Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6608 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6608 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/09/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Regg Calabria, che – per quel che qui rileva – ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionato e ne ha confermato la penale responsabilità per i delitti di cui agli artt. 110 e 624 cod. pen. della rubrica) e art. 612, comma 2, cod. pen. (capo 2);
considerato che il primo motivo di ricorso – che lamenta la violazione della legge pe sostanziale e processuale nonché il vizio di motivazione – è manifestamente infondato e generi in quanto, come correttamente esposto già dalla Corte di merito, alla luce di quanto già affer dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. spec. Sez. 5, n. 11743 del 28/02/2025, L., Rv. 2 02), a seguito della novella, da parte del d. Igs. n.. 150 del 2022, dell’art. 152, comma cod. pen., e dell’art. 142, comma 3, lett. d-bis, disp. att. cod. proc. pen., che hanno codificato l’orientamento espresso da Sez. U, n. 31668 del 23/06/2016, Pastore, Rv. 267239-01), non constano elementi per attribuire la mancata comparizione della persona offesa, per render testimonianza, alla mancata della volontà di persistere nella querela (poiché essa risulta der unicamente dall’impossibilità di rintracciarla cui ha fatto seguito l’acquisizione d dichiarazioni ex art. 512 cod. proc. pen.); il ricorso nulla deduce con riguardo a tale ultimo pro è del tutto privo di specificità pure in ordine al pregiudizio patito dalla difesa all’«approfondimento dei fatti»; e prospetta un alternativo apprezzamento di fatto, per tramite enunciati assertivi, in ordine alla gravità della minaccia;
considerato che il secondo motivo – che denuncia la violazione dell’art. 192 cod. pr pen. in ordine alla ricostruzione dei fatti – è generico e versato in fatto, in quant denunciato il travisamento della prova (segnatamente, della deposizione del teste COGNOME) c la necessaria specificità (sia perché il travisamento non può essere ritualmente dedotto media la riproduzione o il richiamo parcellizzato degli elementi probatori: Sez. 2, n. 462 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01; sia perché il ricorso non muove puntuali censure a riferimento delle dichiarazioni del teste, da parte della Corte di merito, a una prec aggressione); e nel resto ha perorato un’alternativa ricostruzione dell’occorso;
considerato che il terzo motivo – che la violazione degli art. 133 e 99 cod. pen. e i di motivazione in ordine all’applicazione della recidiva e mancata concessione delle circosta attenuanti generiche – è manifestamente infondato poiché la Corte distrettuale, quanto alla recidiva, non si è limitata ad apprezzare soltanto i precedenti dell’imputato ma ha chiarito il suo agire criminale ne abbia palesato la spiccata pericolosità, facendo riferimento pur modalità allarmanti del fatto (commesso in danno di un soggetto vulnerabile), negando per ta ragione (e in mancanza di elementi passibili di favorevole valutazione) i presupposti per conced le attenuanti generiche; si tratta di un’argomentazione congrua, logica e conforme al diritto ha indicato gli elementi, rientranti nel novero di quelli previsti dall’art. 133 cod. pen., preponderanti nell’esercizio del potere discrezionale riservato al Giudice di meito (cfr. Sez
t
23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinel Rv. 271269 – 01) e che non può essere in questa sede utilmente sindacata (cfr. Sez. 6, n. 345 del 22/06/2021, COGNOME, Rv. 281935 – 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui con ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am Così deciso il 28/01/2026. e. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp