Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 38646 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 38646 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOMENO IMPERIALI NOME COGNOME NOME COGNOME NOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LICATA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 20 febbraio 2025, confermava la sentenza di primo grado che aveva dichiaratoCOGNOME NOME responsabile del reato di truffa, consistita nell’avere proposto a NOME e NOME COGNOME un appartamento in locazione dietro un compenso di euro 400,00, averlo mostrato e consegnato le chiavi, facendosele però riconsegnare con la scusa di dover portare all’interno dei mobili e riconsegnando poi una chiave che non apriva l’appartamento; avverso la sentenza ricorre il difensore di CIbardo, eccependo:
1.1.vi era un vizio formale relativo alla erronea identificazione dell’imputato, che era indicato in COGNOME NOME anzichØ COGNOME NOME;
1.2 violazione e/o falsa applicazione degli artt. 512 e 153bis cod. proc pen.: la responsabilità del ricorrente era stata affermata sulla base dell’errata utilizzazione delle dichiarazioni contenute in querela, di cui si era data lettura ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen., ma il tribunale avrebbe dovuto disporre la notifica del verbale di udienza al querelante NOME, con l’avviso che la mancata presentazione costituisce remissione della querela, depositando l’atto nella cancelleria del giudice, come era acceduto per l’atro querelante COGNOME, che non si era presentato nonostante la correttezza della notifica; pertanto, visto che notifica ai sensi dell’art. 153bis cod. proc. pen. non era avvenuta regolarmente, risultava illegittima l’ordinanza ex art. 512 cod. proc. pen. poichØ, al momento dell’acquisizione della querela, non risultava irripetibile l’esposizione dichiarativa dei fatti di cui in querela;
1.3 violazione dell’art. 152 cod. pen. ed illegittima iniziativa del Pubblico ministero ex art. 178 lett. b) cod. proc. pen.: la Corte di appello aveva erroneamente escluso la remissione tacita della querela nonostante il comportamento concludente della persona offesa, che non aveva fornito dichiarazioni di domicilio idonee per le comunicazione, non si
era presentata all’udienza nonostante la citazione ed aveva manifestato disinteresse per l’andamento del processo; risultava pertanto una violazione dell’art. 178 lett. b) cod. proc. pen. in riferimento alla errata iniziativa del Pubblico ministero, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato;
1.4 errata applicazione dell’art. 640 cod. pen.: la sentenza impugnata non faceva alcun riferimento a quale aspetto costituisse ‘artificio e raggiro’ e non era stato considerato che l’imputato non era irreperibile e che la persona offesa non aveva fatto di tutto per accedere all’immobile visto che, anche senza le chiavi, aveva titolo per accedere forzosamente, avendo consegnato una caparra;
1.5 violazione dell’art. 131bis cod. pen.: la Corte di appello aveva oprato una valutazione frammentaria e superficiale, non considerando che la somma di 400 euro costituiva un danno esiguo, non valutando le modalità della condotta ed errando nella applicazione del carattere della abitualità; la sentenza impugnata era inoltre contraddittoria in quanto aveva determinato la pena nei minimi edittali, riconoscendo quindi implicitamente la modestia della condotta, ma aveva escluso l’applicabilità dell’art. 131bis cod. pen. per i soli precedenti penali;
1.6 violazione degli artt. 62bis e 62 n.4 cod. pen., non essendo stati valutati le modalità rudimentali della condotta, il comportamento processuale collaborativo e l’esiguità del profitto conseguito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1 Il primo motivo Ł manifestamente infondato, posto che nel caso di errore di indicazione in sentenza del nome dell’imputato non si verifica alcuna nullità, purchØ ricorra la condizione che la persona contro cui si doveva procedere sia stata citata come imputato, ancorchØ sotto altro nome, per il giudizio; nel caso in esame, nessun dubbio vi Ł circa l’identificazione fisica dell’imputato. Stante l’inammissibilità dell’impugnazione, l’eventuale correzione dell’errore materiale compete alla Corte di appello ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen.
1.2 Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono infondati.
L’art. 153bis cod. proc. pen. Ł stato infatti inserito con il D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (cd. ‘riforma Cartabia’), mentre la querela Ł stata sporta in data precedente: pertanto, nessun obbligo avere il querelante di dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento, con conseguente inapplicabilità della norma; nØ tale obbligo potrebbe ricavarsi dal 2°comma del citato articolo, che prevede che il querelante ha facoltà (e non obbligo, come si può ricavare dalla formulazione del primo comma) di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente alla formulazione della querela; anche ammesso quindi che l’art. 153bis cod. proc. pen. si riferisca anche alla notifica della citazione quale testimone (ma la norma parla di notifica degli ‘atti del procedimento’, e la citazione quale testimone non lo Ł), il motivo Ł quindi infondato.
Peraltro, la relazione al D.lgs. n. 150/22, che ha introdotto l’art. 153bis cod. proc. pen. afferma che ‘si Ł scelto di non condizionare l’ammissibilità della querela all’assolvimento dell’obbligo di dichiarazione o elezione di domicilio per evitare il rischio – non privo di elementi di discriminazione – di non assicurare tutela a persone che, magari anche solo in via transitoria, non sono in grado di dichiarare o eleggere domicilio’, per cui non si può comunque collegare la mancata indicazione di un domicilio alla remissione tacita della querela; si deve inoltre osservare che la mancata presenza del querelante citato a comparire
può essere considerata remissione tacita di querela solo quando l’atto di citazione, che deve essere regolarmente notificato, contenga gli avvisi delle conseguenze della mancata presentazione (cfr. Sez.U. n. 31668 del 23/06/2016, PG in proc. Pastore, Rv. 267239)
1.3. Relativamente alle censure di cui al motivo di ricorso n. 3, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale Ł quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr . ex plurimis , Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289); in particolare, il detto motivo non si confronta affatto con la motivazione della Corte di appello che, con motivazione ampia ed esaustiva, ha elencato gli elementi che portavano alla conclusione della sussistenza della truffa (anche con riferimento al requisito degli artifici e raggiri, si veda pag.10 della sentenza impugnata).
1.4 Quanto agli ulteriori motivi proposti, si osserva che dalla motivazione della Corte di appello si ricavano le ragioni di apprezzamento di specifici aspetti della condotta utili a giustificare il giudizio di esclusione della tenuità del fatto (entità del profitto e del corrispondente danno e negativa personalità dell’imputato, come derivante dalla commissione di plurimi precedenti penali per reati della stessa indole) e di mancata concessione delle attenuanti generiche e dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.; peraltro, nei confronti del ricorrente Ł stata contestata e ritenuta la recidiva reiterata e specifica, il che esclude la possibilità di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., posto che ‘La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. non può essere applicata in caso di riconoscimento della recidiva reiterata specifica, elemento sintomatico della accentuata pericolosità sociale dell’imputato per l’elevato grado di colpevolezza che essa implica’ (Sez.5, n. 1489 del 19/10/2020, dep. 14/01/2021, Rv. 280250).
Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. peni., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 15/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME