputato delle espressioni pubblicate sul social network Facebook (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, MJsa, Rv. 268360 01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
ritenuto, infine, che l’imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio di legittimità dalla parte civile (cfr. nota spese in data 6 novembre 2023) che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3000,00, oltre accessori di legge.
Così deciso il 28/02/2024.